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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26564/2026

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ato a ARIENZO il 02/05/1980 avverso la sentenza del 04/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Va pregiudizialmente rilevato che, data l'epoca di commesso reato, non è maturato il termine di prescrizione in applicazione del regime previsto dalla

I. n.103/2017 (cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichettí, Rv. 288175 - 01).

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato; rilevando, in conformità con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello, che questa Corte ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).

Il secondo motivo, attinente alla dosimetria della pena, è pure manifestamente infondato.

Va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ARIENZO il 02/05/1980 avverso la sentenza del 04/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Va pregiudizialmente rilevato che, data l'epoca di commesso reato, non è maturato il termine di prescrizione in applicazione del regime previsto dalla I. n.103/2017 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichettí, Rv. 288175 - 01). Il ricorso è inammissibile. Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è manifestamente infondato; rilevando, in conformità con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello, che questa Corte ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812). Il secondo motivo, attinente alla dosimetria della pena, è pure manifestamente infondato. Va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 2 P.Q.M
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