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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 20274/2023

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ronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34322/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Simulazione – Simulazione relativa soggettiva - Interposizione fittizia R.G.N. 34322/2018 Ud. 21/06/2023PU Sez.

S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 2 di 11 EREDITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 4 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 848/2018 depositata il 04/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne, innanzi il Tribunale di Brindisi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’attrice allegò in via preliminare di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per essersi quest’ultimo –nella veste di legale incaricato Sez.

S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 3 di 11 –appropriato di somme spettanti alla madre poi defunta della stessa attrice, [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta di tale premessa, [OSCURATO:PERSONA] chiese non solo condannarsi [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme di cui si era appropriato, nonché al risarcimento dei danni, ma anche accertarsi la natura relativamente simulata –per interposizione fittizia –della compravendita con cui, in data 27 aprile 2000, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] – figlia di [OSCURATO:PERSONA] - un immobile in Ostuni, deducendo che effettivo acquirente dell’immobile era in realtà [OSCURATO:PERSONA] e che l’acquisto era avvenuto uti lizzando come provvista le somme di cui quest’ultimo s i era illegittimamente appropriato.

2. Costituitisi regolarmente tutti i convenuti, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 61/2012 del 16 marzo 2012, respinse la domanda attorea di accertamento della simulazione, rimettendo il giudizio in istruttoria per la valutazione delle ulteriori domande formulate dall’attrice.

3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], e costituitisi tutti gli appellati - [OSCURATO:PERSONA] proponendo altresì appello incidentale - il giudizio di appello venne interrotto per la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Seguirono reiterati tentativi di riassunzione. operati progressivamente nei confrontidi: − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali, rispettivamente, coniuge e figli del defunto; − [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA]; − [OSCURATO:PERSONA] (sorella del de cuius ), [OSCURATO:PERSONA] (moglie di un fratello del de cuius), Sez.

S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 4 di 11 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (moglie e figli di un altro fratello del de cuius); e tutti vanificati dalle intervenute dichiarazioni di rinuncia all’eredità effettuate dai vari soggetti e vocati o – nel caso di [OSCURATO:PERSONA] – dalla circostanza dell’assenza della veste di soggetto chiamatoall’eredità in virtù di premorte.

Riassunto, infine, il giudizio nei confronti della EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Lecce, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti progressivamente evocati in riassunzione prima dell’eredità giacente, in riforma della decisione impugnata, accertò la natura relativamente simulata per interposizione fittizia della compravendita in data 27 aprile 2000, respingendo invece l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], gravando gli appellati delle spese dei due gradi di giudizio, ed eccezione della EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], gravata delle sole spese dell’appello.

La Corte salentina, dopo aver affermato la legittimazione dell’appellante nella veste di titolare di un credito, sebbene non ancora liquido ed esigibile, e dopo avere rammentato sia che la veste di terzo di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’atto asseritamente simulato le consentiva di fornire la prova della simulazione anche per presunzioni, sia che il carattere simulato dell’intesa postulava la partecipazione alla medesima anche del venditore [OSCURATO:PERSONA], seppure nella forma della semplice consapevolezza dell’ac cordo tra interponente ed interposto, ritenne sussistente una serie di elementi indiziari che deponevano nel senso del carattere simulato della compravendita.

In particolare, la Corte territoriale rilevò: Sez.

S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 5 di 11 − l’assenza di riscontri dei pagamenti asseritamente effettuati da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]; − la genericità delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla propria capacità patrimoniale all’epoca dell’acquisto, quando la stessa era appena maggiorenne e studentessa; − la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stata immessa nel possesso dell’immobile quattro anni prima della vendita e che [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato pagamenti periodici e diluiti di parte del prezzo, pur avendo dichiarato il medesimo di nulla aver saputo sulle capacità economiche dell’acquirente; − la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, avesse dichiarato di avere venduto un terreno incolto con un mero progetto di edificazione, laddove il rogito di compravendita dava atto della presenza di un fabbricato a rustico; − la presenza nell’atto notarile di “affermazioni superflue” miranti a retrodatare l’inizio del rapporto che aveva condotto alla vendita ad epica anteriore del maturarsi del credito di [OSCURATO:PERSONA] poi oggetto di appropriazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte disattese invece l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] – avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c. – ritenendo la stessa in gran parte generica e, per il resto, connessa ad espressioni non avulse dall’oggetto della lite.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 6 di 11 Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], l’EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

6. Hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA], l’EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso – a pag. 3 del ricorso definito “motivi di ricorso (unificati perchè connessi)” – è testualmente intitolato: “violazione dell’articolo 360 comma primo n. 3 e n. 5 c.p.c., per violazione di legge e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e in tema di interrogatorio formale (articoli 230, 231 e 232 c.p.c. ) e di confessione (articoli 2733 e 2734 c.c.); violazione delle norme in tema di simulazione fatta valere da terzi creditori (art15 e 1417 c.c.) ed in tema di presunzioni (articoli 2727, 2728 e 2729 del codice civile); violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova” Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata sarebbe viziata: Sez.

S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 7 di 11 − dalla mancata valutazione di una serie di elementi istruttori che comproverebbero l’immissione anticipata della ricorrente nel possesso dell’immobile e l’effettuazione di lavori; − da una non corretta valutazione delle risposte date da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale e dalla conseguente violazione delle norme in tema di interrogatorio e confessione; − dalla mancata valutazione delle fatture per i costi di realizzazione del fabbricato intestate a [OSCURATO:PERSONA]; − dalla violazione delle norme in tema di prova per presunzioni, per avere la Corte salentina desunto l’esistenza della simulazione, “con argomentazioni del tutto illogiche e non fondate su alcun idoneo supporto documentale e di prova”. 2.Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto - che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma - e del vizio di motivazione - che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione - o quale l'omessa motivazione - che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio - e l'insufficienza della Sez.

S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 8 di 11 motivazione - che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi - e la contraddittorietà della motivazione - che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).

Tale è il caso in esame, nel quale il ricorso, dopo l’enunciazione di una sorta di motivo riferito ad una pluralità di potenziali vizi della decisione, procede poi a d una serie di inestricabili critiche che coinvolgono profili eterogenei e che, anche nella prolissità dello sviluppo argomentativo, mirano sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove,la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la Sez.

S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 9 di 11 scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando – conseguentemente - insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).

Si deve, allora, qui ribadire che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).

3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dellaricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla regolamentazione delle spese della EREDITA' [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], invece, le stesse devono essere integralmente compensate, sulla scorta della duplice considerazione che l’atteggiamento della EREDITA' [OSCURATO:PERSONA] si è sostanziato in una linea processuale del tutto flebile – essendosi la parte limitata a chiedere immotivatamente il rigetto del ricorso, senza concrete argomentazioni – e che [OSCURATO:PERSONA] – della quale la decisione impugnata aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva – non era portatrice di un concreto interesse nel presente giudizio di legittimità, Sez.

S2 - R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 10 di 11 atteso che la statuizione assunta nei suoi confronti non era stata impugnata.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05) .

P. Q. M. La Corte, dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrent e a rifondere a lla contro ricorrent e [OSCURATO:PERSONA] MOLAle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; compensa integralmente le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della EREDITA' [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34322/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Simulazione – Simulazione relativa soggettiva - Interposizione fittizia R.G.N. 34322/2018 Ud. 21/06/2023PU Sez. S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 2 di 11 EREDITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 4 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 848/2018 depositata il 04/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne, innanzi il Tribunale di Brindisi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice allegò in via preliminare di essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per essersi quest’ultimo –nella veste di legale incaricato Sez. S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 3 di 11 –appropriato di somme spettanti alla madre poi defunta della stessa attrice, [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di tale premessa, [OSCURATO:PERSONA] chiese non solo condannarsi [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme di cui si era appropriato, nonché al risarcimento dei danni, ma anche accertarsi la natura relativamente simulata –per interposizione fittizia –della compravendita con cui, in data 27 aprile 2000, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] – figlia di [OSCURATO:PERSONA] - un immobile in Ostuni, deducendo che effettivo acquirente dell’immobile era in realtà [OSCURATO:PERSONA] e che l’acquisto era avvenuto uti lizzando come provvista le somme di cui quest’ultimo s i era illegittimamente appropriato. 2. Costituitisi regolarmente tutti i convenuti, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 61/2012 del 16 marzo 2012, respinse la domanda attorea di accertamento della simulazione, rimettendo il giudizio in istruttoria per la valutazione delle ulteriori domande formulate dall’attrice. 3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], e costituitisi tutti gli appellati - [OSCURATO:PERSONA] proponendo altresì appello incidentale - il giudizio di appello venne interrotto per la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Seguirono reiterati tentativi di riassunzione. operati progressivamente nei confrontidi: − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali, rispettivamente, coniuge e figli del defunto; − [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA]; − [OSCURATO:PERSONA] (sorella del de cuius ), [OSCURATO:PERSONA] (moglie di un fratello del de cuius), Sez. S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 4 di 11 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (moglie e figli di un altro fratello del de cuius); e tutti vanificati dalle intervenute dichiarazioni di rinuncia all’eredità effettuate dai vari soggetti e vocati o – nel caso di [OSCURATO:PERSONA] – dalla circostanza dell’assenza della veste di soggetto chiamatoall’eredità in virtù di premorte. Riassunto, infine, il giudizio nei confronti della EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Lecce, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti progressivamente evocati in riassunzione prima dell’eredità giacente, in riforma della decisione impugnata, accertò la natura relativamente simulata per interposizione fittizia della compravendita in data 27 aprile 2000, respingendo invece l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], gravando gli appellati delle spese dei due gradi di giudizio, ed eccezione della EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], gravata delle sole spese dell’appello. La Corte salentina, dopo aver affermato la legittimazione dell’appellante nella veste di titolare di un credito, sebbene non ancora liquido ed esigibile, e dopo avere rammentato sia che la veste di terzo di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’atto asseritamente simulato le consentiva di fornire la prova della simulazione anche per presunzioni, sia che il carattere simulato dell’intesa postulava la partecipazione alla medesima anche del venditore [OSCURATO:PERSONA], seppure nella forma della semplice consapevolezza dell’ac cordo tra interponente ed interposto, ritenne sussistente una serie di elementi indiziari che deponevano nel senso del carattere simulato della compravendita. In particolare, la Corte territoriale rilevò: Sez. S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 5 di 11 − l’assenza di riscontri dei pagamenti asseritamente effettuati da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA]; − la genericità delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla propria capacità patrimoniale all’epoca dell’acquisto, quando la stessa era appena maggiorenne e studentessa; − la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stata immessa nel possesso dell’immobile quattro anni prima della vendita e che [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato pagamenti periodici e diluiti di parte del prezzo, pur avendo dichiarato il medesimo di nulla aver saputo sulle capacità economiche dell’acquirente; − la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, avesse dichiarato di avere venduto un terreno incolto con un mero progetto di edificazione, laddove il rogito di compravendita dava atto della presenza di un fabbricato a rustico; − la presenza nell’atto notarile di “affermazioni superflue” miranti a retrodatare l’inizio del rapporto che aveva condotto alla vendita ad epica anteriore del maturarsi del credito di [OSCURATO:PERSONA] poi oggetto di appropriazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte disattese invece l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] – avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c. – ritenendo la stessa in gran parte generica e, per il resto, connessa ad espressioni non avulse dall’oggetto della lite. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 6 di 11 Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], l’EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 6. Hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA], l’EREDITA’ [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO 1. L’unico motivo di ricorso – a pag. 3 del ricorso definito “motivi di ricorso (unificati perchè connessi)” – è testualmente intitolato: “violazione dell’articolo 360 comma primo n. 3 e n. 5 c.p.c., per violazione di legge e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e in tema di interrogatorio formale (articoli 230, 231 e 232 c.p.c. ) e di confessione (articoli 2733 e 2734 c.c.); violazione delle norme in tema di simulazione fatta valere da terzi creditori (art15 e 1417 c.c.) ed in tema di presunzioni (articoli 2727, 2728 e 2729 del codice civile); violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova” Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata sarebbe viziata: Sez. S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 7 di 11 − dalla mancata valutazione di una serie di elementi istruttori che comproverebbero l’immissione anticipata della ricorrente nel possesso dell’immobile e l’effettuazione di lavori; − da una non corretta valutazione delle risposte date da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale e dalla conseguente violazione delle norme in tema di interrogatorio e confessione; − dalla mancata valutazione delle fatture per i costi di realizzazione del fabbricato intestate a [OSCURATO:PERSONA]; − dalla violazione delle norme in tema di prova per presunzioni, per avere la Corte salentina desunto l’esistenza della simulazione, “con argomentazioni del tutto illogiche e non fondate su alcun idoneo supporto documentale e di prova”. 2.Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto - che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma - e del vizio di motivazione - che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione - o quale l'omessa motivazione - che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio - e l'insufficienza della Sez. S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 8 di 11 motivazione - che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi - e la contraddittorietà della motivazione - che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). Tale è il caso in esame, nel quale il ricorso, dopo l’enunciazione di una sorta di motivo riferito ad una pluralità di potenziali vizi della decisione, procede poi a d una serie di inestricabili critiche che coinvolgono profili eterogenei e che, anche nella prolissità dello sviluppo argomentativo, mirano sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove,la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la Sez. S2 -R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 9 di 11 scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando – conseguentemente - insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004). Si deve, allora, qui ribadire che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013). 3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dellaricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla regolamentazione delle spese della EREDITA' [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], invece, le stesse devono essere integralmente compensate, sulla scorta della duplice considerazione che l’atteggiamento della EREDITA' [OSCURATO:PERSONA] si è sostanziato in una linea processuale del tutto flebile – essendosi la parte limitata a chiedere immotivatamente il rigetto del ricorso, senza concrete argomentazioni – e che [OSCURATO:PERSONA] – della quale la decisione impugnata aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva – non era portatrice di un concreto interesse nel presente giudizio di legittimità, Sez. S2 - R.G. 34322/2018 – Ud. 21/06/2023 PU - Pagina nr. 10 di 11 atteso che la statuizione assunta nei suoi confronti non era stata impugnata. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte, dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrent e a rifondere a lla contro ricorrent e [OSCURATO:PERSONA] MOLAle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; compensa integralmente le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della EREDITA' [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 20274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris