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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39332/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto il predetto imputato da numerosi capi di imputazione, confermandone la condanna soltanto per i delitti di cui all'art. 497 bis cod. pen. contestati ai capi 6) e 7), e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto si risolve in mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, attinente a vari profili relativi al trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto: - i motivi che deducono vizio di motivazione in punto di recidiva e di aumento di pena per la continuazione sono inediti; - il motivo- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 6), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto il predetto imputato da numerosi capi di imputazione, confermandone la condanna soltanto per i delitti di cui all'art. 497 bis cod. pen. contestati ai capi 6) e 7), e procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto si risolve in mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo, attinente a vari profili relativi al trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto: - i motivi che deducono vizio di motivazione in punto di recidiva e di aumento di pena per la continuazione sono inediti; - il motivo- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 6), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 39332/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris