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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49019/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso aìle parti;'3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto aggravato; Considerato che la doglianza proposta — con cui la ricorrente deduce l'illogicità della motivazione impugnata — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. roc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso aìle parti;'3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto aggravato; Considerato che la doglianza proposta — con cui la ricorrente deduce l'illogicità della motivazione impugnata — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. roc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11
Sentenza Cassazione n. 49019/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris