CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19096/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] - (codicefiscale 02538910379), in persona del legale rappresentante protempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forzadi procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74D18 H501 D).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026per la cassazione della sentenza n. 220/12/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, depositatain data 11 marzo 2024, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda l’accatastamento del complessoedilizio della controricorrente destinato a centro agroalimentare per ilquale il contribuente aveva proposto, tramite la procedura docfa, lacategoria E/3, ma l’Agenzia, con l’atto opposto, aveva ripristinato laprecedente categoria D/8.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello dell’Ufficio edaccoglieva quello incidentale del contribuente, ritenendo che:- «in primo luogo dette unità sono gestite in via di usufrutto dalComune di Bologna e ciò sta a significare che il nudo proprietariodelle stesse è e resta il Comune di Bologna, ente pubblico. In secondoluogo la proprietà delle stesse è a grandissima maggioranza pubblicanel senso che i soci del centro sono non solo il Comune di Bolognaanche la regione [OSCURATO:PERSONA], la Camera di Commercio cittadinae la Città metropolitana. Per effetto di detta ripartizione la proprietàdelle diverse unità immobiliari è pressoché per l’intero pubblica.- […] condivisibile appare la sentenza impugnata laddove affermache gli immobili destinati a mercati e quelli con essi strumentali,mantengono nella loro natura la tutela di un interesse generale ecollettivo così da realizzare una speciale esigenza pubblica. Quantoalla categoria catastale di appartenenza, quella in E3 si mostra la piùNumero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026confacente alla particolare natura delle unità immobiliari di cui sidiscute in quanto tale categoria meglio realizzerebbe quel caratteredinamico e prospettivo verso la tutela di un interesse generalementre quella in D8 si caratterizzerebbe per un caratteremaggiormente statico legato a aree per depositi, capannoniindustriali, fabbricati destinati alla grande distribuzione o grossicomplessi commerciali.- […] la categoria catastale E3 ove sono classificati fabbricati ecostruzioni destinati a speciali esigenze pubbliche e immobili adibiti amercato pubblico, sembra essere quella maggiormente adatta acontraddistinguere le unità immobiliari ubicate nel mercatoortofrutticolo;- […] fondato si mostra l’appello incidentale proposto dal centrocontribuente volto ad ottenere la retroattività della pronuncia così chenon possano esserci spazi vuoti nell’applicazione della categoria diappartenenza dei predetti beni» (così nella pronuncia impugnata).3. Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2024 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi diimpugnazione, poi ulteriormente illustrati con memoria.4. Il contribuente resisteva con controricorso depositato il 18novembre 2024, successivamente depositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione del r.d.l.652/1939, degli artt. 8 del d.P.R. n. 1142/1949 e 5, commi 1 e ss., deld.l. 262/2006, convertito in legge n. 286/2066 e 2, comma 40, delNumero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026medesimo d.l. in tema di classamento, per avere la Corte fondato ladecisione in base alla natura pubblica degli intestatari del bene ed allavalutazione degli interessi pubblici perseguiti dal Centro e non sullascorta delle caratteristiche oggettive degli immobili.1.1. La censura è fondata.1.2. Come reso palese dall’illustrato contenuto della pronunciaimpugnata, la stessa ha fondato la propria decisione valorizzando il rilievosecondo il quale «[…] gli immobili destinati a mercati e quelli con essistrumentali, mantengono nella loro natura la tutela di un interessegenerale e collettivo così da realizzare una speciale esigenza pubblica»,per cui la «categoria catastale di appartenenza, quella in E3 si mostra lapiù confacente alla particolare natura delle unità immobiliari di cui sidiscute in quanto tale categoria meglio realizzerebbe quel caratteredinamico e prospettivo verso la tutela di un interesse generale […]» (cosìnella pronuncia impugnata).1.3. Senonché, tale ordine di idee non può essere condiviso.Già con la pronuncia del 18 gennaio 2022, n. 1432 questa Corteaveva chiarito che l’art. 2, comma 40 e seguenti, del d.l. n. 262/2006,convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006, aveva dettatonorme in materia di classificazione degli immobili e, in particolare, delleunità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del"Gruppo E", con l'esclusione delle categorie E/7 ed E/8.Nello specifico – si è osservato - l'art. 2, comma 40, dispone che«nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E12, E/3,E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni diimmobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privatoovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionaleo reddituale», il che instaura una vera e propria incompatibilità traNumero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale, dall'altro.Del resto, questa Corte aveva già affermato detto principio alla lucedel combinato disposto degli art. 5 del r.d.l. n. 652/1939 e 40 del d.P.R.n. 1142/1949, chiarendo che sono dotati di autonomia funzionale gliimmobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche seutilizzati per finalità istituzionali dell'ente titolare (v. Cass., Sez. T., 7ottobre 2015, n. 20026 richiamata da Cass., Sez. VI/T, 18 gennaio 2022,n. 1432, cit.).È stato così segnalato che la rilevanza che la legge attribuisce al tipodi destinazione d'uso dell'immobile vale anche con riferimento ad uncentro agroalimentare in relazione al quale non può risultare dirimente ilcriterio della destinazione a servizio pubblico, dovendosi invece fareapplicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersila categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e redditualerinveniente dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di naturacommerciale, industriale, d'ufficio privato e simili.Quanto, poi, alla attività commerciale, è stato precisato che «Ilprovvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è ununa prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive(costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicchè il fine di lucroperseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, inquanto espressamente previsto come criterio di classificazione pernumerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se nericerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali, senzaarrestarsi all'attività che un determinato momento viene svolta, potendoquest'ultimo costituire un criterio meramente complementare, ma nonNumero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026alternativo o esclusivo ai fini del classamento» (v. Cass., Sez. VI/T, 18gennaio 2022, n. 1432 cit., che menziona Cass., Sez. T., 14 ottobre2020, n. 22166 e Cass., Sez. T., 26 maggio 2021, n. 14555).E così, anche per i centri agroalimentari, sono stati ribaditi i principiespressi con riguardo alle aree portuali demaniali (coperte e scoperte,e, da questi ultimi, adibite ad attività e servizi a vario titolo riconducibilial trasporto marittimo (v. Cass., Sez. T., 17 aprile 2019, n. 10674) o allediscariche pubbliche (oggetto di sfruttamento economico per la gestionedi rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; (v. Cass., Sez. T., 23maggio 2018, n. 12741), confermando che anche per questi rileva, ai finidell'applicazione della categoria catastale, se in concreto sia svoltache assuma rilevanza l'eventuale destinazione degli immobili anche ad1432 cit.).1.4. Detti principi sono stati poi successivamente e ripetutamenteribaditi da questa Corte, riaffermando:- il principio della incompatibilità dell’attribuzione delle categoriecatastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9” ad immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale ai sensi degli artt. 2, comma 40, del d.l. n.262/2006, 5 del d.l. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 1249/1939 e 40 del d.P.R. n. 1142/1949, anche se detti benisono utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn.34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697;Numero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1° luglio2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^,9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5,20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326);- gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analiticae specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tuttigli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residualeE/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unitàimmobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generalesotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cuiadde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442);- ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, conv. in leggen. 286/2006 sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass.,23 maggio 2018, n. 12741; Cass. 20 febbraio 2023, n. 5262);- le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sonoconnotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva edimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabili edestranei ad ogni logica commerciale e produttiva; e che rimaneirrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblicointeresse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametriessenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura deicosti e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraversol'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprileNumero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/20262019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile2019, n. 10674).- il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituiscel'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita allecaratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), checostituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria",sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla suadestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002;Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass.,Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n.18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868);- ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare allecaratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione delproprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico oprivato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamentesociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di esserepreso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criteriodi classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, valea dire in base alle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili senon attraverso modifiche significative, senza fermarsi – come detto – senon in funzione complementare, alla verifica del tipo di attività che in unNumero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026determinato momento storico vi viene svolta (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666;Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Casn. 13666; Cass., Sez. 5^,2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868);- ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1142/1949, la categoria D raggruppaimmobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili didestinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni,pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma specialirispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettereanteriori;- dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai finidell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto qualeelemento decisivo la natura oggettiva del bene, essendo rispetto ad essodel tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che,diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratioposta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialitàdi produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla lorodestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica(Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio2021, n. 18842);- lo stesso fine di pubblico interesse - che, come esposto, non escludel’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad usocommerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale - nemmenorileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti di Stato e diconcorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessaapplicazione di tributi e, inversamente, la determinazione dell’àmbito diapplicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione diNumero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026un’impresa si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allosvolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C- 74/16,Congregación de [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05,punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministerodell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov ealtri, punti 74 e 75) (così, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33644; e,nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33604 e 33638;Cass., Sez. T., 23 dicembre 2025, n. 33800; Cass., Sez. T., 23 ottobre2024, n. 27544).1.5. Alla luce di quanto precede, deve dunque osservarsi che laCommissione tributaria regionale non si è fatta carico di verificare laconcreta destinazione degli immobili oggetto di accertamento, comedescritti, e soprattutto non ha fatto buon governo dei principi sopraespressi, in quanto ha dedotto l'applicazione della categoria E/3semplicemente dalla natura di pubblico interesse dell'attività agroalimentare, con ciò escludendo automaticamente il carattere commercialedell'attività.L'eventuale destinazione degli immobili anche ad attività di pubblicointeresse non può ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoriaE/3, dal momento che è necessario anche verificare se il relativo serviziosia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerativetipiche dell'impresa commerciale.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 74 dellaNumero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026legge n. 342/2000, contestando la valutazione della Corte nella parte incui ha riconosciuto efficacia retroattiva al classamento propostodall’istante.2.1. Anche tale censura risulta fondata.Pure su detta questione, la Corte ha avuto modo di precisare che:- «le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello statoe della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamentesopravvenute o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorchésollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originariaacquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette allaregola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastaledi presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabilinei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'annod'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesimesono state annotate negli atti catastali (cosiddetta 'messa in atti'),ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersile rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno diimposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854);- detta regola generale non si applica, però, al caso in cui lamodificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori difatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione dellecaratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita larendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte delmedesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali,l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momentodell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29Numero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019,n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 5 2015, n.16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n.27906); laddove la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deverisultare "evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stessoUfficio" (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n.20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n.11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);- le variazioni catastali conseguenti, poi, a modificazioni dellaconsistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stessocontribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia(Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n. 1215/2021, in motiv; Cass. nn.29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n.10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n.13018);- in definitiva, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, deld.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenutedefinitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorreredall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono stateannotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazionicostituiscano correzioni di errori materiali nel classamento chesostituiscono ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o delladestinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse,difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto ilfatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustificaun'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuataall'Amministrazione" (v. Cass. 15/03/2022, n. 8358; Cass. n. 16679 del11/06/2021; Cass. n. 26347 del 29/09/2021; Cass. ord. Cass. n.10312/2020; Cass. in motiv.; n.7745/2019; Cass. n. 10126 del 2019;Numero registro generale 21890/2024Numero sezionale 4640/2026Numero di raccolta generale 19096/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass. n. 4971/2018; Cass. 11472 del 2018; Cass. n. 17756/2018; Cass.21760 del 07/09/2018; Cass. n. 11844/17; Cass. n. 11846/2017; S.U. n.3160/2011)» (così Cass., Sez. T., 2024, 8 maggio 2024, n. 12465).3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto,accolto e la decisione va cassata con rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna – in diversacomposizione – per un nuovo esame alla luce dei suddetti principi, oltreche per la disciplina delle spese del presente grado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna –in diversa composizione – anche per la disciplina delle spese del presentegrado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto