CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 33045/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 13421/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro [OSCURATO:SOCIETA].,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti (controricorrente) [OSCURATO:PERSONA] + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato chein data 22.11.2024 i difensori del ricorrente, muniti di mandato speciale, hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, del cui deposito è stata data comunicazione alle parti controricorrenti, a cura della cancelleria, in data 25.11.2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto chele parti controricorrenti non hanno fatto pervenire dichiarazione di adesione alla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore deidifensori antistatari . Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.