CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 23845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28780-2021proposto da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da sé medesimo-Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]-Intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 27/09/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: − Il Tribunale di Messina, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi professionali, rideterminava la liquidazione in suo favore nell’importo di € 2.034,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per l’attività svolta in difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (ammesso al Patrocinio a spese dello Stato) nell’ambito del procedimento penale n. 360/2005 RGNR –2027/2008 RGT; − Per quel che ancora rileva in sede di leg ittimità, il Tribunale non liquidava le spese del giudizio di opposizione. − La cassazione dell’ordinanza è chiesta d all’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ad un unico motivo. − Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. − il Relatore ha avanzato proposta di man ifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; − il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Considerato che: − Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale di Messina omesso di provvedere, nonostante l’accoglimento totale della domanda, in ordine alle spese del giudizio di opposizione, formulata nell’atto introduttivo e reiterato con il deposito della nota spese; − Il motivo è fondato , condividendosi la proposta del relatore, che però presenta un mero irrilevante refuso nel titolo (si proponeinfatti la manifesta infondatezza, ma poi nel corpo si propende per la fondatezzadel ricorso); − Il Tribunale non ha provveduto in ordine al regolamento delle spese processuali, in violazione del principio secondo cui il difensore che propone opposizione al decreto di liquidazione in materia di patrocinioa spese dello Stato, ha diritto, in caso di accoglimento della domanda, anche alla rifusione delle spese processuali, salvo che non sussistano ragioni per la compensazione delle spese;. − A tal proposito , si osserva che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto all’ eventuale obbligo del pagamento delle spese è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla responsabilità delle parti per le spese” (in tal senso v. Cass., n. 7072/2018). − il ricorso, pertanto, deve essere accolto; − l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribu nale di Messina in persona di altro Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina in persona di altro Magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella ca mera di c onsiglio della Se sta -