CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'utilizzabilità e attendibilità del riconoscimento fotografico - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e della successiva reiterazione in sede dibattimentale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla natura di privata dimora del luogo ove è stato consumato il reato e alla violazione del principio di offensività in relazione al modesto valore dei beni sottratti - è, quanto alla prima censura, manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076) e la Corte territoriale ha evidenziato che i beni sottratti si trovavano nell'immobile ove viveva la famiglia delle denuncianti o nel relativo cortile di pertinenza; quanto alla seconda censura, indeducibile per conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato aspecifiche, poiché sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M