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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 38094/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia; nei confronti di: BULLO Pierino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1957; avverso la sentenza n. 2013/21 RTL del Tribunale di Venezia del 2 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, con sentenza pronunziata in 2 dicembre 2021 1ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, avendo dichiarato l'avvenuta estinzione del reato medesimo per prescrizione.

Avverso la predetta sentenza è insorto, con immediata impugnazione di fronte a questa Corte di Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, il quale, rilevato che il capo di imputazione contestato al Bullo recava come dies commissi delicti la data del 1 settembre 2020, il reato in questione, quale che fosse la data del commesso reato indicata per errore in altri atti processuali, non poteva essere considerato prescritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Si rileva, infatti, che effettivamente nel decreto con il quale il prevenuto è stato citato a giudizio immediato è indicata come data di consumazione del reato quella del 1 settembre 2000.

Non può non osservarsi, tuttavia, che una tale indicazione sarebbe dovuta balzare immediatamente all'occhio del giudicante come frutto di un evidente errore materiale, in quanto, ed al riguardo non pare fuor di luogo ricordare l'opportunità dell'antico brocardo secondo il quale jura novit curia, il reato contestato all'imputato è relativo alla violazione di un precetto penale contenuto notoriamente in una legge, o meglio in un atto avente forza di legge; si tratta, infatti, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, che alla data dell'apparente commesso reato neppure lontanamente era nelle previsioni normative del legislatore.

Ora, senza volere più di tanto scomodare i massimi sistemi del diritto penale - e non coinvolgendo pertanto, il principio di irretroattività della legge penale sanzionatoria sancito dall'art. 2, comma 1, cod. pen., che, se fosse vero quanto il Tribunale di Venezia ha affermato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto imporre a tale giudice non tanto il proscioglimento del Bullo per intervenuta prescrizione del reato commesso, quanto la sua piena ed immediata assoluzione ai sensi del primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. posto che, secondo la, errata, ricostruzione operata dal giudice del merito, ci troveremmo di fronte ad un fatto che, lungi dall'essere estinto per prescrizione in quanto reato, secondo i termini cronologici rilevati dal Tribunale, non sarebbe stato proprio previsto come reato dalla legge del tempo della sua realizzazione - si osserva che la natura manifesta dell'errore materiale contenuto nel decreto di citazione a giudizio dell'imputato, che come tale non è idoneo a costituire, ove evidenziato ed emendato, una lesione al diritto di difesa di quello (sulla irrilevanza, ai fini della violazione del diritto di difesa del prevenuto, della mera modificazione della data di commissione del reato, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 luglio 2019, n. 29405), doveva emergere, oltre che sotto il descritto e già di per sé esauriente, piano logico, anche dal fatto che la richiesta di giudizio immediato formulata dal Pm in relazione alla posizione del Bullo recava, in calce alla descrizione del fatto costituente il capo di imputazione, la corretta indicazione della data del 1 settembre 2020, data, peraltro, anche riportata nell'intestazione della sentenza impugnata.

Ciò posto, considerato che - diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, il fatto ascritto al Bullo è, nella contestazione a lui mossa, chiaramente collocabile temporalmente al 1 settembre 2020 - appare frutto di un evidente errore di diritto, trattandosi di un delitto per il quale il tempo minimo astrattamente ipotizzabile di prescrizione è pari a sei anni, l'affermazione fatta dal Tribunale lagunare già in data 2 dicembre 2021 della sua intervenuta prescrizione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, trattandosi di sentenza astrattamente appellabile, alla Corte di appello di Venezia.

PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 1 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia; nei confronti di: BULLO Pierino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1957; avverso la sentenza n. 2013/21 RTL del Tribunale di Venezia del 2 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, con sentenza pronunziata in 2 dicembre 2021 1ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, avendo dichiarato l'avvenuta estinzione del reato medesimo per prescrizione. Avverso la predetta sentenza è insorto, con immediata impugnazione di fronte a questa Corte di Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, il quale, rilevato che il capo di imputazione contestato al Bullo recava come dies commissi delicti la data del 1 settembre 2020, il reato in questione, quale che fosse la data del commesso reato indicata per errore in altri atti processuali, non poteva essere considerato prescritto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Si rileva, infatti, che effettivamente nel decreto con il quale il prevenuto è stato citato a giudizio immediato è indicata come data di consumazione del reato quella del 1 settembre 2000. Non può non osservarsi, tuttavia, che una tale indicazione sarebbe dovuta balzare immediatamente all'occhio del giudicante come frutto di un evidente errore materiale, in quanto, ed al riguardo non pare fuor di luogo ricordare l'opportunità dell'antico brocardo secondo il quale jura novit curia, il reato contestato all'imputato è relativo alla violazione di un precetto penale contenuto notoriamente in una legge, o meglio in un atto avente forza di legge; si tratta, infatti, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 26 del 2019, che alla data dell'apparente commesso reato neppure lontanamente era nelle previsioni normative del legislatore. Ora, senza volere più di tanto scomodare i massimi sistemi del diritto penale - e non coinvolgendo pertanto, il principio di irretroattività della legge penale sanzionatoria sancito dall'art. 2, comma 1, cod. pen., che, se fosse vero quanto il Tribunale di Venezia ha affermato nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto imporre a tale giudice non tanto il proscioglimento del Bullo per intervenuta prescrizione del reato commesso, quanto la sua piena ed immediata assoluzione ai sensi del primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. posto che, secondo la, errata, ricostruzione operata dal giudice del merito, ci troveremmo di fronte ad un fatto che, lungi dall'essere estinto per prescrizione in quanto reato, secondo i termini cronologici rilevati dal Tribunale, non sarebbe stato proprio previsto come reato dalla legge del tempo della sua realizzazione - si osserva che la natura manifesta dell'errore materiale contenuto nel decreto di citazione a giudizio dell'imputato, che come tale non è idoneo a costituire, ove evidenziato ed emendato, una lesione al diritto di difesa di quello (sulla irrilevanza, ai fini della violazione del diritto di difesa del prevenuto, della mera modificazione della data di commissione del reato, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 luglio 2019, n. 29405), doveva emergere, oltre che sotto il descritto e già di per sé esauriente, piano logico, anche dal fatto che la richiesta di giudizio immediato formulata dal Pm in relazione alla posizione del Bullo recava, in calce alla descrizione del fatto costituente il capo di imputazione, la corretta indicazione della data del 1 settembre 2020, data, peraltro, anche riportata nell'intestazione della sentenza impugnata. Ciò posto, considerato che - diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, il fatto ascritto al Bullo è, nella contestazione a lui mossa, chiaramente collocabile temporalmente al 1 settembre 2020 - appare frutto di un evidente errore di diritto, trattandosi di un delitto per il quale il tempo minimo astrattamente ipotizzabile di prescrizione è pari a sei anni, l'affermazione fatta dal Tribunale lagunare già in data 2 dicembre 2021 della sua intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, trattandosi di sentenza astrattamente appellabile, alla Corte di appello di Venezia. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 1 lugl
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