CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 45609/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 22/07/2020 del Tribunale di Lucca, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di ricettazione di un motociclo (capo "A" dell'imputazione) e di resistenza a un pubblico ufficiale (capo "C" dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze, ha proposto personalmente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità per i menzionati due reati, in quanto la valutazione operata dalla Corte d'appello di Firenze consisterebbe «in una sintetica e sostanzialmente avalutativa conferma di quanto affermato dal Giudice di primo grado, ignorandone le lacune nella motivazione» - in particolare, con riguardo al proprio riconoscimento come conducente del motociclo di cui al capo A) dell'imputazione -, «senza la corretta ricognizione di tutte le circostanze che avrebbero potuto indurre ad una assoluzione, quantomeno nella formula di cui all'art. 530 co. 2 c.p.p.». 3. Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm