CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 1966
Cassazione n. 35212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1966; avverso la ordinanza del 06/10/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'stanza di ricusazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per avere con il provvedimento messo il 23 ottobre 2020 sulla richiesta di incidente probatorio indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione nel valutare la prova richiesta irrilevante rispetto alla imputazione e inammissibile perché estranea all'oggetto del processo (corruzione in atti giudiziari). La Corte ha ritenuto che il Giudice non abbia espresso un pregiudizio sul merito della vicenda avendo, invece, espresso ex art. 190 cod. proc. pen. le valutazioni che gli competono sull'ammissibilità delle richieste di prova.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Trebastoni si chiede l'annullamento della ordinanza deducendo che il Giudice nel decidere su una richiesta di incidente probatorio deve limitarsi a valutare se ne sussistono i presupposti ex art. 391-bis, comma 10, e 392 cod. proc. pen. e che la Corte di appello non ha valutato i contenuti della imputazione nei confronti di Trebastoni - magistrato del Tribunale amministrativo rinviato a giudizio per corruzione in atti giudiziari - e il contenuto della prova testimoniali richiesta riguardante l'avere ricevuto indebite utilità nella forma di retribuzioni alla sua compagna (avvocatessa) per prestazioni legali da parte delle società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato circa i fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedinnentali previste dalla legge o se esse invadono, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067; Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021. Agostini, Rv. 281591; Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Cittadini, Rv. 279649). Tuttavia, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale già acquisito o superata da altre prove, e perciò in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, perché in tale caso, il giudice non ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, ma ha motivatamente esercitato il potere discrezionale che gli compete ex art. 398, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38000 del 08/07/2004, Lucchini, Rv. 200333; Sez. 4, n. 1132 del 11/10/1993, Rizzi, Rv. 195350). In particolare, nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari viene correttamente considerato che anche il giudice che decide su una richiesta di incidente probatorio formulata ex art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen. conserva il potere di una valutazione discrezionale ex art. 190 cod. proc. pen. circa la manifesta superfluità o irrilevanza della prova (Sez. 3, n. 1399 del 14/12/2011, • dep. 2012, S., Rv. 251645; Sez. 3, n. 20130 del 09/04/2002, Mondadori, Rv. 221973). 1.2. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha escluso che i motivi per i quali il gruppo imprenditoriale Quercioli avrebbe stipulato un contratto con la compagna del ricorrente rilevino in relazione alla ipotesi accusatoria ex art. 319-ter cod. pen., secondo la quale il ricorrente, quale magistrato del Tribunale amministrativo regionale, comunque avrebbe dovuto astenersi dal trattare casi riguardanti tale gruppo imprenditoriale. Così argomentando la sua decisione, il Giudice per le indagini preliminari non ha in alcun modo anticipato un suo giudizio circa l'esito del processo. Infatti, quella che ha espresso non è una valutazione circa la fondatezza storica della accusa ma soltanto un giudizio astratto sulla irrilevanza logica del tipo di dati probatori acquisibili con lo strumento di prova richiesto in relazione alla corroborazione o, al contrario, alla refutazione della ipotesi accusatoria. In altri termini, ha espresso le sue valutazioni sul piano ipotetico e non su quello fattuale. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo