CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12008/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/2/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e le conclusionitrasmesse nell’interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1. Con sentenza resa in data 27.2.2025, la Corte d’appello di Bari, in parzialeriforma della sentenza in data 12.5.2023 del G.u.p. del Tribunale di Foggia che,all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penadi tre mesi di arresto e 600 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. n. 110del 1975, ha riconosciuto l’ipotesi della lieve entità del porto e ha rideterminato lapena in 1.000 euro di ammenda “in ragione della capacità a delinqueredell’imputato desumibile dai precedenti penali”.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione in punto dideterminazione della pena.In particolare, il ricorso evidenzia che la sentenza impugnata non haspecificato: a) la pena base; b) la misura della riduzione per il rito abbreviato; c)la misura della riduzione per le attenuanti generiche, già concesse dal primogiudice.E ciò, nonostante l’appellante si fosse doluto della riduzione della pena inprimo grado di un terzo anziché della metà per il rito abbreviato e avesse chiestola riduzione per le generiche nella massima estensione di un terzo.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 442, comma 2, cod.proc. pen.Giacché la Corte d’appello in dispositivo “conferma nel resto la sentenzaimpugnata”, si deve allora intendere, in assenza di motivazione, che i giudici disecondo grado abbiano confermato anche la riduzione per il rito abbreviato nellamisura di un terzo anziché della metà, in violazione dell’art. 442, comma 2, cod.proc. pen.3. Con requisitoria scritta del 2.12.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha motivatoadeguatamente sul trattamento sanzionatorio, specificando che la pena è statacalcolata al netto della riduzione prevista per i reati contravvenzionali in caso digiudizio abbreviato. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.1. La sentenza di primo grado conteneva senza dubbio una violazione dell’art.442, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice, pur procedendo per unacontravvenzione, aveva diminuito la pena di un terzo anziché della metà.La riduzione calcolata per il rito abbreviato aveva costituito oggetto di unospecifico motivo d’appello, ma non è dato comprendersi se la relativa censura siastata presa espressamente in considerazione dai giudici di secondo grado.Infatti, la Corte territoriale ha proceduto a rideterminare la pena a seguitodella riqualificazione del fatto nella ipotesi della lieve entità punita con la solapecuniaria, ma lo ha fatto in un modo che non consente un controllo sui passaggiintermedi della determinazione del trattamento sanzionatorio, perché ha indicatola sola pena finale.In particolare, la sentenza impugnata non contiene più alcun riferimento allecircostanze attenuanti generiche, che erano state concesse dal primo giudice, eafferma in motivazione, con espressione oggettivamente criptica, che larideterminazione della pena viene operata “già al netto della riduzione imposta, inmateria di reati contravvenzionali, dalla opzione per il rito abbreviato”.In questo modo, i giudici d’appello, di fatto, non rispondono alla specificadoglianza dell’impugnante, in quanto non si intende, ammesso che sia stataspecificamente presa in considerazione, se l’abbiano ritenuta fondata o se invecenon abbiano piuttosto confermato la riduzione nella misura di un terzo adottatadal giudice di primo grado (come potrebbe far ipotizzare, per esempio, l’usodell’avverbio “già”).2. Non aiuta a chiarire il percorso seguito nella determinazione deltrattamento sanzionatorio la circostanza che nella sentenza impugnata la Corted’appello non abbia più operato alcun riferimento alle circostanze attenuantigeneriche, già riconosciute dal giudice di primo grado – in relazione all’originariaipotesi di reato punita con pena congiunta – in una misura di poco inferiore a unterzo quanto alla pena detentiva e di un decimo quanto alla pena pecuniaria.Giacché in chiusura del dispositivo si precisa che la sentenza di primo gradoè confermata “nel resto”, si deve ragionevolmente ritenere che i giudici di secondogrado non abbiano inteso, in assenza di una specifica impugnazione dul punto,derogare al divieto di reformatio in peius ed escludere l’attenuazione sanzionatoriaapplicata dal G.u.p.Tuttavia, la mancata indicazione della misura della riduzione per le attenuantigeneriche – vieppiù necessaria se si considera che in primo grado la diminuzioneex art. 62-bis cod. pen. era stata diversamente modulata in relazione alle duediverse specie di pene congiunte e che in secondo grado è stata poi applicata lasola pena pecuniaria per effetto della riqualificazione del fatto – impedisce ogniverifica sulla osservanza dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.La rilevanza dell’omissione è tanto più significativa, se si tiene conto che laCorte d’appello ha contestualmente omesso anche l’individuazione della penabase, la quale in primo grado, sia pure nella diversa e più grave cornice dell’art.4, comma primo, l. n. 110 del 1975, era stata calcolata nel minimo edittale,laddove in secondo grado l’applicazione del minimo della pena pecuniaria previstaper l‘ipotesi di lieve entità è invece il risultato cui i giudici – inalterato il loro poterediscrezionale di ricalibrare la pena con riguardo al fatto qualificato diversamente –pervengono solo dopo le riduzioni.3. Resta il fatto, dunque, che la motivazione, a fronte di uno specifico motivod’appello concernente l’entità della diminuzione per il giudizio abbreviato, non sifa carico dell’obbligo di indicare, dapprima, la pena base e, poi, la misura diciascuna riduzione apportata sulla stessa.Si tratta, pertanto, di una motivazione non idonea a consentire il controllo,per un verso, sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale dideterminare la misura della pena base nonché la misura della susseguentediminuzione per le circostanze attenuanti generiche, e, per altro verso, sul rispettodel vincolo fissato dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. quando stabilisce lamisura obbligata della diminuzione della pena prevista per il giudizio abbreviatoove si proceda per una contravvenzione.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamenteal trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello diBari affinché proceda alla sua determinazione alla luce dei principi sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, relativamente alla determinazione del trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appellodi Bari.Così deciso il 30.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]