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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1966

Cassazione n. 18279/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1966 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45- 2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi (qualificazione giuridica della condotta di ricettazione, negato accesso alla richiesta messa alla prova, difetto di elemento psicologico atto a qualificare il tipo ricettazione, sussistenza della aggravante di essere le cose sottratte esposte alla pubblica fede), che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, né esplicitano critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza stessa.

1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, di un cospicuo numero di biciclette custodite nella rimessa della quale aveva la disponibilità, senza convincentemente confutare gli elementi obiettivi (possibile commissione in proprio o in concorso del furto presupposto) che deponevano per la diversa qualificazione del fatto; né è stata nel merito evidenziata la prova dell'elemento psicologico che deve coprire la consapevolezza della provenienza da delitto delle biciclette custodite, alcune delle quali era intento a ridipingere.

Difetta inoltre la prova della sussistenza ontologica della aggravante di aver commesso i furti di auto contesl:ati su cose esposte alla pubblica fede.

Illegittima sarebbe altresì la negata ammissione dell'imputato alla messa alla prova, con sospensione del processo, richiesta in primo grado, ricorrendone i presupposti di legge.

1.2. I vizi denunziati non trovano riscontro nell'analisi della sentenza impugnata e di quella di primo grado ad essa consonante.

I furti delle auto esposte per necessità alla pubblica fede sono stati contestati sulla base della piena confessione dei fatti operata dall'imputato.

La esposizione delle auto alla pubblica fede emerge dalla stessa descrizione del fatto contestato.

Quanto alle plurime ricettazioni di biciclette, la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazione la versione offerta nel merito con i motivi di gravame (peraltro non suffragata da alcuna ammissione dell'imputato), non condividendola però ai fini della corretta qualificazione dei fatti ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma storico tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa.

Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), rivestendo il mero possesso non altrimenti giustificato delle biciclette provento di furto, come ben evidenziato dalla Corte, un rilievo assolutamente neutro in funzione di collegamento al delitto presupposto.

La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 1.3.

Parimenti inammissibile è il motivo con il quale si intende censurare l'assenza di , consapevolezza nell'agente della provenienza da delitto delle biciclette possedute, che è anzi / resa evidente sia dal numero di mezzi meccanici di trasporto ad energia antropica che dalla attività di ritinteggiatura in corso al momento della identificazione.

1.4. Del pari è a dirsi per il diniego di accesso alla messa alla prova, atteso che il giudice del merito, facendo corretta applicazione di quanto dispone il comma 3 dell'art. 464 quater, cod. pen., ha ritenuto di non poter esprimere alcuna prognosi favorevole in ordine alla futura commissione di reati, proprio in ragione della pluralità delle condotte confesse, oggetto di compulsiva abitudine alla sottrazione di altrui mezzi di locomozione.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tti Fft freqo ovano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1966 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45- 2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi (qualificazione giuridica della condotta di ricettazione, negato accesso alla richiesta messa alla prova, difetto di elemento psicologico atto a qualificare il tipo ricettazione, sussistenza della aggravante di essere le cose sottratte esposte alla pubblica fede), che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, né esplicitano critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza stessa. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, di un cospicuo numero di biciclette custodite nella rimessa della quale aveva la disponibilità, senza convincentemente confutare gli elementi obiettivi (possibile commissione in proprio o in concorso del furto presupposto) che deponevano per la diversa qualificazione del fatto; né è stata nel merito evidenziata la prova dell'elemento psicologico che deve coprire la consapevolezza della provenienza da delitto delle biciclette custodite, alcune delle quali era intento a ridipingere. Difetta inoltre la prova della sussistenza ontologica della aggravante di aver commesso i furti di auto contesl:ati su cose esposte alla pubblica fede. Illegittima sarebbe altresì la negata ammissione dell'imputato alla messa alla prova, con sospensione del processo, richiesta in primo grado, ricorrendone i presupposti di legge. 1.2. I vizi denunziati non trovano riscontro nell'analisi della sentenza impugnata e di quella di primo grado ad essa consonante. I furti delle auto esposte per necessità alla pubblica fede sono stati contestati sulla base della piena confessione dei fatti operata dall'imputato. La esposizione delle auto alla pubblica fede emerge dalla stessa descrizione del fatto contestato. Quanto alle plurime ricettazioni di biciclette, la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazione la versione offerta nel merito con i motivi di gravame (peraltro non suffragata da alcuna ammissione dell'imputato), non condividendola però ai fini della corretta qualificazione dei fatti ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma storico tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa. Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), rivestendo il mero possesso non altrimenti giustificato delle biciclette provento di furto, come ben evidenziato dalla Corte, un rilievo assolutamente neutro in funzione di collegamento al delitto presupposto. La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 1.3. Parimenti inammissibile è il motivo con il quale si intende censurare l'assenza di , consapevolezza nell'agente della provenienza da delitto delle biciclette possedute, che è anzi / resa evidente sia dal numero di mezzi meccanici di trasporto ad energia antropica che dalla attività di ritinteggiatura in corso al momento della identificazione. 1.4. Del pari è a dirsi per il diniego di accesso alla messa alla prova, atteso che il giudice del merito, facendo corretta applicazione di quanto dispone il comma 3 dell'art. 464 quater, cod. pen., ha ritenuto di non poter esprimere alcuna prognosi favorevole in ordine alla futura commissione di reati, proprio in ragione della pluralità delle condotte confesse, oggetto di compulsiva abitudine alla sottrazione di altrui mezzi di locomozione. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tti Fft freqo ovano
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