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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22181/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21278 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 7347/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 21278/2020 Cron.

Rep.

C.C. 21/6/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni frequentate anteriormente al 1991, della durata rispettivamente di quattro, tre e cinque anni.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 2019, ha rigettato l’appello e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Danieli, Ippolito e Selleri con unico atto affidato a tre motivi.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri con controricorso.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o contraddittoria, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dei d.P.C.m. attuativi delle direttive comunitarie, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, la cui motivazione sarebbe apparente, non avrebbe dato conto del fatto che l’illecito in questione aveva natura permanente, sicché la prescrizione non poteva decorrere sino a quando le direttive comunitarie 75/362CEE, 75/363/CEE e 93/16/CEE non hanno avuto piena e completa attuazione, il che sarebbe avvenuto solo con i d.P.C.m. del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o contraddittoria e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sempre in relazione alla prescrizione del diritto.

I ricorrenti ricordano di aver contestato in sede di appello l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui gli interventi normativi successivi non avevano avuto efficacia interruttiva della prescrizione.

Su questo punto la motivazione della sentenza sarebbe del tutto assente.

Richiamate alcune sentenze di merito e la sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell’Unione europea, i ricorrenti ribadiscono che la piena attuazione delle direttive comunitarie suindicate si sarebbe avuta solo a partire dall’entrata in vigore dei tre d.P.C.m. citati, per cui il decorso della prescrizionenon poteva avere inizio nell’ottobre 1999, come invece sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d’appello.

3. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente legame che li unisce, sono entrambi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situa zione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito).

Tale insegnamento, costantemente ribadito in seguito, ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Non può essere sostenuto, d’altronde, come vorrebbero i ricorrenti, che la prescrizione abbia cominciato a decorrere in un momento successivo rispetto a quello indicato, perché costituisce principio parimenti acquisito quello per cui il pieno adempimento alle direttive comunitarie suindicate si è avuto, da parte dello Stato italiano, con l’entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; mentre i d.P.C.m. richiamati dai ricorrenti hanno ad oggetto l’attuazione del più favorevole trattamento economico concesso ai medici specializzandi dal d.lgs. n. 368 del 1999, pacificamente non applicabile agli odierni ricorrenti ratione temporis.

Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito da moltissime pronunce conformi, non vi sono ragioni di discostarsi.

Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato nel dicembre 2013, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio fosse prescritto.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. per omessa motivazione sull’errata applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in ordine alla condanna alle spese.

I ricorrenti sostengono che, avendo il Tribunale rigettato tutte le eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato, salvo quella sul decorso della prescrizione decennale, vi sarebbe una soccombenza reciproca, per cui i giudici di merito non avrebbero dovuto porre a loro carico la condanna alle spese.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato, essendo costante insegnamento di questa Corte il principio per cui la soccombenza deve essere valutata, ai fini delle spese di lite, in base all’esito complessivo del giudizio; ed è evidente che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sia pure decennale, ha carattere assorbente e fa sì che per gli odierni ricorrenti la soccombenza sia da ritenere totale, risultando del tutto irrilevante il rigetto delle altre eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.

In considerazione, poi, della circostanza per cui il ricorso, proposto nel 2020, torna a porre questioni più e più volte esaminate da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al paga mento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800, più spese eventualmente prenotate a debito, nonché della somma di euro 1.500 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21278 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente – avverso la sentenza n. 7347/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21278/2020 Cron. Rep. C.C. 21/6/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni frequentate anteriormente al 1991, della durata rispettivamente di quattro, tre e cinque anni. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione decennale e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 novembre 2019, ha rigettato l’appello e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Danieli, Ippolito e Selleri con unico atto affidato a tre motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri con controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o contraddittoria, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dei d.P.C.m. attuativi delle direttive comunitarie, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, la cui motivazione sarebbe apparente, non avrebbe dato conto del fatto che l’illecito in questione aveva natura permanente, sicché la prescrizione non poteva decorrere sino a quando le direttive comunitarie 75/362CEE, 75/363/CEE e 93/16/CEE non hanno avuto piena e completa attuazione, il che sarebbe avvenuto solo con i d.P.C.m. del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o contraddittoria e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sempre in relazione alla prescrizione del diritto. I ricorrenti ricordano di aver contestato in sede di appello l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui gli interventi normativi successivi non avevano avuto efficacia interruttiva della prescrizione. Su questo punto la motivazione della sentenza sarebbe del tutto assente. Richiamate alcune sentenze di merito e la sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell’Unione europea, i ricorrenti ribadiscono che la piena attuazione delle direttive comunitarie suindicate si sarebbe avuta solo a partire dall’entrata in vigore dei tre d.P.C.m. citati, per cui il decorso della prescrizionenon poteva avere inizio nell’ottobre 1999, come invece sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d’appello. 3. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente legame che li unisce, sono entrambi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situa zione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito). Tale insegnamento, costantemente ribadito in seguito, ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Non può essere sostenuto, d’altronde, come vorrebbero i ricorrenti, che la prescrizione abbia cominciato a decorrere in un momento successivo rispetto a quello indicato, perché costituisce principio parimenti acquisito quello per cui il pieno adempimento alle direttive comunitarie suindicate si è avuto, da parte dello Stato italiano, con l’entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; mentre i d.P.C.m. richiamati dai ricorrenti hanno ad oggetto l’attuazione del più favorevole trattamento economico concesso ai medici specializzandi dal d.lgs. n. 368 del 1999, pacificamente non applicabile agli odierni ricorrenti ratione temporis. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito da moltissime pronunce conformi, non vi sono ragioni di discostarsi. Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato nel dicembre 2013, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio fosse prescritto. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. per omessa motivazione sull’errata applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. in ordine alla condanna alle spese. I ricorrenti sostengono che, avendo il Tribunale rigettato tutte le eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato, salvo quella sul decorso della prescrizione decennale, vi sarebbe una soccombenza reciproca, per cui i giudici di merito non avrebbero dovuto porre a loro carico la condanna alle spese. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato, essendo costante insegnamento di questa Corte il principio per cui la soccombenza deve essere valutata, ai fini delle spese di lite, in base all’esito complessivo del giudizio; ed è evidente che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, sia pure decennale, ha carattere assorbente e fa sì che per gli odierni ricorrenti la soccombenza sia da ritenere totale, risultando del tutto irrilevante il rigetto delle altre eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato. 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. In considerazione, poi, della circostanza per cui il ricorso, proposto nel 2020, torna a porre questioni più e più volte esaminate da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al paga mento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800, più spese eventualmente prenotate a debito, nonché della somma di euro 1.500 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulterio
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