CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 20510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio e nella qualità di titolare dell'impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA],2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2834 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1432/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 12/01/2022 R.G.N. 742/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18823/2022Numero sezionale 2834/2026Data pubblicazione 17/06/20261.Con sentenza n. 1432/2021, pubblicata il 12 gennaio 2022, laCorte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Moroni e, in riforma della sentenza del Tribunale di Como n.208/2020, ha respinto le domande proposte da JosephineBoakye.La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 414 c.p.c. con cui lalavoratrice aveva chiesto, nei confronti della titolaredell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],l'accertamento dell'orario di lavoro effettivamente svolto nelcorso del rapporto di lavoro formalmente a tempo parziale,deducendo di aver lavorato stabilmente 42 ore settimanali (7ore al giorno per 6 giorni) a fronte di un contratto part-time. Insubordine, aveva chiesto l'accertamento delle ore comunquelavorate in eccedenza rispetto all'orario contrattuale.La convenuta Moroni, costituitasi in giudizio, aveva riconosciutoche la ricorrente aveva prestato ore di lavoro ulteriori rispetto aquelle indicate in busta paga, ma aveva affermato che ogni oraera stata retribuita in contanti al netto di euro 7,50, conpagamenti quietanzati mediante annotazioni manoscritteapposte dalla stessa datrice di lavoro sulle buste paga esottoscritte dalla lavoratrice per ricevuta.Con sentenza n. 208/2020, il Tribunale di Como aveva accoltola domanda, accertando un orario di 42 ore settimanali,valorizzando le annotazioni sulle buste paga, le allegazionidifensive della convenuta e la prova testimoniale (in particolare,la deposizione della teste Nyarkoh).La Corte d'Appello, in accoglimento del gravame, ha riformatointegralmente la decisione, respingendo ogni domandacompensando le spese del doppio grado.Numero registro generale 18823/2022Numero sezionale 2834/2026Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricoNrusmoer op dei rra ccolta generale 20510/2026Data pubblicazione 17/06/2026cassazione affidato a tre motivi.Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso assistito da memor.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità dellasentenza per motivazione perplessa e irriducibilmentecontraddittoria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. eall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Sostiene che sarebbelogicamente insostenibile l'affermazione della Corte territorialesecondo cui, da un lato, è «evidente e non contestato» losvolgimento di ore in eccedenza e, dall'altro, mancherebbeun'adeguata prova dell'orario svolto.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del combinatodisposto degli artt. 116, comma 1, c.p.c. e 2733, comma 2, c.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentandol'omessa valutazione della confessione giudiziale che sarebbecontenuta nelle buste paga con annotazioni manoscritte delladatrice di lavoro e nelle allegazioni difensive della convenuta,dalle quali – mediante divisione dell'importo corrisposto in neroper la paga oraria di euro 7,50 – sarebbe stato possibiledeterminare il numero delle ore lavorate in eccedenza.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo,costituito dalla documentazione attestante il pagamento disomme mensili in nero sulla base della paga oraria di euro 7,50,dalla quale sarebbe stato possibile ricavare aritmeticamente leore lavorate in eccedenza mese per mese.Numero registro generale 18823/2022Numero sezionale 2834/2026I motivi – esaminabili congiuntamente per la loro connNeusmseiroo ndi era ccolta generale 20510/2026Data pubblicazione 17/06/2026– sono infondati.2. Va preliminarmente rilevato, in punto di ricostruzioneprocessuale della vicenda, che la Corte territoriale ha ritenutoper quanto ancora rileva,: (a) che le prove testimoniali nonconsentissero di confermare gli orari precisamente allegati dallalavoratrice, né quanto alla collocazione né quanto allaquantificazione; (b) che il criterio indiziario della divisione degliimporti mensili per la paga oraria non conducesse a un risultatoutile, difettando ogni certezza sulla retribuzione oraria (essendostato dedotto un importo di 6 euro, ma non provato); (c) che lavariabilità dei compensi fuori busta rendesse comunqueimpossibile determinare un orario di lavoro preciso, dovendosia tal fine considerare anche le ore contrattualizzate, a loro voltaestremamente variabili; (d) che, pur essendo «evidente, e noncontestato, che nel 2014 e nel 2015 l'appellata ha lavorato inmisura maggiore rispetto alle pattuizioni contrattuali, ed anchein misura maggiore rispetto a quanto risultante dalle bustepaga», tale circostanza non potesse condurre all'accoglimentodella domanda, in difetto di adeguata prova di un orario fisso edeterminato.3. Orbene, quanto al sindacato sulla motivazione, le SezioniUnite di questa Corte hanno chiarito che, a seguito dellariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera deld.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, il controllo di legittimitàsulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Resta inveceescluso il controllo sulla sufficienza e congruità dellamotivazione, salvo il caso – rimasto presidiato dall'art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4,Numero registro generale 18823/2022Numero sezionale 2834/2026c.p.c. – di «mancanza assoluta di motivi sotto l'Nausmpereo tdti ora ccolta generale 20510/2026Data pubblicazione 17/06/2026materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili» o di «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. SS.UU.,sent. nn. 8053 e 8054/2014). È stato ulteriormente precisatoche di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsisoltanto quando essa non renda percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazionedel convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (Cass. SS.UU., sent. n. 22232/2016).3.1. Il vizio di contraddittorietà irriducibile, in particolare, ricorresoltanto quando fra le argomentazioni della sentenza esista uncontrasto tale da non permettere di comprendere la ratiodecidendi che sorregge il decisum, e non già quando vi sianomere imprecisioni, tensioni dialettiche o passaggi opinabili,sempre che il percorso argomentativo resti complessivamenteintellegibile (Cass. Sez. V, ord. n. 12129/2022; Cass. Sez. Lav.,sent. n. 27411/2021).3.2. In materia di onere della prova, poi, è consolidato ilprincipio per cui il lavoratore che chieda l'accertamentogiudiziale di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale,sia esso a tempo pieno ovvero supplementare o straordinario,ha l'onere di dimostrare rigorosamente la prestazione orariaallegata, non potendo l'assenza di tale prova essere supplitadalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile soltanto aifini della quantificazione del compenso (Cass. n. 8006/1998;Cass. Sez. Lav., ord. n. 24864/2022).Quanto al principio di non contestazione, questa Corte hachiarito che, anche nel rito del lavoro, l'onere di contestazioneNumero registro generale 18823/2022Numero sezionale 2834/2026di cui all'art. 416 c.p.c. opera con riferimento ai fatti prNimumearor id i –ra ccolta generale 20510/2026Data pubblicazione 17/06/2026costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato– e non si estende ai fatti secondari aventi mera valenzaprobatoria, rispetto ai quali il giudice conserva il potere-doveredi valutarne liberamente la rilevanza (Cass. Sez. Lav., ord. n.2419/2024).4. Nella specie, la Corte territoriale, dopo un'analitica disaminadelle prove (testimoniali e documentali), ha ritenuto che glielementi acquisiti agli atti – ivi comprese le annotazioni sullebuste paga – dimostrassero sì che la lavoratrice aveva svoltoprestazioni in misura eccedente l'orario contrattuale, ma nonconsentissero di determinare, con il necessario rigoreprobatorio, quante ore fossero state lavorate in più né con qualescansione temporale. Il passaggio motivazionale in cui si dà attoche la lavoratrice «ha lavorato in misura maggiore» costituisceil riconoscimento di un fatto generico (l'esistenza di ore ineccedenza), mentre l'affermazione successiva circa la mancanzadi «adeguata prova dello svolgimento di un orario fisso edeterminato» attiene alla quantificazione puntuale – in terminidi collocazione giornaliera e distribuzione settimanale – di taleeccedenza.Le due affermazioni, lungi dall'essere in contraddizione, sicollocano su piani logici distinti: l'una (fatto qualitativo: an) haad oggetto l'esistenza di ore lavorate in più; l'altra (fattoquantitativo: quantum e quomodo) ne investe la precisadeterminazione. La ratio decidendi – ossia che la mera provadell'esistenza di prestazioni eccedenti, in difetto di elementiidonei a quantificarle puntualmente, non soddisfa l'onereprobatorio gravante sul lavoratore – è esposta in modo chiaro epienamente intellegibile.Numero registro generale 18823/2022Numero sezionale 2834/2026Né assume rilievo la dedotta violazione dell'art. 112 c.pN.ucm.e rop dei rra ccolta generale 20510/2026Data pubblicazione 17/06/2026pretesa restrizione dell'oggetto del giudizio alla sola domanda diorario pieno. La Corte d'Appello ha espressamente esaminatoanche la domanda subordinata, affermando (a pag. 7 dellasentenza) che essa «non si rivela praticabile perché non vi sonoelementi di prova neppure circa un orario -inferiore a quellorivendicato in via principale- seguito nei vari periodi». Il rigettodella domanda subordinata è stato dunque motivato, sia pure intermini che la ricorrente reputa insoddisfacenti: ma ciò attieneal merito della valutazione probatoria, non alla violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.5. Quanto, in particolare, al secondo motivo, occorre operareuna distinzione tra le due tipologie di dichiarazioni che laricorrente qualifica come confessorie.Con riferimento alle dichiarazioni contenute nella memoriadifensiva ex art. 416 c.p.c. della convenuta [OSCURATO:PERSONA], èprincipio consolidato di questa Corte che le ammissionicontenute in atti difensivi sottoscritti unicamente dalprocuratore ad litem non hanno natura confessoria in sensotecnico, ma costituiscono elementi indiziari liberamentevalutabili dal giudice ai fini della formazione del proprioconvincimento (Cass. Sez. VI, ord. n. 7702/2019). La memoriaex art. 416 c.p.c. di parte convenuta risulta sottoscritta dal solodifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], e non reca alcuna sottoscrizionedella parte personalmente. Le dichiarazioni ivi contenute – ivicompresa quella relativa alla paga oraria di euro 7,50 – nonintegrano pertanto confessione, né giudiziale né stragiudiziale,ma costituiscono allegazioni difensive il cui valore probatorio èrimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.5.1.Quanto alle annotazioni manoscritte sulle buste paga,vergate di pugno dalla datrice di lavoro, va preliminarmenteNumero registro generale 18823/2022rilevato che Il mancato esame di un documento può essereN umero sezionale 2834/2026Numero di raccolta generale 20510/2026denunciato per cassazione solo nel caso in cui determiniData pubblicazione 17/06/2026l'omissione di motivazione su un punto decisivo dellacontroversia e, segnatamente, quando il documento nonesaminato offra la prova di circostanze di tale portata dainvalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (sulpunto, fra le altre, Cass. n. 16583 del 2024).Nella specie, poi, le buste paga hanno formato oggetto dispecifica disamina da parte della Corte territoriale. La sentenzaimpugnata (pagg. 7-8) ne dà espressamente atto e le valuta,ritenendo tuttavia che da esse – in ragione dell'estremavariabilità degli importi e della mancanza di un orario di lavorostabile – non fosse possibile ricavare un orario determinato.Non vi è, dunque, alcuna omessa valutazione: la Corte ha presoin esame le annotazioni, ne ha tratto il convincimento che lalavoratrice avesse effettivamente lavorato in misura maggiore,ma ha ritenuto che tale elemento, da solo e in assenza diulteriori riscontri, non consentisse di determinare con precisioneil numero di ore prestate.La ricorrente, in realtà, sotto le spoglie della denuncia di un errorin procedendo per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2733 c.c.,sollecita a questa Corte una rivalutazione dell'efficaciadimostrativa di tali annotazioni – segnatamente, la tesi secondocui dalla divisione dell'importo pagato in nero per la paga orariadi euro 7,50 sarebbe possibile ricavare il numero esatto delleore lavorate-.Nondimeno, la valutazione dell'efficacia probatoria dellerisultanze istruttorie appartiene al giudice di merito ed èNumero registro generale 18823/2022Numero sezionale 2834/2026insindacabile in sede di legittimità, purché – come nellaN usmpereo cdii era ccolta generale 20510/2026Data pubblicazione 17/06/2026– la motivazione esista e non sia meramente apparente.La distinzione tra errore di percezione (sindacabile) ed errore divalutazione (insindacabile) è netta: il primo ricorre quando ilgiudice non abbia proprio preso visione della prova o ne abbiatravisato il contenuto oggettivo; il secondo quando, puravendola esaminata, ne abbia tratto conclusioni diverse daquelle auspicate dalla parte.Nella specie, la Corte d'Appello ha esaminato le annotazioni, neha compreso il contenuto e le ha ritenute insufficienti: si tratta,all'evidenza, di un apprezzamento di merito non censurabile inquesta sede (Cass. Sez. I, sent. n. 6774/2022; Cass. Sez. Lav.,ord. n. 6573/2026).Va inoltre considerato che la qualificazione di una dichiarazionecome confessione stragiudiziale – e la conseguente attribuzionead essa dell'efficacia di prova legale – implica un apprezzamentodi fatto riservato al giudice di merito, come tale insindacabile insede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. III, ord. n. 25919/2025).6. Il terzo motivo, infine, deduce l'omesso esame di un fattodecisivo, individuato nel pagamento di somme mensili in nerocon paga oraria di euro 7,50, dal quale sarebbe possibilericavare aritmeticamente le ore lavorate.La sentenza impugnata, a pag. 7, dà conto del criterio di calcolofondato sulla divisione dell'importo complessivo per la pagaoraria, ma lo disattende con una duplice argomentazione: (a)«manca ogni certezza a proposito della retribuzione oraria,posto che la misura di 6 euro l'ora non risulta affatto provata e,peraltro, neppure dedotta dalla ricorrente in primo grado»; (b)«vista l'estrema variabilità dei compensi fuori busta (da unminimo di 150 euro a un massimo di 780 euro mensili) sarebbeNumero registro generale 18823/2022Numero sezionale 2834/2026comunque impossibile determinare un orario di lavoro,N uamneroc hdi era ccolta generale 20510/2026Data pubblicazione 17/06/2026perché questo dovrebbe ovviamente comprendere anche le ore"contrattualizzate", a loro volta estremamente variabili».Orbene, anche a voler ritenere che la valutazione della Corted'Appello non sia condivisibile, e in particolare che essa abbiasovrapposto la paga oraria di 6 euro (allegata dalla ricorrente)a quella di 7,50 euro (ammessa dalla convenuta), mancando diconsiderare che la ricorrente aveva prospettato il calcolo suentrambi i divisori, tuttavia, tale eventuale errore non integraun omesso esame del fatto decisivo – che è stato, al contrario,esaminato e motivatamente disatteso – ma, al più, un errore divalutazione o di sussunzione, la cui denuncia è preclusa dalnovellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che consente ilsindacato di legittimità solo sull'omesso esame, e nonsull'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.Come chiarito dalle Sezioni Unite (sent. n. 8053/2014, cit.),l'omesso esame è configurabile soltanto quando il fatto storiconon sia stato affatto considerato dal giudice di merito, e nonquando il giudice lo abbia preso in considerazione ma non loabbia ritenuto persuasivo o ne abbia tratto conclusioni contrariea quelle auspicate dalla parte. Nella specie, la Corte territorialeha dedicato al fatto in questione un passaggio motivazionalespecifico, così mostrando di averlo compiutamente esaminato.Il terzo motivo si risolve, pertanto, nella sollecitazione a unriesame del merito della valutazione probatoria, inammissibilein questa sede.7. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Numero registro generale 18823/2022Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuNi umero sezionale 2834/2026Numero di raccolta generale 20510/2026all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,Data pubblicazione 17/06/2026introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione in favore della parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]