CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13284/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 14009-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], nella dichiarata qualità di delegato dai soci della estinta società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via di Sant’[OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4607/21/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 26.10.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 2 2 marzo 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2008 la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione compilò [OSCURATO:PERSONA] –Società estinta –Legittimazione RGN 14009/2019 Consigliere rel. Federici erroneamente il quadro VX5 in luogo del VX4 -relativo alle richieste di rimborso-, senza comunque utilizzare in compensazione il credito esposto (pari ad € 88.946,00).La società fu cancellata dal registro delle imprese il 15 ottobre 2008. In data 17 gennaio 2013 il Gabelli, nella qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].,presentò istanza di rimborso, all’esito del cui esame l’Agenzia delle entrate ne comunicò il diniego, sostenendo la decadenza per decorso deltermine biennale previst o dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’odierno ricorrente, sempre quale liquidatore della società, sull’assunto che la richiesta di rimborso fosse soggetta al termine ordinario di prescrizione, impugnò il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 2036/12/2017 ne accolse le ragioni. La decisione fu appellata dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 4607/21/2018 riformò la pronuncia di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Il giudice regionale, rilevando che la società era stata cancellata sin dal 2008, ha sollevato questione di legittimazione attiva del Gabelli a promuovereil ricorso introduttivo nella qualità di liquidatore. A fronte della precisazione del Gabelli, secondo cui aveva proposto il ricorso quale “delegato dei soci della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”, a ciò designato con delibera dell’assemblea sociale totalitaria del 17 settembre 2008, con ogni più ampio potere di chiedere il rimborso anche dei crediti tributari esistenti, ha ritenuto il ricorso introduttivo inammissibile. Nello specifico ha evidenziato che la società era stata cancellata sin dal 2008, con sua conseguente estinzione, e che il ricorso era stato introdotto dal Gabelli nella qualità di liquidatore, solo successivamente spendendo l’ulteriore qualifica di delegato dai soci; ha ritenuto peraltro inapplicabile la disciplina introdotta dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introdotta sei anni dopo l’estinzione della società medesima. Il ricorrente ha censurato la sentenza affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nell’adunanza camerale del 22 marzo 2023 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che RGN 14009/2019 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 324, 329 secondo comma, 342, 346, 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 49, 53, 54, 56, 57, 22 comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 36, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., quanto al mancato rispetto dei principi sul giudicato interno, formatosi con la sentenza di primo grado in tema di legittimazione attiva del Gabelli all’introduzione del giudizio nella qualità di liquidatore della società; con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 10e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 75, 77, 182 secondo comma, 153 secondo comma, 92 cod. proc. civ., e 2945, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla ritenuta preclusione, affermata dal giudice d’appello, alla precisazione del titolo in forza del quale il contribuente intendesse agire nell’introdurre il ricorso avverso il diniego di rimborso. I due motivi, che possono trovare trattazione unitaria perché riconducibili alla rilevata declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di legittimazione del Gabelli, sono infondati e vanno rigettati. Intanto va affermato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (ex multis Cass., 10 gennaio 2008, n. 355; cfr. anche 17 giugno 2021, n. 17360). Con specifico riferimento al processo tributario, si è anche affermato che la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società, prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell'azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 cod.proc. c iv ., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito RGN 14009/2019 Consigliere rel. Federici (Cass., 23 marzo 2016, n. 5736; 15 giugno 2018, n. 15844;19 settembre 2019, n. 23365). Si tratta di un vizio insanabile originario, rispetto al quale è pertanto del tutto eccentrica la pretesa di un giudicato implicito,che nel successivo grado d’appello e nel giudizio di legittimità impedirebbe di evidenziare la carenza di legittimazione attiva del liquidatore (o del legale rappresentante) al promovimento di un ricorso avverso l’atto amministrativo, che sia l’atto impositivo di una pretesa fiscale quanto un diniego di rimborso che sia indirizzato nei confronti di una società ormai cancellata. D’altronde, soprattutto con riguardo ai debiti fiscali di una società, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che debba escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta, il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale(ex multis, cfr. Cass., 30 luglio 2020, n. 16362; 19 novembre 2019, n. 29969; 19 settembre 2019, n. 23365; 5 maggio 2017, n. 11100). Il principio rileva anche per le posizioni creditorie eventualmente insorte in capo alla società prima della sua cancellazione, atteso che nel caso di specie non si nega, sul piano astratto, che il credito potesse eventualmente spettare alla società,e dunque ai soci a seguito del fenomeno successorio attuato con la disciplina dettata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta. Ciò che non poteva processualmente legittimarsi era che, a seguito della estinzione della società,il diniego di rimborso del credito Iva potesse essere opposto dalla società medesima a mezzo del proprio liquidatore. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene errata la decisione del giudice regionale che ha negatola facoltà di rettifica del titolo in forza del quale il Gabelli intendesse agireavverso il diniego di rimborso. A parte ogni riserva sulla stessa validità del titolo (la delega era stata ricevuta in data 17 settembre 2008, si afferma da una assemblea totalitaria dei soci,-poche settimane prima della estinzione della società- e dunque in seno ad un organo sociale riconducibile per forza di cose alla società RGN 14009/2019 Consigliere rel. Federici medesima, così che, estintasi questa, è impervio affermare che la delega conferita dalla società potessesopravvivere al fenomeno estintivo, in essa succedendo i soci in luogo della società conferente cessata), la decisione del giudice d’appello è giuridicamente corretta, atteso che il ricorso fu introdotto dal Gabelli per la società, in ragione della specifica qualifica di liquidatore (funzione già cessata oltre sei anni prima). Con ciò il ricorrente cristallizzò l’identificazione della propria legittimazione attiva. A fronte della questione sollevata correttamente d’ufficio dalla commissione regionale, pretendere un mutamento radicale, in corso di causa, del titolo abilitante la legittimazione attiva del ricorrente (da liquidatore di una società -cancellata- a delegato - ma da chi - dei soci succeduti nei rapporti ancora pendenti della società estinta), costituisce non già una mera specificazione, ma un inammissibile mutamento dei presupposti legittimanti il promovimento del medesimo ricorsointroduttivo. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €5.700,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat