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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01499/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a per procu r a a margine del ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente avverso la sentenza n. 5102 /20 1 9 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7giugno 20 1 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Si legge dalla sentenza impugnata che questa Corte, con ordinanza n.20239 del 2018, accolse il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] di pagamento- la sentenza della C.T.R. della Campania di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalla Società avverso cartella emessa ex art.36 bisd.P.R. n. 600 del 1973.

Con la cartella era st ato chiesto il pagamento di sanzioni IRAP per ritardato versamento di acconti 2005, era stato rettificato il credito IRES risultante dalla dichiarazione per l’anno 2004 ed era stato rettificato in diminuzione il credito di imposta indicato nel quadro RU Unico 2006 per l’anno 2005.

Riassunta la causa,la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto che l’indagine demandatale a seguito del rinvio, era limitata alla verifica del solo credito di imposta 2003, ha ritenuto che la contribuente ben potesse opporre in giudizio la sussistenza dei presupposti per godere di un credito , pur non avendolo esposto in dichiarazione,e che, a fronte di ciò, l’Agenzia delle entrate non aveva mosso alcuna contestazione sull’esistenza delle condizioni sostanziali per fruire del credito di imposta.

Da ciò la C.T.R. faceva discendere l’infondatezza dell’appello erariale, salvo per le sanzioni e gli interessi che, invece, erano dovuti.

Avverso tale sentenza la Società propone ricorso su unico motivo cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Ragioni della decisione 1.Con unico motivo di ricorso-rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.1282 c.c.-violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 6 d.lgs. 18.12.1997 n.472; dell’art.8 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.546; dell’art.10 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.212, degli artt.115 e 116 c.p.c.; vizio di motivazione in relazione all’art.360, c.p.c. n.3 e 5- la società rivolge plurime censure alla sentenza impugnata laddove la C.T.R., pur avendo annullato la cartella in punto di recupero del credito di imposta, aveva poi mantenutoferma la debenza degli interessi e delle sanzioni.

In particolare,la ricorrente deduce l’erroneità in diritto della sentenza impugnata laddove, pur affermando che non era dovuto l’importo di euro 176.303,00 recuperato a tassazione aveva poi statuitola debenza su tale somma degli interessi.

Egualmente erronea in diritto era poi la pronuncia laddove il Giudice di appello, pur avendo confermato l’annullamento del recupero a tassazione, aveva rigettato l’impugnazione avverso le sanzioni illegittimamente applicate dall’Ufficio per la presunta illegittima compensazione.

Inoltre, la C .

T .

R . non si era avveduta che sull’annullamento delle sanzioni per la sussistenza di ragioni di obiettiva incertezza si era formato il giudicato interno in quanto la pronuncia resa sul punto dalla CTP non aveva formato oggetto di appello incidentale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Infine,oltre le suddette violazioni di legge la ricorrente denunziava la sentenza impugnata di nullità per mancanza di motivazione laddove l’affermazione della debenza delle sanzioni e degli interessi era assolutamente apodittica rendendo incomprensibile il ragionamento logico seguito per giungere a tale decisione.

1.1. Il m otivo di ricorso , seppur articolato in più profili di doglianza, è ammissibile alla luce dei principi consolidati di questa Corte in materia.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9100 del 06/05/2015 (di recente,in senso conforme, Cass. 11152 del 28/04/2025) hanno , infatti , statuito che i n materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.E nel caso in esame, le singole doglianze sono specificatamente esposte insingoli paragrafi. 1.2 Il motivo di ricorso è pure fondato.

Pur se la doglianza è articolata, non solo in relazione al n.3, primo comma, dell’art.360 c.p.c. ma anchein relazione al n.5 stesso articolo, dall’illustrazione del mezzo appare evidente che con essa la parte abbia denunciato il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

In effetti, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata si limita testualmente ad affermare: la mancata contestazione della documentazione prodotta e, in definitiva, delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega il diritto alle agevolazioni rende infondata la censura dell’ufficio, salvo che per le sanzioni e gli interessi che invece sono dovuti, senza che in alcun passo della motivazione vengano illustrate le ragioni che hanno condotto a tale decisione.

Né, come dedotto in controricorso, l’obbligo motivazionale, in punto di ritenuta debenza di interessi e sanzioni, può ritenersi assolto mediante il rinvio, operato per relationem, alla citata ordinanza Cass.n.31433/201 8 in quanto detto rinvio appare incongruo siccome riferito a lla fattispecie , del tutto diversa,relativa a credito maturato in un anno per il quale la dichiarazione era stata omessa. 1.3 Nel caso in esame, invece, è incontestato -e di ciò dà atto la sentenza impugnata, sul punto non attinta da censura-che si vert a in ipotesi di mero errore nella compilazione della dichiarazione;e, atteso che gli interessi sono riferiti alla differenza del credito, ritenuta dall’Ufficio, come portata indebitamente in compensazione così come le relative sanzioni, la controversia può essere decisa nel merito non palesandosi la necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto.

1.4. Ciò posto, appaiono fondate pure le censure deducenti violazione di legge.

Ed invero, una volta riconosciuta,dalla sentenza impugnata, la sussistenza del credito di imposta nella interezza del suo ammontare come vantato dalla contribuente, sicuramente vien meno la debenza degli interessi, che dell’importo portato dalla impugnata cartella, costituiscono meri accessori.

Eguale considerazione poi va svolta in ordine alle sanzioni, ancora oggetto di giudizio, ovvero quelle irrogate per una violazione , l’illegittima compensazione, che la sentenza impugnata ha accertato come inesistente. 2.Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, dichiarando non dovuti gli interessi e le sanzioni portati dalla cartella impugnata.

4. Le alterne soluzioni della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte P.Q.M accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, dichiara non dovuti gli interessi e le sanzioni.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla ricorrente le spese di questo giudizio liquidate in complessivi euro 5.600 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, euro 200,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a per procu r a a margine del ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente avverso la sentenza n. 5102 /20 1 9 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7giugno 20 1 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Si legge dalla sentenza impugnata che questa Corte, con ordinanza n.20239 del 2018, accolse il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] di pagamento- la sentenza della C.T.R. della Campania di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalla Società avverso cartella emessa ex art.36 bisd.P.R. n. 600 del 1973. Con la cartella era st ato chiesto il pagamento di sanzioni IRAP per ritardato versamento di acconti 2005, era stato rettificato il credito IRES risultante dalla dichiarazione per l’anno 2004 ed era stato rettificato in diminuzione il credito di imposta indicato nel quadro RU Unico 2006 per l’anno 2005. Riassunta la causa,la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto che l’indagine demandatale a seguito del rinvio, era limitata alla verifica del solo credito di imposta 2003, ha ritenuto che la contribuente ben potesse opporre in giudizio la sussistenza dei presupposti per godere di un credito , pur non avendolo esposto in dichiarazione,e che, a fronte di ciò, l’Agenzia delle entrate non aveva mosso alcuna contestazione sull’esistenza delle condizioni sostanziali per fruire del credito di imposta. Da ciò la C.T.R. faceva discendere l’infondatezza dell’appello erariale, salvo per le sanzioni e gli interessi che, invece, erano dovuti. Avverso tale sentenza la Società propone ricorso su unico motivo cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate. Ragioni della decisione 1.Con unico motivo di ricorso-rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.1282 c.c.-violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 6 d.lgs. 18.12.1997 n.472; dell’art.8 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.546; dell’art.10 L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.212, degli artt.115 e 116 c.p.c.; vizio di motivazione in relazione all’art.360, c.p.c. n.3 e 5- la società rivolge plurime censure alla sentenza impugnata laddove la C.T.R., pur avendo annullato la cartella in punto di recupero del credito di imposta, aveva poi mantenutoferma la debenza degli interessi e delle sanzioni. In particolare,la ricorrente deduce l’erroneità in diritto della sentenza impugnata laddove, pur affermando che non era dovuto l’importo di euro 176.303,00 recuperato a tassazione aveva poi statuitola debenza su tale somma degli interessi. Egualmente erronea in diritto era poi la pronuncia laddove il Giudice di appello, pur avendo confermato l’annullamento del recupero a tassazione, aveva rigettato l’impugnazione avverso le sanzioni illegittimamente applicate dall’Ufficio per la presunta illegittima compensazione. Inoltre, la C . T . R . non si era avveduta che sull’annullamento delle sanzioni per la sussistenza di ragioni di obiettiva incertezza si era formato il giudicato interno in quanto la pronuncia resa sul punto dalla CTP non aveva formato oggetto di appello incidentale da parte dell’Agenzia delle entrate. Infine,oltre le suddette violazioni di legge la ricorrente denunziava la sentenza impugnata di nullità per mancanza di motivazione laddove l’affermazione della debenza delle sanzioni e degli interessi era assolutamente apodittica rendendo incomprensibile il ragionamento logico seguito per giungere a tale decisione. 1.1. Il m otivo di ricorso , seppur articolato in più profili di doglianza, è ammissibile alla luce dei principi consolidati di questa Corte in materia. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9100 del 06/05/2015 (di recente,in senso conforme, Cass. 11152 del 28/04/2025) hanno , infatti , statuito che i n materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.E nel caso in esame, le singole doglianze sono specificatamente esposte insingoli paragrafi. 1.2 Il motivo di ricorso è pure fondato. Pur se la doglianza è articolata, non solo in relazione al n.3, primo comma, dell’art.360 c.p.c. ma anchein relazione al n.5 stesso articolo, dall’illustrazione del mezzo appare evidente che con essa la parte abbia denunciato il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente. In effetti, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata si limita testualmente ad affermare: la mancata contestazione della documentazione prodotta e, in definitiva, delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega il diritto alle agevolazioni rende infondata la censura dell’ufficio, salvo che per le sanzioni e gli interessi che invece sono dovuti, senza che in alcun passo della motivazione vengano illustrate le ragioni che hanno condotto a tale decisione. Né, come dedotto in controricorso, l’obbligo motivazionale, in punto di ritenuta debenza di interessi e sanzioni, può ritenersi assolto mediante il rinvio, operato per relationem, alla citata ordinanza Cass.n.31433/201 8 in quanto detto rinvio appare incongruo siccome riferito a lla fattispecie , del tutto diversa,relativa a credito maturato in un anno per il quale la dichiarazione era stata omessa. 1.3 Nel caso in esame, invece, è incontestato -e di ciò dà atto la sentenza impugnata, sul punto non attinta da censura-che si vert a in ipotesi di mero errore nella compilazione della dichiarazione;e, atteso che gli interessi sono riferiti alla differenza del credito, ritenuta dall’Ufficio, come portata indebitamente in compensazione così come le relative sanzioni, la controversia può essere decisa nel merito non palesandosi la necessità di alcun ulteriore accertamento in fatto. 1.4. Ciò posto, appaiono fondate pure le censure deducenti violazione di legge. Ed invero, una volta riconosciuta,dalla sentenza impugnata, la sussistenza del credito di imposta nella interezza del suo ammontare come vantato dalla contribuente, sicuramente vien meno la debenza degli interessi, che dell’importo portato dalla impugnata cartella, costituiscono meri accessori. Eguale considerazione poi va svolta in ordine alle sanzioni, ancora oggetto di giudizio, ovvero quelle irrogate per una violazione , l’illegittima compensazione, che la sentenza impugnata ha accertato come inesistente. 2.Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, dichiarando non dovuti gli interessi e le sanzioni portati dalla cartella impugnata. 4. Le alterne soluzioni della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La Corte P.Q.M accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, dichiara non dovuti gli interessi e le sanzioni. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla ricorrente le spese di questo giudizio liquidate in complessivi euro 5.600 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, euro 200,00 per
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