Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19216/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti tre i motivi ripetono concetti già formulati con le doglianze d'appello, alle quali la Corte d'appello aveva già fornito adeguata risposta; osservato, pertanto, che i motivi di ricorso sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., omettendo, in definitiva, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); considerato, in particolare, che: - il primo motivo oblitera la motivazione (pag. 4), ove i giudici hanno sottolineato gli elementi da cui desumere la responsabilità dell'imputato (la disponibilità esclusiva del casolare ove è stato rinvenuto l'autocarro riciclato; il ritrovamento, nelle immediate vicinanze, della targa originaria del mezzo; la recente verniciatura della carrozzeria); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità all'odierno ricorrente della condotta delittuosa contestata e alle ragioni che ne hanno determinato la condanna, sono entrambi non consentiti, poiché non considerano che, in relazione al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); d'altra parte, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti tre i motivi ripetono concetti già formulati con le doglianze d'appello, alle quali la Corte d'appello aveva già fornito adeguata risposta; osservato, pertanto, che i motivi di ricorso sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., omettendo, in definitiva, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); considerato, in particolare, che: - il primo motivo oblitera la motivazione (pag. 4), ove i giudici hanno sottolineato gli elementi da cui desumere la responsabilità dell'imputato (la disponibilità esclusiva del casolare ove è stato rinvenuto l'autocarro riciclato; il ritrovamento, nelle immediate vicinanze, della targa originaria del mezzo; la recente verniciatura della carrozzeria); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità all'odierno ricorrente della condotta delittuosa contestata e alle ragioni che ne hanno determinato la condanna, sono entrambi non consentiti, poiché non considerano che, in relazione al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); d'altra parte, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19216/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris