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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18965/2022

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a seguente ORDINANZA 114 [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16905/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A25 F066L), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 19; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro- tempore; - resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 328/2019 (pubblicata in data 24 aprile 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 328/2019, con cui è stato rigettato l'appello dallo stesso formulato contro la sentenza del Giudice di pace di Pordenone n. 222/2018; constatato che il ricorso risulta essere stato notificato all'intimata P.A., in persona del Prefetto di Pordenone, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata riferibile all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Trieste, anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale devono, invece, intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex lege le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass.

SU n. 608/2015); ritenuto, dunque, che - in difetto di costituzione in questa sede dell'indicato Prefetto intimato - è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura Generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Pordenone presso l'Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]Ascola 'II Funzionario Giuoi7:- P9òlo f43124 I .a_ .4.trAr ,NicEurTY, grwnet -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA 114 [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16905/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A25 F066L), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 19; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro- tempore; - resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 328/2019 (pubblicata in data 24 aprile 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 328/2019, con cui è stato rigettato l'appello dallo stesso formulato contro la sentenza del Giudice di pace di Pordenone n. 222/2018; constatato che il ricorso risulta essere stato notificato all'intimata P.A., in persona del Prefetto di Pordenone, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata riferibile all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Trieste, anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale devono, invece, intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex lege le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass. SU n. 608/2015); ritenuto, dunque, che - in difetto di costituzione in questa sede dell'indicato Prefetto intimato - è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura Generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Pordenone presso l'Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]Ascola 'II Funzionario Giuoi7:- P9òlo f43124 I .a_ .4.trAr ,NicEurTY, grwnet -
Sentenza Cassazione n. 18965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris