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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11073/2026

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to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-Numero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 751/2024 depositatail 2/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA] ha maturato ingenti debiti nei confronti del Fisco,per tributi di varia natura.

Ha alienato un suo immobile alla società [OSCURATO:SOCIETA], che deteneva l'intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA], le cui quoteerano detenute dal signor [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie.Equitalia SUD ha di conseguenza agito per la revocatoria dell'atto di vendita,adducendo a dimostrazione della finalità di eludere il credito tributario, oltreal già visto collegamento tra le società, anche la circostanza che lavenditrice aveva rinunciato alla ipoteca legale.Nel giudizio avanti al Tribunale di Roma si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA], la qualeinnanzitutto ha chiesto la riunione con altri due giudizi di revocatoria semprepromossi da [OSCURATO:PERSONA], e, nel merito, ha chiesto il rigetto, evidenziandoanche la capienza del suo patrimonio residuo.2.- Durante il corso del giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] è stata dichiarata fallita, edunque [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il procedimento nei confronti delIl Tribunale di Roma ha dunque accolto la revocatoria, con decisioneconfermata dalla Corte di Appello di Roma.Avverso la pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] srlpropone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso e memoria il [OSCURATO:PERSONA] srl.L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/20261.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 132 e115 e 116 c.p.c.La ricorrente assume due diverse violazioni di legge.

Da un lato, ritiene chela decisione di appello abbia motivato esclusivamente per relationem aquella di primo grado, ma senza dare conto delle censure che, per l'appunto,con l'atto di appello a quella decisione erano state rivolte; il che, ed èoggetto della seconda censura, ha portato la decisione di appello a travisarele prove e i fatti emersi, incorrendo in tal modo in un errore percettivo.In particolare, nell'impugnare la decisione di primo grado, la ricorrente,unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA], aveva evidenziato che, essendo il debito di moltoinferiore a quello asserito dal Fisco, e riducibile a circa 10 mila euro, ilpatrimonio immobiliare residuo doveva di certo ritenersi capiente.Invece, a fronte di tale censura, la decisione impugnata si sarebbe limitataa dire che il credito era, come accertato dal giudice di primo grado,documentalmente provato.Dunque una adesione alla decisione precedente senza tenere in conto imotivi di appello.Con la conseguenza che La Corte di appello ha dunque emesso lasentenza impugnata senza aver visionato alcun documento da cui potesserisultare confermata la - contestata - sussistenza dei presupposti perl’accoglimento dell’azione revocatoria (p. 15), e con l'ulterioreconseguenza che deve ritenersi violato l’obbligo di motivazione dellasentenza, con conseguente nullità di quest’ultima, nel caso in cui i giudici disecondo grado, nell’indicare le ragioni della decisione, si siano limitati, conun generico richiamo, ad aderire alla statuizione precedente senza valutarenello specifico i motivi di appello (p. 16).

In sostanza, la sentenzaimpugnata è stata emessa in assenza di elementi probatori da cuipotesse anche solo astrattamente essere dimostrata la sussistenza deipresupposti soggettivi e oggettivi dell’azione revocatoria , avendo decisoNumero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026su prove mai introdotte dalle parti, ed avendo omesso di dare conto dell'iterlogico che l'ha portata alla sua decisione (p. 18).Il motivo è infondato.La decisione impugnata rispetta i limiti entro cui è ammessa unamotivazione per relationem in quanto non si limita a fare riferimento alladecisione di primo grado ed a prenderne atto, senza tener conto dellecensure a quella decisione mosse, ma di quelle censure tiene conto, e leritiene inidonee a smentire l'accertamento fatto in primo grado, e dunquetali da non aggiungere alcunché di nuovo.Ciò comporta altresì che non possa prospettarsi alcun travisamento, neitermini in cui lo assume la ricorrente, ossia di avere deciso su prove maiallegate dalle parti, proprio in quanto, avendo la decisione impugnata fattoriferimento a quella di primo grado, ha ritenuto sufficienti le prove in quelgrado assunte.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omesso esame di fattirilevanti e controversi.Intanto, omesso esame della perizia di parte, da cui risulta la congruità delprezzo di vendita, e, parrebbe, la consistenza del patrimonio.Inoltre, omesso esame della documentazione prodotta con le memorieistruttorie dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], prima del fallimento, e volta a dimostrarela non esigibilità del credito, oltre alle sentenze definitive che avevanoescluso una parte del debito tributario (per circa 38 milioni).Inoltre ancora, era stata depositata documentazione sullo statopatrimoniale della società e dunque sulla capienza del patrimonio rispettoal debito tributario, di cui non si sarebbe tenuto conto.Infine, ed è censura a parte, si assume come erronea la decisione nellaparte in cui ha ritenuto tardiva la produzione di una consulenza di parte: La Corte di appello ha erroneamente ritenuto la perizia di parte undocumento inutilizzabile, in quanto tardivamente prodotto, senzaconsiderare che la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensivaNumero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026a contenuto tecnico e che la produzione della stessa nel giudizio di primogrado, sia pur oltre la scadenza dei termini istruttori, era ammissibile (p.27).

Da quella perizia sarebbe emersa la vera consistenza patrimoniale dellasocietà e dunque la circostanza che il patrimonio residuo era comunquecapiente.In conclusione, secondo la ricorrente la documentazione prodotta dallaComo S.r.l. in bonis era idonea a “dimostrare la sussistenza, all’esitodell’atto dispositivo, di un patrimonio residuo di ben 100.000.000,00 dieuro, nonché la sussistenza di un’esposizione debitoria verso l’Erario bendiversa dall’abnorme cifra erroneamente indicata dal creditoreprocedente .E quindi La sentenza è dunque censurabile non avendo valutato in alcunmodo (i) la parziale insussistenza e comunque l’inesigibilità del creditoasseritamente dovuto al 11.12.2015; (ii) lo stato fatiscente in cui sitrovavano le porzioni immobiliari trasferite con la compravendita oggettodella revocatoria e la congruità del prezzo di vendita pattuito; (iii)l’esistenza di un patrimonio immobiliare residuo ampiamente sufficiente agarantire l’eventuale esposizione debitoria; (iv) l’effettiva corresponsionedel prezzo della compravendita mediante compensazioni sul maggiorcredito vantato proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della Comos.r.l. in ragione di precedenti finanziamenti erogati (p. 30-31).2.1.- Il motivo è inammissibile.Infatti, sotto l’apparenza del vizio di omesso esame, in realtà censura lavalutazione delle prova da parte della decisione impugnata.

E ciòinnanzitutto in quanto non si duole della omissione di uno o più fatti, mapiuttosto della omissione di documenti, e dunque di prove che sarebberoinvece state trascurate.

La censura in realtà mira a contraddire la ratiodecidendi quanto al rilievo dato (o non dato) ad alcuni documenti probatori,che, se considerati adeguatamente, secondo la ricorrente, avrebberoportato a rigettare la revocatoria.Numero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026Dunque, la censura è di avere valutato l’insieme delle prove in modoinadeguato.Peraltro, nel caso della consulenza di parte, dichiarata tardiva, a dichiararlatale è stato il giudice del primo grado, e non quello di appello, e non si diceneanche se in appello quella ratio decidendi (del primo grado) sia statacensurata ed in che termini.Ciò senza tacere del fatto che il vizio di omesso esame di un fattodecisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una periziastragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispettoai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, alpari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento èaffidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della qualenon è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 2052/ 2025).Dunque, il motivo è volto a censurare una erronea o incompleta valutazionedelle prove offerte, piuttosto che un omesso esame di fatti decisivi econtroversi, ed, in tali termini, è inammissibile proprio perché mira acensurare una valutazione discrezionale del giudice di merito.Inoltre, anche ad ammettere che la censura prospetti effettivamenteomesso esame di fatti decisivi, l’inammissibilità deriva dalla esistenza di unadoppia decisione conforme tra primo e secondo grado, che impedisce aisensi dell’art. 348 ter c.p.c. di far valere tale vizio.3.-Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art.2901 c.c. edell’art. 66 legge fallimentare.La censura attinge il capo di sentenza con cui la corte di appello ha ritenutoil curatore legittimato a proseguire l’azione revocatoria, o a subentrarvi, edha ritenuto che l’azione del fallimento non deve ritenersi nuova rispetto aquella della precedente parte processuale (la società in bonis) ma deveconsiderarsi una mera continuazione di essa.Numero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026curatore deve allora solo dimostrare il pregiudizio discendente dallaanteriorità del credito all’atto dispositivo.Secondo la ricorrente questa tesi costituisce violazione della norma sullarevocatoria che impone invece ben altra prova, ossia impone ladimostrazione dei presupposti della revocatoria ed in particolare che ilpatrimonio residuo del fallito fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entitàdella propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio ilsoddisfacimento dei creditori, nonché quello di dimostrare il mutamentoqualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell’attodispositivo (p.40).

E comunque la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver la Corte d’Appello affermato che, in caso di subentro delcuratore nell’azione revocatoria, non sarebbe necessario dimostrare (oltreal pregiudizio discendente dall’anteriorità del credito all’atto dispositivo, aprescindere dall’insinuazione di esso al passivo fallimentare) anche lasussistenza dei presupposti ordinari dell’azione revocatoria (p. 419.3.1.- Il motivo è inammissibile.La ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.Tale ratio non è nel senso che il curatore deve solo dimostrare l’anterioritàdel credito, ma è nel senso che, subentrando costui nella situazione dellasocietà in bonis, oltre a quanto già da questa allegato e dimostrato, devealtresì dimostrare l’anteriorità del credito, e lo dice chiaramente a pagina15 Ciò determina che rimangono fermi tutti i presupposti che l’art.2901c.c. fissa per l’azione revocatoria ordinaria; così che il curatore puòproseguire il giudizio come se lo stesso sia quello che inizialmente avevaDunque, la ratio decidendi non è nel senso che il curatore è esonerato dallaprova dei requisiti della revocatoria, dovendo provare solo l’anteriorità delcredito; ma è nel senso che può giovarsi della prova già fornita dal suodante causa processuale quanto agli altri requisiti.Numero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026Dunque, nella parte in cui attribuisce alla decisione impugnata unadeterminata regola sull’onere della prova, la ricorrente non coglie la ratiodecidendi.Del pari inammissibile è la censura nella parte in cui la ricorrente si duoleche nell’impugnata sentenza risulti dalla corte di merito affermato che laprova non è stata fornita, poiché con essa la ricorrente mira a sostituire lavalutazione della prova da parte della decisione impugnata con una propria.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza.Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00 (di cuieuro 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del Fallimento controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-Numero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 751/2024 depositatail 2/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:SOCIETA] ha maturato ingenti debiti nei confronti del Fisco,per tributi di varia natura. Ha alienato un suo immobile alla società [OSCURATO:SOCIETA], che deteneva l'intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA], le cui quoteerano detenute dal signor [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie.Equitalia SUD ha di conseguenza agito per la revocatoria dell'atto di vendita,adducendo a dimostrazione della finalità di eludere il credito tributario, oltreal già visto collegamento tra le società, anche la circostanza che lavenditrice aveva rinunciato alla ipoteca legale.Nel giudizio avanti al Tribunale di Roma si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA], la qualeinnanzitutto ha chiesto la riunione con altri due giudizi di revocatoria semprepromossi da [OSCURATO:PERSONA], e, nel merito, ha chiesto il rigetto, evidenziandoanche la capienza del suo patrimonio residuo.2.- Durante il corso del giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] è stata dichiarata fallita, edunque [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il procedimento nei confronti delIl Tribunale di Roma ha dunque accolto la revocatoria, con decisioneconfermata dalla Corte di Appello di Roma.Avverso la pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] srlpropone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso e memoria il [OSCURATO:PERSONA] srl.L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/20261.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli articoli 132 e115 e 116 c.p.c.La ricorrente assume due diverse violazioni di legge. Da un lato, ritiene chela decisione di appello abbia motivato esclusivamente per relationem aquella di primo grado, ma senza dare conto delle censure che, per l'appunto,con l'atto di appello a quella decisione erano state rivolte; il che, ed èoggetto della seconda censura, ha portato la decisione di appello a travisarele prove e i fatti emersi, incorrendo in tal modo in un errore percettivo.In particolare, nell'impugnare la decisione di primo grado, la ricorrente,unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA], aveva evidenziato che, essendo il debito di moltoinferiore a quello asserito dal Fisco, e riducibile a circa 10 mila euro, ilpatrimonio immobiliare residuo doveva di certo ritenersi capiente.Invece, a fronte di tale censura, la decisione impugnata si sarebbe limitataa dire che il credito era, come accertato dal giudice di primo grado,documentalmente provato.Dunque una adesione alla decisione precedente senza tenere in conto imotivi di appello.Con la conseguenza che La Corte di appello ha dunque emesso lasentenza impugnata senza aver visionato alcun documento da cui potesserisultare confermata la - contestata - sussistenza dei presupposti perl’accoglimento dell’azione revocatoria (p. 15), e con l'ulterioreconseguenza che deve ritenersi violato l’obbligo di motivazione dellasentenza, con conseguente nullità di quest’ultima, nel caso in cui i giudici disecondo grado, nell’indicare le ragioni della decisione, si siano limitati, conun generico richiamo, ad aderire alla statuizione precedente senza valutarenello specifico i motivi di appello (p. 16). In sostanza, la sentenzaimpugnata è stata emessa in assenza di elementi probatori da cuipotesse anche solo astrattamente essere dimostrata la sussistenza deipresupposti soggettivi e oggettivi dell’azione revocatoria , avendo decisoNumero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026su prove mai introdotte dalle parti, ed avendo omesso di dare conto dell'iterlogico che l'ha portata alla sua decisione (p. 18).Il motivo è infondato.La decisione impugnata rispetta i limiti entro cui è ammessa unamotivazione per relationem in quanto non si limita a fare riferimento alladecisione di primo grado ed a prenderne atto, senza tener conto dellecensure a quella decisione mosse, ma di quelle censure tiene conto, e leritiene inidonee a smentire l'accertamento fatto in primo grado, e dunquetali da non aggiungere alcunché di nuovo.Ciò comporta altresì che non possa prospettarsi alcun travisamento, neitermini in cui lo assume la ricorrente, ossia di avere deciso su prove maiallegate dalle parti, proprio in quanto, avendo la decisione impugnata fattoriferimento a quella di primo grado, ha ritenuto sufficienti le prove in quelgrado assunte.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omesso esame di fattirilevanti e controversi.Intanto, omesso esame della perizia di parte, da cui risulta la congruità delprezzo di vendita, e, parrebbe, la consistenza del patrimonio.Inoltre, omesso esame della documentazione prodotta con le memorieistruttorie dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], prima del fallimento, e volta a dimostrarela non esigibilità del credito, oltre alle sentenze definitive che avevanoescluso una parte del debito tributario (per circa 38 milioni).Inoltre ancora, era stata depositata documentazione sullo statopatrimoniale della società e dunque sulla capienza del patrimonio rispettoal debito tributario, di cui non si sarebbe tenuto conto.Infine, ed è censura a parte, si assume come erronea la decisione nellaparte in cui ha ritenuto tardiva la produzione di una consulenza di parte: La Corte di appello ha erroneamente ritenuto la perizia di parte undocumento inutilizzabile, in quanto tardivamente prodotto, senzaconsiderare che la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensivaNumero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026a contenuto tecnico e che la produzione della stessa nel giudizio di primogrado, sia pur oltre la scadenza dei termini istruttori, era ammissibile (p.27). Da quella perizia sarebbe emersa la vera consistenza patrimoniale dellasocietà e dunque la circostanza che il patrimonio residuo era comunquecapiente.In conclusione, secondo la ricorrente la documentazione prodotta dallaComo S.r.l. in bonis era idonea a “dimostrare la sussistenza, all’esitodell’atto dispositivo, di un patrimonio residuo di ben 100.000.000,00 dieuro, nonché la sussistenza di un’esposizione debitoria verso l’Erario bendiversa dall’abnorme cifra erroneamente indicata dal creditoreprocedente .E quindi La sentenza è dunque censurabile non avendo valutato in alcunmodo (i) la parziale insussistenza e comunque l’inesigibilità del creditoasseritamente dovuto al 11.12.2015; (ii) lo stato fatiscente in cui sitrovavano le porzioni immobiliari trasferite con la compravendita oggettodella revocatoria e la congruità del prezzo di vendita pattuito; (iii)l’esistenza di un patrimonio immobiliare residuo ampiamente sufficiente agarantire l’eventuale esposizione debitoria; (iv) l’effettiva corresponsionedel prezzo della compravendita mediante compensazioni sul maggiorcredito vantato proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della Comos.r.l. in ragione di precedenti finanziamenti erogati (p. 30-31).2.1.- Il motivo è inammissibile.Infatti, sotto l’apparenza del vizio di omesso esame, in realtà censura lavalutazione delle prova da parte della decisione impugnata. E ciòinnanzitutto in quanto non si duole della omissione di uno o più fatti, mapiuttosto della omissione di documenti, e dunque di prove che sarebberoinvece state trascurate. La censura in realtà mira a contraddire la ratiodecidendi quanto al rilievo dato (o non dato) ad alcuni documenti probatori,che, se considerati adeguatamente, secondo la ricorrente, avrebberoportato a rigettare la revocatoria.Numero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026Dunque, la censura è di avere valutato l’insieme delle prove in modoinadeguato.Peraltro, nel caso della consulenza di parte, dichiarata tardiva, a dichiararlatale è stato il giudice del primo grado, e non quello di appello, e non si diceneanche se in appello quella ratio decidendi (del primo grado) sia statacensurata ed in che termini.Ciò senza tacere del fatto che il vizio di omesso esame di un fattodecisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una periziastragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispettoai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, alpari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento èaffidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della qualenon è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 2052/ 2025).Dunque, il motivo è volto a censurare una erronea o incompleta valutazionedelle prove offerte, piuttosto che un omesso esame di fatti decisivi econtroversi, ed, in tali termini, è inammissibile proprio perché mira acensurare una valutazione discrezionale del giudice di merito.Inoltre, anche ad ammettere che la censura prospetti effettivamenteomesso esame di fatti decisivi, l’inammissibilità deriva dalla esistenza di unadoppia decisione conforme tra primo e secondo grado, che impedisce aisensi dell’art. 348 ter c.p.c. di far valere tale vizio.3.-Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art.2901 c.c. edell’art. 66 legge fallimentare.La censura attinge il capo di sentenza con cui la corte di appello ha ritenutoil curatore legittimato a proseguire l’azione revocatoria, o a subentrarvi, edha ritenuto che l’azione del fallimento non deve ritenersi nuova rispetto aquella della precedente parte processuale (la società in bonis) ma deveconsiderarsi una mera continuazione di essa.Numero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026curatore deve allora solo dimostrare il pregiudizio discendente dallaanteriorità del credito all’atto dispositivo.Secondo la ricorrente questa tesi costituisce violazione della norma sullarevocatoria che impone invece ben altra prova, ossia impone ladimostrazione dei presupposti della revocatoria ed in particolare che ilpatrimonio residuo del fallito fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entitàdella propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio ilsoddisfacimento dei creditori, nonché quello di dimostrare il mutamentoqualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell’attodispositivo (p.40). E comunque la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver la Corte d’Appello affermato che, in caso di subentro delcuratore nell’azione revocatoria, non sarebbe necessario dimostrare (oltreal pregiudizio discendente dall’anteriorità del credito all’atto dispositivo, aprescindere dall’insinuazione di esso al passivo fallimentare) anche lasussistenza dei presupposti ordinari dell’azione revocatoria (p. 419.3.1.- Il motivo è inammissibile.La ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.Tale ratio non è nel senso che il curatore deve solo dimostrare l’anterioritàdel credito, ma è nel senso che, subentrando costui nella situazione dellasocietà in bonis, oltre a quanto già da questa allegato e dimostrato, devealtresì dimostrare l’anteriorità del credito, e lo dice chiaramente a pagina15 Ciò determina che rimangono fermi tutti i presupposti che l’art.2901c.c. fissa per l’azione revocatoria ordinaria; così che il curatore puòproseguire il giudizio come se lo stesso sia quello che inizialmente avevaDunque, la ratio decidendi non è nel senso che il curatore è esonerato dallaprova dei requisiti della revocatoria, dovendo provare solo l’anteriorità delcredito; ma è nel senso che può giovarsi della prova già fornita dal suodante causa processuale quanto agli altri requisiti.Numero registro generale 8727/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 11073/2026Data pubblicazione 24/04/2026Dunque, nella parte in cui attribuisce alla decisione impugnata unadeterminata regola sull’onere della prova, la ricorrente non coglie la ratiodecidendi.Del pari inammissibile è la censura nella parte in cui la ricorrente si duoleche nell’impugnata sentenza risulti dalla corte di merito affermato che laprova non è stata fornita, poiché con essa la ricorrente mira a sostituire lavalutazione della prova da parte della decisione impugnata con una propria.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza.Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00 (di cuieuro 12.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del Fallimento controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris