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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40896/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/6/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla denegata concessione della sostituzione della pena ai sensi dell'articolo 53

I. n. 689 del 1981.

In proposito il ricorrente lamenta come la Corte abbia apoditticamente escluso la possibilità della sostituzione facendo generico riferimento ai precedenti dell'imputato, senza tenere conto della risalenza dei medesimi e del difetto delle condizioni ostative previste dall'art. 59 comma 2 lett. a) della citata

I. n. 689.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 c.p.

In proposito il ricorrente evidenzia come la Corte abbia ritenuto sussistente l'aggravante in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell'energia sottratta, senza però considerare che la contestazione riguardava esclusivamente l'esposizione alla pubblica fede della cosa ossia del contatore dell'energia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, ex art. 59

I. 689/1981, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

Il computo del quinquennio, dunque, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non deve avere riguardo alla data di commissione del fatto, ma alla data della condanna.

Inoltre, in base alla norma in esame, la pena detentiva non può essere sostituita se viene comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio (nella specie, la condotta illecita si è dispiegata dal 1.3.2012 al 18.10.2013), laddove l'imputato abbia già riportato condanna per più di due volte per reati della stessa indole, condizione ostativa che ricorre nel caso di specie, avendo l'imputato riportato svariate condanne per reati contro il patrimonio o comunque lucrogenetici.

Deve in ogni caso ritenersi esente da vizi la motivazione con la quale il giudice d'appello, come nel caso che viene qui in rilievo, esercitando il potere discrezionale ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, respinge l'istanza di conversione della pena detentiva considerando la pena sostitutiva inefficace, alla luce dei numerosissimi precedenti penali anche specifici./ l j

3. E' invece fondato il secondo motivo.

Come già chiarito da questa Corte recentemente, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito (Sez. 5, Sentenza n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556).

Né rileva che nell'imputazione siaPstate indicate le coordinate normative della suddetta aggravante, posto che il citato n. 7) dell'art. 625 descrive una serie di fattispecie alternative e nella specie è stata esplicitamente contestata quella dell'esposizione del contatore oggetto di manipolazione alla pubblica fede e non già quella invece ritenuta dalla Corte della destinazione al pubblico servizio dell'energia sottratta.

Infondata è invece l'obiezione del PG per cui le censure articolate con il motivo in esame sarebbero inedite.

Infatti con il gravame di merito la difesa aveva - peraltro fondatamente - eccepito il difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante, doglianza che per l'appunto la sentenza impugnata ha confutato affermando, per la prima volta, che ad essere integrata era per l'appunto la fattispecie relativa alla destinazione della cosa sottratta e non già quella dell'esposizione del contatore alla pubblica fede, evidentemente ritenendo insussistente quest'ultima.

Infine non rileva nemmeno che le aggravanti, nel giudizio di bilanciamento, siano state ritenute subvalenti sulle attenuanti riconosciute, posto che l'eventuale insussistenza di una di quelle originariamente contestate impone al giudice dell'appello di rivalutare comunque la commisurazione del trattamento sanzionatorio applicato nel primo grado di giudizio, potendo certamente confermarla purchè tale decisione sia supportata da adeguata motivazione.

4. Limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/6/2021 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla denegata concessione della sostituzione della pena ai sensi dell'articolo 53 I. n. 689 del 1981. In proposito il ricorrente lamenta come la Corte abbia apoditticamente escluso la possibilità della sostituzione facendo generico riferimento ai precedenti dell'imputato, senza tenere conto della risalenza dei medesimi e del difetto delle condizioni ostative previste dall'art. 59 comma 2 lett. a) della citata I. n. 689. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625 n. 7 c.p. In proposito il ricorrente evidenzia come la Corte abbia ritenuto sussistente l'aggravante in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell'energia sottratta, senza però considerare che la contestazione riguardava esclusivamente l'esposizione alla pubblica fede della cosa ossia del contatore dell'energia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, ex art. 59 I. 689/1981, la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. Il computo del quinquennio, dunque, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non deve avere riguardo alla data di commissione del fatto, ma alla data della condanna. Inoltre, in base alla norma in esame, la pena detentiva non può essere sostituita se viene comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio (nella specie, la condotta illecita si è dispiegata dal 1.3.2012 al 18.10.2013), laddove l'imputato abbia già riportato condanna per più di due volte per reati della stessa indole, condizione ostativa che ricorre nel caso di specie, avendo l'imputato riportato svariate condanne per reati contro il patrimonio o comunque lucrogenetici. Deve in ogni caso ritenersi esente da vizi la motivazione con la quale il giudice d'appello, come nel caso che viene qui in rilievo, esercitando il potere discrezionale ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, respinge l'istanza di conversione della pena detentiva considerando la pena sostitutiva inefficace, alla luce dei numerosissimi precedenti penali anche specifici./ l j 3. E' invece fondato il secondo motivo. Come già chiarito da questa Corte recentemente, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito (Sez. 5, Sentenza n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556). Né rileva che nell'imputazione siaPstate indicate le coordinate normative della suddetta aggravante, posto che il citato n. 7) dell'art. 625 descrive una serie di fattispecie alternative e nella specie è stata esplicitamente contestata quella dell'esposizione del contatore oggetto di manipolazione alla pubblica fede e non già quella invece ritenuta dalla Corte della destinazione al pubblico servizio dell'energia sottratta. Infondata è invece l'obiezione del PG per cui le censure articolate con il motivo in esame sarebbero inedite. Infatti con il gravame di merito la difesa aveva - peraltro fondatamente - eccepito il difetto di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante, doglianza che per l'appunto la sentenza impugnata ha confutato affermando, per la prima volta, che ad essere integrata era per l'appunto la fattispecie relativa alla destinazione della cosa sottratta e non già quella dell'esposizione del contatore alla pubblica fede, evidentemente ritenendo insussistente quest'ultima. Infine non rileva nemmeno che le aggravanti, nel giudizio di bilanciamento, siano state ritenute subvalenti sulle attenuanti riconosciute, posto che l'eventuale insussistenza di una di quelle originariamente contestate impone al giudice dell'appello di rivalutare comunque la commisurazione del trattamento sanzionatorio applicato nel primo grado di giudizio, potendo certamente confermarla purchè tale decisione sia supportata da adeguata motivazione. 4. Limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
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