CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa in data 24 maggio 2019 dal Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante dei futili motivi riconducibili ad una lite avvenuta poco prima per ragioni di viabilità (fatto commesso in Roma il giorno 2 luglio 2018) ed era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. 1.1. In particolare, la Corte territoriale, ha ritenuto che all'esito delle prove raccolte nel corso del dibattimento di primo grado (tra cui la testimonianza della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA]) era emersa, in modo inconfutabile, la conferma della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. 1.2. Invero, era stato accertato che il giorno 2 luglio 2018 in Roma, in via dei [OSCURATO:PERSONA], per motivi di viabilità, era iniziato un diverbio e poi un violento litigio tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], il quale - sceso dalla propria autovettura- si era diretto verso quella dell'altro contendente per poi colpirlo con dei pugni. Dopo di ciò il Panetta era rientrato nella propria auto, ma il [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi procurato un coltellino multiuso che teneva nella propria vettura, si era avvicinato all'auto del Panetta ed aveva sferrato una calcio alla stessa; il Panetta, sceso dalla propria auto al fine di verificare i danni provocati dal calcio, veniva quindi colpito dal [OSCURATO:PERSONA] con il predetto coltello alla gola e, dopo l'intervento di un motociclista e di quattro militari dell'[OSCURATO:PERSONA] (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), trasportato presso il pronto soccorso del vicino ospedale [OSCURATO:PERSONA], dove gli veniva riscontrata una ferita da arma bianca in sede laterocervicale sinistra in corrispondenza del m. sternocleidomastoideo, veniva sottoposto alle cure del caso e poi dimesso con dieci giorni di prognosi. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente per Pubblico ministero, aveva accertato che il colpo sferrato dall'imputato era potenzialmente idoneo a cagionare la morte della persona offesa (affetta da insufficienza renale) in quanto la lesione si era arrestata in prossimità della biforcazione carotidea in carotide interna ed esterna, ovverosia in corrispondenza del seno carotico, dilatazione arteriosa prossima al glonno carotideo e che la lesione di questo importantissimo vaso, che per motivi pressori è motivo di un copioso sanguinamento, può potenzialmente essere causa anche di un rapido decesso. 1.3. La Corte territoriale, nel respingere il gravame proposto dall'imputato, ha anzitutto ritenuto attendibili e coerenti le dichiarazioni della persona offesa in quanto riscontrate, rispetto allo svolgimento dei fatti, dalle dichiarazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere visto il Panetta colpire con un pungo il [OSCURATO:PERSONA] facendolo indietreggiare nella macchina lasciata con lo sportello aperto, per poi cOntinuare a colpirlo anche dentro l'autovettura e di avere poi visto - dopo avere accostato il mezzo militare sul quale si trovava assieme ad altri commilitoni - la persona offesa sanguinante e l'imputato con un coltellino in mano. Pertanto, la Corte di appello, ha evidenziato che risultava dimostrato che - una volta che il Panetta aveva fatto rientro nella propria autovettura dopo avere colpito con pugni l'imputato - il [OSCURATO:PERSONA] aveva sferrato il calcio all'auto dell'altro e che, dopo che questi era uscito dal veicolo per constatare i danni, lo aveva colpito con il coltellino, poco prima prelevato dalla propria vettura. 1.4. La Corte distrettuale, quindi, ha escluso la configurabilità della invocata scriminante della legittima difesa poiché non aveva trovato conferma, nelle dichiarazioni del teste Romano, la versione dell'imputato secondo la quale egli avrebbe inferto la coltellata subito dopo essere stato colpito da un pugno da parte del Panetta; al contrario, essendo ormai cessata l'azione aggressiva del Panetta che aveva fatto rientro nella sua auto, la reazione del [OSCURATO:PERSONA] non era rivolta a tutelare la propria incolumità personale, ma piuttosto ad aggredire a sua volta la persona offesa in forma diversa e con l'uso del coltellino. 1.5. Quanto poi alla configurabilità del delitto di tentato omicidio la Corte di appello ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi caratterizzanti tale reato; in particolare, ha considerato - secondo una valutazione ex ante - gli atti potenzialmente idonei a provocare il decesso della persona offesa, sulla base del referto del pronto soccorso e delle conclusioni contenute nella consulenza medico legale, e che l'evento morte non si era verificato solo per circostanze indipendenti dalla volontà dell'imputato riconducibili all'immediato intervento di terzi, i quali avevano trasportato la vittima in ospedale, ed alle tempestive cure ricevute dal Panetta presso il pronto soccorso. 1.6. La Corte distrettuale ha poi considerato sussistente l'elemento psicologico del reato desumendolo dal comportamento antecedente dell'imputato che aveva ragioni di astio nei confronti della persona offesa che lo aveva colpito poco prima con vari pugni, dall'arma utilizzata, dalla parte del corpo attinta dalla coltellata (sede di importanti vasi ed arterie), dalla violenza del colpo che solo per caso non aveva reciso l'arteria carotidea e dal comportamento successivo del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato al teste Romano che se non fossero intervenuti altri egli avrebbe ucciso il Panetta. 1.7. Infine, la Corte di appello ha respinto i motivi di gravame riguardanti il trattamento sanzionatorio, confermando la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi (legati alla causa del diverbio iniziale) peraltro incompatibili con l'attenuante della provocazione; quanto poi alla pena inflitta (nel minimo edittale) essa è staka 3 Ar ritenuta adeguata al disvalore sociale del fatto e conforme ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell' art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la insufficienza ed illogicità della motivazione rispetto al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa ex art.52 cod. pen. In particolare, egli evidenzia che la Corte territoriale avrebbe dato per scontata l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa senza valutarle criticamente ed incorrendo, in tal modo, nel lamentato vizio motivazionale. Inoltre, deduce che la sua reazione, culminata nel colpo inferto con il coltellino, era avvenuta senza soluzione di continuità nel contesto dell'aggressione da lui subita e che, quindi, nella fattispecie è sicuramente configurabile la legittima difesa. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni, nonché rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elementi psicologico del reato. In sostanza, nel caso di specie, a parere del ricorrente non potrebbe configurarsi il delitto di tentato omicidio per l'assenza del relativo elemento psicologico confermato dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha inferto un unico colpo al Panetta, per la mancanza del requisito della potenzialità dell'azione lesiva nonché per l' inidoneità dell'arma impiegata nell'occasione dal ricorrente e perché le lesioni concretamente riportate dalla vittima non avevano comunque determinato un pericolo di vita. 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Anzitutto deve evidenziarsi che il ricorrente non ha impugnato il capo della sentenza della Corte di appello che ha ritenuto sussistente l'aggravante dei futili motivi che, quindi, lo stesso deve ritenersi ormai coperto dal c.d. giudicato 'interno'.3. Ciò posto va ricordato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Confrontata con tali principi, la motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi dedotti dal ricorrente. 4. Invero, con riferimento al primo motivo riguardante la legittima difesa invocata dal ricorrente, si rileva che la Corte territoriale ha motivato sul punto, in modo esauriente e privo di contraddizioni, evidenziando in particolare che nel caso di specie era risultato provato che - dopo avere colpito con vari pugni l'imputato - la persona offesa aveva fatto rientro nella propria autovettura e che, quindi, lo scontro era ormai cessato allorquando il [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato all'auto del Panetta, aveva sferrato un calcio alla stessa per poi colpire con il coltellino la vittima che, nel frattempo, era uscita dal veicolo per riscontrare i danni ad esso causati. La Corte distrettuale ha altresì osservato che - una volta che il Panetta era rientrato nella propria auto - non era configurabile l'invocata legittima difesa da parte del [OSCURATO:PERSONA] in quanto lo scontro era terminato, così come anche la situazione di pericolo. Il che rileva anche per l'esclusione della legittima difesa putativa. 5. Rispetto al secondo motivo si rileva che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339), con riferimento all'omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell'arma e la direzione del colpo verso il collo della vittima, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. A ragione, infine, si è escluso che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - fossero circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). 5.1.Risultano poi infondati i rilievi riguardanti l'elemento psicologico del reato considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 266915 - 01). 5.2. Con riferimento, poi, al profilo della idoneità degli atti a porre potenzialmente in pericolo la vita del Panetta, la Corte di appello ha spiegato, in modo esaustivo e non contraddittorio, che questa si desumeva dalla certificazione del pronto soccorso, nonché dalla relazione del consulente del Pubblico ministero. Inoltre, anche la deduzione sulla natura superficiale della ferita cagionata è smentita in punto di fatto dagli accertamenti medico-legali riportati nella sentenza impugnata. Pertanto, le argomentazioni contenute nel ricorso con le quali si tenta di mettere in discussione l'idoneità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] sono da considerarsi inammissibili, in questa sede di legittimità, in quanto dirette ad una differente valutazione degli elementi fattuali, già adeguatamente e coerentemente scrutinati dalla Corte territoriale. 5.3. Infine, non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere dall' imputato integrano, come nel caso di specie, già gli estremi del tentativo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616 - 01) e, comunque, l'azione è stata interrotta dall'intervento di terzi. "\\ 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibil