CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 14138/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34104/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rapp.te p.t., -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 769/2018 pubblicata il13/09/2018 RGN 779/2016 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 769/2018 la Corte di appello di Bologna ha respinto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con la detta società ed alla condanna di quest’ultima alle differenze retributive come in ricorso quantificate; 1.1. per quel che qui rileva, la Corte distrettuale, premesso che le censure articolate dal Creta con i due motivi di appello poggiavano su un’astratta dissertazione dei compiti svolti dal medico e degli obiettivi fissati dall’azienda, senza mai concentrarsi sulla carenza degli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto di lavoro, ha ritenuto di condividere la valutazione di prime cure in ordine alle caratteristiche di autonomia dell’attività prestata dal Creta, medico fisiatra, nell’ambito della struttura facente capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. soggiungendo che tale qualificazione risultava ulteriormente avvalorata sia dal carattere non esclusivo delle prestazioni rese dal professionista, operante anche presso altre strutture sanitarie, sia dalla modalità di determinazione della remunerazione, non corrisposta in misura fissa ma commisurata in misura percentuale al “gestito medico” vale a dire al fatturato complessivo del centro fisiatrico, modalità indicativa dell’assunzione di un rischio coerente con l’inquadramento nel senso del rapporto autonomo in forma medica del rapporto; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la intimata [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso ; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva;3. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. vizio di motivazione in relazione all’inserimento in azienda, alla subordinazione, all’osservanza di orario ed all’assenza di rischio in relazione agli artt. 2094, 2099, comma 3 e 2222 cod. civ. ed agli artt. 115, comma 2 e 116 comma 1 cod. proc,. civ., denunziando contrasto insanabile tra affermazioni della sentenza e produzione documentale e deposizioni testimoniali; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione degli artt. 132, comma 1 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. denunziando nullità della sentenza in quanto viziata da apparenza di motivazione; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la deduzione di vizio di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. risulta preclusa ai sensi dell’art. 348 terultimo comma cod. proc. civ. dalla esistenza di doppia conforme Secondo l’ orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, infatti, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 20994/2019, Cass.n. 26774/2016, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014); nel caso di specie parte ricorrente non ha osservato tale onere dimostrando che la conferma del rigetto della originaria domanda da parte del giudice di seconde cure era sorretta da ragioni in fatto diverse da quelle della sentenza di primo grado ma, anzi, in alcuni punti sembra addirittura rimarcare che la sentenza di primo grado è stata ripresa in termini da quella di secondo grado (sentenza, pag. 5 ) confermando ad litteram la pronuncia di primo grado ( sentenza, pag. 13) ; 4. il secondo motivo di ricorso è infondato; 4.1. è noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante –sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico destinato a sorreggere il decisum ( Cass . n. 9105/2017, Cass. Sez. Un.n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; 4.2. tali carenze, che l’odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esamedella quale è dato in maniera lineare cogliere i presupposti giuridici e fattuali che stanno alla base del decisum , riassumibili in definitiva nella considerazione che la ricostruzione fattuale non consentiva di ravvisare nell’attività prestata dal professionista presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. l’assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della società, come indispensabile alla configurazione della natura subordinata del rapporto di lavoro; neppure l’apparenza di motivazione potrebbe desumersi, come mostra di opinare l’odierno ricorrente, dal fatto che il giudice di appello non avrebbe valorizzato la produzione documentale del ricorrente, avendo la Corte di merito, con valutazione ad essa istituzionalmente demandata, spiegato le ragioni per le quali i documenti in questione, in ragione della loro genericità ed intrinseca inconcludenza, non potevano costituire né prova né indizio della natura subordinata del rapporto; 7. al rigetto del rapporto consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite;8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stess