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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28563/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del giudice di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 282 let.

F), 291 bis comma 1, 293 ter, 296, DPR 43/1973 per aver detenuto all'interno di veicoli tabacchi lavorati esteri di contrabbando del peso complessivo di kg 159,600.

Il ricorrente propone ricorso, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità.

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha ritenuto irrilevante che le chiavi del furgone fossero in possesso del Capuozzo, evidenziando che l'imputato, riconoscibile sebbene indossasse il casco, era andato a prendere il Capuozzo proprio per accompagnarlo al parco ove vi era l'abitazione di suo padre e infine aveva seguito in moto il Capuozzo alla guida del veicolo ove era stato rinvenuto il tabacco fino al parcheggio dove erano avvenute le operazioni di carico.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del giudice di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt. 282 let. F), 291 bis comma 1, 293 ter, 296, DPR 43/1973 per aver detenuto all'interno di veicoli tabacchi lavorati esteri di contrabbando del peso complessivo di kg 159,600. Il ricorrente propone ricorso, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha ritenuto irrilevante che le chiavi del furgone fossero in possesso del Capuozzo, evidenziando che l'imputato, riconoscibile sebbene indossasse il casco, era andato a prendere il Capuozzo proprio per accompagnarlo al parco ove vi era l'abitazione di suo padre e infine aveva seguito in moto il Capuozzo alla guida del veicolo ove era stato rinvenuto il tabacco fino al parcheggio dove erano avvenute le operazioni di carico. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M
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