Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46160/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino, investita del gravame limitatamente ai reati di furto di cui ai capi 11) e 18) e di furto in privata dimora di cui al capo 13) della rubrica, come precisato alla pag. 7 della sentenza impugnata e non contestato in ricorso, ha confermato quella del Tribunale di Vercelli di condanna (in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il 7/4/2023 e il 7/3/2023); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale si è limitato a invocare una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., senza indicare le ragioni in diritto e i dati in fatto a sostegno della richiesta medesima (sui requisiti dell'atto di impUgnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, RV. 268822, sui - motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliere est.

Il Presidente G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino, investita del gravame limitatamente ai reati di furto di cui ai capi 11) e 18) e di furto in privata dimora di cui al capo 13) della rubrica, come precisato alla pag. 7 della sentenza impugnata e non contestato in ricorso, ha confermato quella del Tribunale di Vercelli di condanna (in [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il 7/4/2023 e il 7/3/2023); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale si è limitato a invocare una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., senza indicare le ragioni in diritto e i dati in fatto a sostegno della richiesta medesima (sui requisiti dell'atto di impUgnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, RV. 268822, sui - motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliere est. Il Presidente G
Sentenza Cassazione n. 46160/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris