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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 agosto 2018

Cassazione n. 20625/2026

Testo disponibile della fonte

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la Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20/08/2018 il Giudice per l'udienza preliminare delTribunale di Bari ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 385 cod.pen. ritenendolo non punibile ai sensi dell'art. 131bis cod. pen.Con sentenza del 21/03/2024, decidendo sull'appello proposto dalProcuratore generale presso la Corte di appello, in riforma della suddettapronuncia, la Corte di appello di Bari ha invece condannato l'imputato.Con sentenza del 03/07/2025 (depositata il 31/07/2025), la Corte dicassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensoredell'imputato avverso la sentenza di appello.2.

In data 29/01/2026 avverso la sentenza da ultimo indicata ha propostoricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. l'imputato [OSCURATO:PERSONA],tramite il suo difensore di fiducia.

Con un unico motivo il ricorrente afferma chela Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto.

Il difensore ha premesso chenei motivi del ricorso per cassazione aveva dedotto la tardività dell'appelloproposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di proscioglimento inquanto, sebbene, come emergeva dalle annotazioni apposte dalla cancelleriasulla sentenza di primo grado, l'avviso di deposito ex art. 548 comma 3 cod.proc. pen. era stato comunicato al PG il 20/07/2018 e il termine perl'impugnazione era scaduto il 04/09/2018, il gravame era stato depositatodall'organo requirente solo il 06/09/2018 e dunque tardivamente.

La Corte dicassazione ha invece ritenuto che l'attestazione sulla sentenza indicasse solo ladata in cui la comunicazione era stata effettuata ma non anche quello in cui lastessa era pervenuta al Procuratore generale presso la Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] quindi ritenuto che non vi fosse prova che l'appello fosse tardivo.

Tantopremesso, la difesa del ricorrente deduce che la sentenza impugnata contiene unerrore di fatto in quanto, come confermato nella attestazione del responsabiledella cancelleria del Tribunale di Bari (rilasciata al difensore il 20 e 22 ottobre2025 e allegata al ricorso straordinario), la comunicazione della sentenza diprimo grado all'ufficio del Procuratore generale è stata effettuata il 20/07/2018.3.

Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio condiscussione orale su richiesta del difensore del ricorrente (peraltro noncomparso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.Come più volte ribadito da questa Corte l'errore di fatto verificatosi nelgiudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco incui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudiziostesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà,che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottatasenza di esso. (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821– 01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 – 01).Nel caso in esame non ricorre errore di fatto in quanto, come risulta dallalettura della sentenza impugnata e dalle stesse deduzioni del ricorrente, la Cortedi cassazione ha preso atto che nell'annotazione a margine della sentenza diprimo grado si attestava che il provvedimento era stato comunicato all'ufficio delProcuratore generale presso la Corte di appello il 20/07/2018.

La Corte hatuttavia ritenuto che tale attestazione non fosse sufficiente a dimostrare la datain cui l'atto era pervenuto all'ufficio requirente (e dunque il dies a quo perl'appello) in quanto documentava unicamente il momento in cui era intervenutala spedizione della comunicazione (e non anche la sua ricezione).

E' quindievidente che non siamo in presenza di un errore nella percezione di un attoprocessuale, bensì di una valutazione e/o interpretazione del suo significato e deisuoi effetti giuridici.

In altri termini, siamo in presenza di una valutazione dicarattere giuridico che, come tale, non è censurabile col ricorso previsto dall'art.625bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv.273062 – 01, che ha ribadito che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.,può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per erroredi diritto).

E' altresì pacifico che l'errore percettivo deve necessariamenteriguardare atti interni al giudizio; deve cioè risultare, ictu oculi, dal meroraffronto tra il contenuto dell'atto del processo (asseritamente travisato) e ilcontenuto che dello stesso ha recepito la Corte.

Non è dunque consentito, comeinvece pretende di fare l'odierno ricorrente, dimostrare l'errore di fatto sulla basedi informazioni e dati emergenti da atti estranei al processo o addirittura, comenel caso in esame, di atti formati, non solo al di fuori dello stesso, ma anchedopo la sua celebrazione.2.

Per le ragioni sin qui esposte occorre dichiarare l'inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20/08/2018 il Giudice per l'udienza preliminare delTribunale di Bari ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 385 cod.pen. ritenendolo non punibile ai sensi dell'art. 131bis cod. pen.Con sentenza del 21/03/2024, decidendo sull'appello proposto dalProcuratore generale presso la Corte di appello, in riforma della suddettapronuncia, la Corte di appello di Bari ha invece condannato l'imputato.Con sentenza del 03/07/2025 (depositata il 31/07/2025), la Corte dicassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensoredell'imputato avverso la sentenza di appello.2. In data 29/01/2026 avverso la sentenza da ultimo indicata ha propostoricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. l'imputato [OSCURATO:PERSONA],tramite il suo difensore di fiducia. Con un unico motivo il ricorrente afferma chela Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto. Il difensore ha premesso chenei motivi del ricorso per cassazione aveva dedotto la tardività dell'appelloproposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di proscioglimento inquanto, sebbene, come emergeva dalle annotazioni apposte dalla cancelleriasulla sentenza di primo grado, l'avviso di deposito ex art. 548 comma 3 cod.proc. pen. era stato comunicato al PG il 20/07/2018 e il termine perl'impugnazione era scaduto il 04/09/2018, il gravame era stato depositatodall'organo requirente solo il 06/09/2018 e dunque tardivamente. La Corte dicassazione ha invece ritenuto che l'attestazione sulla sentenza indicasse solo ladata in cui la comunicazione era stata effettuata ma non anche quello in cui lastessa era pervenuta al Procuratore generale presso la Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] quindi ritenuto che non vi fosse prova che l'appello fosse tardivo. Tantopremesso, la difesa del ricorrente deduce che la sentenza impugnata contiene unerrore di fatto in quanto, come confermato nella attestazione del responsabiledella cancelleria del Tribunale di Bari (rilasciata al difensore il 20 e 22 ottobre2025 e allegata al ricorso straordinario), la comunicazione della sentenza diprimo grado all'ufficio del Procuratore generale è stata effettuata il 20/07/2018.3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio condiscussione orale su richiesta del difensore del ricorrente (peraltro noncomparso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.Come più volte ribadito da questa Corte l'errore di fatto verificatosi nelgiudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco incui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudiziostesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà,che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottatasenza di esso. (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821– 01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 – 01).Nel caso in esame non ricorre errore di fatto in quanto, come risulta dallalettura della sentenza impugnata e dalle stesse deduzioni del ricorrente, la Cortedi cassazione ha preso atto che nell'annotazione a margine della sentenza diprimo grado si attestava che il provvedimento era stato comunicato all'ufficio delProcuratore generale presso la Corte di appello il 20/07/2018. La Corte hatuttavia ritenuto che tale attestazione non fosse sufficiente a dimostrare la datain cui l'atto era pervenuto all'ufficio requirente (e dunque il dies a quo perl'appello) in quanto documentava unicamente il momento in cui era intervenutala spedizione della comunicazione (e non anche la sua ricezione). E' quindievidente che non siamo in presenza di un errore nella percezione di un attoprocessuale, bensì di una valutazione e/o interpretazione del suo significato e deisuoi effetti giuridici. In altri termini, siamo in presenza di una valutazione dicarattere giuridico che, come tale, non è censurabile col ricorso previsto dall'art.625bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv.273062 – 01, che ha ribadito che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.,può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per erroredi diritto). E' altresì pacifico che l'errore percettivo deve necessariamenteriguardare atti interni al giudizio; deve cioè risultare, ictu oculi, dal meroraffronto tra il contenuto dell'atto del processo (asseritamente travisato) e ilcontenuto che dello stesso ha recepito la Corte. Non è dunque consentito, comeinvece pretende di fare l'odierno ricorrente, dimostrare l'errore di fatto sulla basedi informazioni e dati emergenti da atti estranei al processo o addirittura, comenel caso in esame, di atti formati, non solo al di fuori dello stesso, ma anchedopo la sua celebrazione.2. Per le ragioni sin qui esposte occorre dichiarare l'inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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