CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33981/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Potenza, in data 11 giugno 2021, ha parzialmente riformato - riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - la sentenza, nel resto confermata, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato dal Tribunale di Lagonegro quale imputato del delitto di omicidio stradale, aggravato dallo stato di alterazione da alcool e stupefacenti e dalla fuga, in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2, in esso assorbiti i reati di cui ai capi 1, 3 e 4) e del delitto di omissione di soccorso di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada (capo 5 della rubrica), contestati come commessi in Vibonati il 25 agosto 2019, con decesso della vittima il 3 settembre successivo in Sapri. Oggetto del giudizio é un incidente occorso sulla SS 18, in occasione del quale - in base all'assunto accusatorio recepito nelle sentenze di merito - il [OSCURATO:PERSONA], conducendo la sua autovettura VW Golf in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di cocaina, sorpassava il velocipede condotto dallo Scarpetta senza mantenere una distanza adeguata; nella manovra di sorpasso, impattava con lo specchietto retrovisore laterale destro contro il braccio laterale sinistro del manubrio della bicicletta, facendo rovinare a terra lo Scarpetta e così provocandogli gravi lesioni che lo traevano a morte alcuni giorni dopo. Subito dopo l'impatto, sempre secondo la versione dei fatti accolta dai giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA] si dava alla fuga, omettendo di soccorrere il ciclista, e veniva successivamente fermato da una pattuglia di Carabinieri, che era presente in prossimità del luogo dell'incidente e che aveva inseguito l'autovettura dell'imputato. La Corte di merito ha accreditato la ricostruzione appena sintetizzata sulla base delle deposizioni dei carabinieri Borneo e [OSCURATO:PERSONA], nonché del teste oculare Fattoruso (anch'egli carabiniere, ma non in servizio al momento del fatto); ed ha altresì valorizzato, oltre ai documenti sanitari riguardanti le lesioni riportate dalla vittima, anche i rilievi planimetrici eseguiti dalla P.G. e la consulenza tecnica dell'ing. Ricciardi (CTPM). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, in relazione all'affermata responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio stradale. Lamenta in particolare l'esponente l'omissione di ogni valutazione o considerazione della consulenza tecnica dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], consulente della difesa, soprattutto per quanto riguarda il punto della carreggiata in cui sarebbe avvenuto l'impatto e la possibilità che lo Scarpetta, alla guida del suo velocipede, si fosse discostato dal margine destro della corsia. L'omessa considerazione di tale possibilità, deduce il ricorrente, esclude che sia stato correttamente eseguito il giudizio di prevedibilità della manovra del ciclista, che ben potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione. Il fatto che le considerazioni del consulente della difesa non siano state prese in esame contrasta con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e con gli arresti giurisprudenziali richiamati nel motivo di ricorso in esame in ordine alla necessaria valutazione delle tesi opposte a quella accolta, nel confronto di diverse opinioni espresse da periti e consulenti. Lamenta ancora il deducente il recepimento acritico delle prove testimoniali, la cui attendibilità é però inficiata dal fatto che nessuno dei testi ha potuto realmente vedere come e con quale dinamica sia avvenuto l'impatto, con la conseguenza che non può neppure ritenersi accertata la violazione dell'art. 148 cod. strada in ordine all'esecuzione della manovra di sorpasso, che secondo l'ing. [OSCURATO:PERSONA] - il quale contesta la validità dei rilievi planimetrici della P.G. - sarebbe stata eseguita mentre il velocipede non procedeva strettamente a destra. 2.2. Con il secondo motivo, anch'esso articolato per violazione di legge e vizio di motivazione, il deducente contesta l'affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod.strada, con particolare riguardo all'impossibilità, per i testi escussi, di riferire in ordine alla fuga del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e proposto in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo affatto proteso, nel suo insieme, a sollecitare alla Corte regolatrice una rivalutazione di tipo fattuale del materiale probatorio, nonché a prospettare una lettura alternativa dello stesso, in termini incompatibili con il presente sindacato di legittimità, a fronte di un percorso argomentativo - come quello della sentenza impugnata - che si appalesa adeguato e rispondente a canoni di congruità e di coerenza e che si sottrae, nel suo insieme, a censure riguardanti la sua tenuta logica e la sua coerenza interna (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Il perno della prospettazione del ricorrente é costituito, in definitiva, dall'asserto riferito alla mancata considerazione delle tesi sostenute dal consulente tecnico della difesa [OSCURATO:PERSONA] e alla errata valutazione dei dati provenienti dalle dichiarazioni testimoniali, reputate inaffidabili.In realtà, i singoli punti oggetto delle doglianze difensive risultano adeguatamente esaminati nelle due sentenze di merito che, vertendosi nella specie in un'ipotesi di doppia conforme sul piano dell'affermazione di responsabilità, devono leggersi come un unicum argomentativo (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). La sentenza d'appello fa proprie, invero, le argomentazioni esposte in quella di primo grado (pag. 10 sentenza impugnata) che erano state richiamate nella narrativa del processo, ivi comprese quelle a confutazione delle tesi del CTD (pag. 6). Per quanto riguarda in particolare la tesi secondo cui il velocipede condotto dallo Scarpetta non si sarebbe mantenuto strettamente nel margine destro della corsia di pertinenza, essa era stata valutata in primo grado come non compatibile non solo con le dichiarazioni testimoniali del Fattoruso (sulla cui attendibilità le lagnanze del ricorrente fanno esclusivamente riferimento a quanto asserito dal consulente della difesa circa la prospettiva in cui costui si sarebbe trovato) e del brig. Borneo (che in ogni caso, pur non avendo visto il momento esatto dell'impatto, vide i due mezzi nei secondi immediatamente susseguenti), ma anche con la localizzazione dei danni riportati dai mezzi (vds. pp. 11 - 12 sentenza impugnata); il fatto, poi, che secondo il ricorrente - e sulla base delle indicazioni provenienti dal CTD ing. [OSCURATO:PERSONA] - sarebbe ipotizzabile un vero e proprio cambio di direzione da parte del ciclista, tale da rendere imprevedibile l'urto (pag. 3 ricorso), oltre ad essere smentito dagli altri elementi di prova, risulta frutto di una mera congettura, che come tale non ha ingresso nella valutazione probatoria, tanto meno in sede di legittimità (cfr. fra le tante Sez. 2, Sentenza n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606). Trascura inoltre il ricorrente di considerare che il conducente di un autoveicolo, nell'effettuare il sorpasso di velocipedi o ciclomotori, é tenuto a usare particolari cautele al fine di assicurare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto della probabilità di oscillazioni e deviazioni da parte del guidatore del veicolo a due ruote (Sez. 4, Sentenza n. 18738 del 11/11/2021, dep. 2022, Menga, Rv. 283211; Sez. 4, Sentenza n. 23079 del 30/01/2017, Scenini, Rv. 270198). Il fatto stesso, quindi, che l'urto si fosse verificato all'interno della comune corsia di marcia é stato correttamente associato al punto di contatto fra i due mezzi, risultato assolutamente laterale, con la conseguenza che anche l'ipotesi (indimostrata) di un eventuale scostamento del velocipede dall'estrema destra della carreggiata non varrebbe comunque a scriminare la manovra di sorpasso azzardata, e con esiti letali, posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni che precedono in ordine alla natura meramente fattuale e assertiva del ricorso valgono anche per il secondo motivo, riguardante la fuga e l'omissione di soccorso: motivo che sconta, fra l'altro, anche un'evidente aspecificità. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma