CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 51505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05M35BQ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Torino, recependo la richiesta di concordato in appello, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio applicato all'imputato in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato. 2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto diretto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, dal momento che: a) denuncia, in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante le ammissioni dell'addebito neppure oggetto di contestazione con l'appello; b) in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). La pronuncia di inammissibilità, accompagnandosi al mancato perfezionamento del rapporto processuale, preclude in radice l'esame di ogni ulteriore questione, secondo le conclusioni raggiunte da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.