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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17517/2023

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C. ha già ritenuto che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 (CCNL 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009) , non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (Cass. 10 luglio 2013, n. 17134; Cass. 8 novembre 2019, n. 28941); le difese del ricorrente non consentono di mutare tale indirizzo; intanto, non è fondato il richiamo alla normativa previgente alla contrattazione, risultando essa superata ai sensi dell’art. 69 d. lgs., 165/2001, secondo cui «le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate … sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati» e comunque «cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001»; quanto alla disciplina insista nella contrattazione collettiva, è decisivo il rilievo, di cui già a Cass. 17134 cit., secondo cui non è conciliabile «il disposto conglobamento della misura della iis nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della iis quale componente dello stipendio tabellare e l''assegno stesso » ; in sostanza, stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare “conglobato”, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall’assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo; le spese seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed acce

C. ha già ritenuto che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 (CCNL 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009) , non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (Cass. 10 luglio 2013, n. 17134; Cass. 8 novembre 2019, n. 28941); le difese del ricorrente non consentono di mutare tale indirizzo; intanto, non è fondato il richiamo alla normativa previgente alla contrattazione, risultando essa superata ai sensi dell’art. 69 d. lgs., 165/2001, secondo cui «le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate … sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati» e comunque «cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998- 2001»; quanto alla disciplina insista nella contrattazione collettiva, è decisivo il rilievo, di cui già a Cass. 17134 cit., secondo cui non è conciliabile «il disposto conglobamento della misura della iis nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della iis quale componente dello stipendio tabellare e l''assegno stesso » ; in sostanza, stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare “conglobato”, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall’assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo; le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed acce
Sentenza Cassazione n. 17517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris