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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24490/2026

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tato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE- intimati -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1331/2022, depositata il 15/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 886/02/17, la [OSCURATO:PERSONA] diCaltanissetta, pronunciando sul ricorso del [OSCURATO:PERSONA] diCaltanissetta avverso la cartella di pagamento n. 29220150008356774Numero registro generale 19745/2022Numero sezionale 5528/2026Numero di raccolta generale 24490/2026Data pubblicazione 05/08/20262012 emessa per la riscossione dell’imposta di registro liquidata a caricodell’ente (in relazione alla sentenza n. 153/2012 della Corte di Appello diCaltanissetta), ha rigettato l'eccezione del contribuente sulla spettanzadegli interessi, mentre ha accolto quella relativa all'addebito dellasanzione, ritenendo che, ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, d. lgs. n.546/1992, questa non potesse essere riscossa finché fosse pendente ilgiudizio di impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta diregistro.Con sentenza n. 1331/2022, depositata il 15/2/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appellodell’Agenzia delle Entrate, per aver l’appellante posto a fondamento delgravame una questione nuova, mai dedotta prima, e cioè che la sanzioneapplicata al contribuente era legittima in quanto il giudizio di opposizione(iscritto al n.r.g. 490/2014) avverso l’avviso di liquidazione dell'imposta diregistro (n. 201/003/SC/000000644/0/003) si era concluso con sentenzan. 1261/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione in data22/12/2017, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avversol'avviso di liquidazione.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in un solo motivo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ConsorzioComunale di Caltanissetta e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione restanointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell'art. 57 d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamentedichiarato l’appello dell’Agenzia inammissibile sull’inesatto presuppostoche la questione posta a fondamento del gravame fosse nuova, in quantomai prospettata prima.1.1.

La censura è fondata e va accolta.Numero registro generale 19745/2022Numero sezionale 5528/2026Numero di raccolta generale 24490/2026Data pubblicazione 05/08/20261.2.

Dalla stessa ricostruzione del giudice di appello si evince che laquestione della spettanza o meno della sanzione apparteneva al giudizio diprimo grado, costituendo uno dei motivi di opposizione del contribuente,secondo il quale la pendenza del giudizio di impugnazione avverso l’avvisodi liquidazione dell'imposta di registro sotteso alla cartella di pagamento(iscritto al n.r.g. 490/2014) precludeva la riscossione della sanzione (v. pg.2 sentenza impugnata: “[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta (giàProvincia Regionale di Caltanissetta) impugnava, dinnanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, la cartella dipagamento, distinta in epigrafe, nonché il ruolo ed ogni atto presupposto.Premetteva di avere ricevuto in data 13.5.2014 l’avviso di liquidazionedell'imposta di registro, afferente la sentenza n. 153/2012 della Corte diAppello di Caltanissetta, avviso che era stato impugnato avanti lamedesima Commissione Tributaria ed il cui procedimento n.490/2014 era,in quel momento, pendente.

Assumeva, quanto alla cartella impugnatanella presente controversia: il difetto di motivazione in ordine all'addebitodi €5.223,46, dovuta a titolo di interessi, in quanto non era stataspecificata la modalità di calcolo e le aliquote applicate; la violazionedell'art. 19, comma 1, del D. L vo n.472/1997, e dell'art. 68, commi l e 2,del D. L.vo n. 546/1992, laddove veniva chiesto il pagamento dellasomma di € 30.556,20 a titolo di sanzioni, posto che, in pendenza diricorso, la riscossione delle sanzioni doveva avvenire in forma frazionatae, quindi, non prima della decisione che avesse respinto il ricorso, avversoil prima citato avviso di liquidazione”).1.3.

Sempre dalla sentenza impugnata emerge inoltre che la CTPaveva accolto il motivo di opposizione relativo alla sanzione, ritenendolanon dovuta per essere ancora pendente il giudizio di impugnazioneavverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro (cfr. pg. 3 sentenzaimpugnata: “[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, consentenza n. 886/02/17, pronunciata il 18.05.2017 e depositata ilNumero registro generale 19745/2022Numero sezionale 5528/2026Numero di raccolta generale 24490/2026Data pubblicazione 05/08/202626.07.2017, riteneva infondata l'eccezione della parte relativa all'addebitodegli interessi ed accoglieva l'eccezione relativa all'addebito dellasanzione, in quanto, ai sensi dell'art. 68, commi l e 2, del D. Lgs. n.546/1992, la sanzione poteva essere riscossa, nei limiti dei 2/3, solo dopola sentenza della CTP che avesse respinto il ricorso relativo all'avviso diliquidazione.

Rilevavano i giudici che il procedimento avente ad oggettol'impugnazione dell'imposta principale di registro era ancora pendentesicché illegittima sarebbe apparsa la richiesta di pagamento dellasanzione”).1.4.

In definitiva, la questione della pendenza del giudizio diopposizione avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e dellasua incidenza sulla legittimità della sanzione applicata con la cartella dipagamento impugnata era stata trattata sin dal ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado e decisa dalla CTP.1.5.

Erra, perciò, la CTR nel ritenere che si trattasse di questionenuova, quando invece costituiva parte del thema decidendum sin dallaproposizione del giudizio.1.6.

Spettava, quindi, al giudice di appello, sulla base del propostomotivo di gravame, accertare, iuxta probata, se il giudizio di opposizione(iscritto al n.r.g. 490/2014) avverso l’avviso di liquidazione dell'imposta diregistro n. 201/003/SC/000000644/0/003 fosse ancora pendente (comededotto dal contribuente e ritenuto dal giudice di primo grado) o si fosseinvece definito (come dedotto dall’amministrazione appellante).1.7.

La sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversaNumero registro generale 19745/2022Numero sezionale 5528/2026Numero di raccolta generale 24490/2026Data pubblicazione 05/08/2026composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE- intimati -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1331/2022, depositata il 15/2/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 886/02/17, la [OSCURATO:PERSONA] diCaltanissetta, pronunciando sul ricorso del [OSCURATO:PERSONA] diCaltanissetta avverso la cartella di pagamento n. 29220150008356774Numero registro generale 19745/2022Numero sezionale 5528/2026Numero di raccolta generale 24490/2026Data pubblicazione 05/08/20262012 emessa per la riscossione dell’imposta di registro liquidata a caricodell’ente (in relazione alla sentenza n. 153/2012 della Corte di Appello diCaltanissetta), ha rigettato l'eccezione del contribuente sulla spettanzadegli interessi, mentre ha accolto quella relativa all'addebito dellasanzione, ritenendo che, ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, d. lgs. n.546/1992, questa non potesse essere riscossa finché fosse pendente ilgiudizio di impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta diregistro.Con sentenza n. 1331/2022, depositata il 15/2/2022, la CommissioneTributaria Regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appellodell’Agenzia delle Entrate, per aver l’appellante posto a fondamento delgravame una questione nuova, mai dedotta prima, e cioè che la sanzioneapplicata al contribuente era legittima in quanto il giudizio di opposizione(iscritto al n.r.g. 490/2014) avverso l’avviso di liquidazione dell'imposta diregistro (n. 201/003/SC/000000644/0/003) si era concluso con sentenzan. 1261/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione in data22/12/2017, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avversol'avviso di liquidazione.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in un solo motivo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ConsorzioComunale di Caltanissetta e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione restanointimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione dell'art. 57 d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamentedichiarato l’appello dell’Agenzia inammissibile sull’inesatto presuppostoche la questione posta a fondamento del gravame fosse nuova, in quantomai prospettata prima.1.1. La censura è fondata e va accolta.Numero registro generale 19745/2022Numero sezionale 5528/2026Numero di raccolta generale 24490/2026Data pubblicazione 05/08/20261.2. Dalla stessa ricostruzione del giudice di appello si evince che laquestione della spettanza o meno della sanzione apparteneva al giudizio diprimo grado, costituendo uno dei motivi di opposizione del contribuente,secondo il quale la pendenza del giudizio di impugnazione avverso l’avvisodi liquidazione dell'imposta di registro sotteso alla cartella di pagamento(iscritto al n.r.g. 490/2014) precludeva la riscossione della sanzione (v. pg.2 sentenza impugnata: “[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta (giàProvincia Regionale di Caltanissetta) impugnava, dinnanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, la cartella dipagamento, distinta in epigrafe, nonché il ruolo ed ogni atto presupposto.Premetteva di avere ricevuto in data 13.5.2014 l’avviso di liquidazionedell'imposta di registro, afferente la sentenza n. 153/2012 della Corte diAppello di Caltanissetta, avviso che era stato impugnato avanti lamedesima Commissione Tributaria ed il cui procedimento n.490/2014 era,in quel momento, pendente. Assumeva, quanto alla cartella impugnatanella presente controversia: il difetto di motivazione in ordine all'addebitodi €5.223,46, dovuta a titolo di interessi, in quanto non era stataspecificata la modalità di calcolo e le aliquote applicate; la violazionedell'art. 19, comma 1, del D. L vo n.472/1997, e dell'art. 68, commi l e 2,del D. L.vo n. 546/1992, laddove veniva chiesto il pagamento dellasomma di € 30.556,20 a titolo di sanzioni, posto che, in pendenza diricorso, la riscossione delle sanzioni doveva avvenire in forma frazionatae, quindi, non prima della decisione che avesse respinto il ricorso, avversoil prima citato avviso di liquidazione”).1.3. Sempre dalla sentenza impugnata emerge inoltre che la CTPaveva accolto il motivo di opposizione relativo alla sanzione, ritenendolanon dovuta per essere ancora pendente il giudizio di impugnazioneavverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro (cfr. pg. 3 sentenzaimpugnata: “[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta, consentenza n. 886/02/17, pronunciata il 18.05.2017 e depositata ilNumero registro generale 19745/2022Numero sezionale 5528/2026Numero di raccolta generale 24490/2026Data pubblicazione 05/08/202626.07.2017, riteneva infondata l'eccezione della parte relativa all'addebitodegli interessi ed accoglieva l'eccezione relativa all'addebito dellasanzione, in quanto, ai sensi dell'art. 68, commi l e 2, del D. Lgs. n.546/1992, la sanzione poteva essere riscossa, nei limiti dei 2/3, solo dopola sentenza della CTP che avesse respinto il ricorso relativo all'avviso diliquidazione. Rilevavano i giudici che il procedimento avente ad oggettol'impugnazione dell'imposta principale di registro era ancora pendentesicché illegittima sarebbe apparsa la richiesta di pagamento dellasanzione”).1.4. In definitiva, la questione della pendenza del giudizio diopposizione avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e dellasua incidenza sulla legittimità della sanzione applicata con la cartella dipagamento impugnata era stata trattata sin dal ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado e decisa dalla CTP.1.5. Erra, perciò, la CTR nel ritenere che si trattasse di questionenuova, quando invece costituiva parte del thema decidendum sin dallaproposizione del giudizio.1.6. Spettava, quindi, al giudice di appello, sulla base del propostomotivo di gravame, accertare, iuxta probata, se il giudizio di opposizione(iscritto al n.r.g. 490/2014) avverso l’avviso di liquidazione dell'imposta diregistro n. 201/003/SC/000000644/0/003 fosse ancora pendente (comededotto dal contribuente e ritenuto dal giudice di primo grado) o si fosseinvece definito (come dedotto dall’amministrazione appellante).1.7. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversaNumero registro generale 19745/2022Numero sezionale 5528/2026Numero di raccolta generale 24490/2026Data pubblicazione 05/08/2026composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
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