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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 27610/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(da—t-6.-UNIMY-airejD --- a r 1- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto denunzia ex art 625 bis cpp una asserita violazione del contradditorio quando di contro la sentenza impugnata risulta emessa da questa Corte ai sensi del secondo periodo dell'art. 610 comma 5 bis cpp sì che non occorreva al fine notificare al difensore alcun avviso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, anche questa definita de plano alla luce della manifesta infondatezza del ricorso straordinario ex art 625 bis comma 4, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(da—t-6.-UNIMY-airejD --- a r 1- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto denunzia ex art 625 bis cpp una asserita violazione del contradditorio quando di contro la sentenza impugnata risulta emessa da questa Corte ai sensi del secondo periodo dell'art. 610 comma 5 bis cpp sì che non occorreva al fine notificare al difensore alcun avviso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, anche questa definita de plano alla luce della manifesta infondatezza del ricorso straordinario ex art 625 bis comma 4, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 27610/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris