Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21754/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, rappresentata e difesa dagli Avv.tiAntonio Tola e [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Marcello AuteriNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026ISELP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeRoberto Strano, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DiPaola- controricorrenti–avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2114/2020,depositata il 7 dicembre 2020 e notificata in pari data;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 2 aprile 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti.1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Cataniaun decreto ingiuntivo per l’importo di € 450.000,00, pari allacaparra confirmatoria versata all’atto della conclusione di unpreliminare di acquisto di un terreno concluso con [OSCURATO:SOCIETA]., dalquale l’ingiungente era receduto.A sostegno della pretesa, lo [OSCURATO:PERSONA] evidenziò che il contratto erasottoposto alla condizione sospensiva del rilascio, da parte delComune di Catania e degli altri enti preposti, di tutti iprovvedimenti necessari alla realizzazione di un insediamentoabitativo entro il termine del 31 marzo 2013, e che tale condizionenon si era avverata.Nel proporre opposizione, [OSCURATO:SOCIETA] dedusse che il mancatoavveramento della condizione era imputabile allo [OSCURATO:PERSONA];quest’ultimo, infatti – essendosi obbligato per contratto arealizzare il progetto in autonomia, mediante un tecnico di suafiducia, ad eseguire le opere di urbanizzazione e a sostenere iNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026relativi oneri – aveva causato il diniego della concessione ediliziada parte del Comune di Catania, presentando un progetto viziatoda errori e difformità dagli strumenti urbanistici vigenti.Secondo l’opponente, pertanto, la condizione dovevaconsiderarsi avverata ai sensi dell’art. 1359 c.c.Nel giudizio intervenne [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di parte delcredito vantato dal ricorrente, aderendo alle difese di quest’ultimo.Il Tribunale accolse l’opposizione.Rilevò, in tal senso, che il mancato avveramento dellacondizione era imputabile allo [OSCURATO:PERSONA], poiché il diniego diconcessione era dipeso da una sua inerzia colposa o, in ogni caso,dalla cattiva progettazione dell’opera, ma che non era applicabilel’art. 1359 c.c., poiché anche il predetto era interessatoall’avveramento.Tuttavia, ritenuto che la sua condotta integrasse comunque uninadempimento di non scarsa importanza, dichiarò risolto ilcontratto, condannandolo a risarcire il danno.2.

La sentenza fu oggetto di appello principale dello [OSCURATO:PERSONA] e diappello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima propose unsecondo appello incidentale dopo che il Tribunale aveva emendatoun errore materiale presente nella sentenza.Riunite le impugnazioni, la Corte d’appello di Catania, con lapronunzia indicata in epigrafe, accolse il solo gravame principale.I giudici distrettuali, in particolare, ritennero:- che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse interesse all’avveramento dellacondizione;- che fosse errata, per contro, la contraria tesi di Valiantsecondo cui costui si era disinteressato all’affare, come dimostravala sua condotta volontariamente inerte e tale da impedire che ilNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026silenzio-assenso della P.A., già formatosi sull’istanza diconcessione edilizia, si consolidasse nel successivo rilascio;- che, infatti, lo [OSCURATO:PERSONA], dopo aver presentato l’istanza di rilasciodel titolo, non avrebbe potuto fare altro, essendogli inibita, inparticolare, la possibilità giuridica di iniziare i lavori dalla mancanzadi possesso titolato del fondo;- che, d’altro canto, il mancato avveramento della condizioneostava a che potesse pronunziarsi la risoluzione perinadempimento;- che, infatti, durante la pendenza della condizione sospensivatale rimedio è consentito solo, ai sensi dell’art. 1358 c.c., inpresenza di una violazione dell’obbligo di comportarsi secondobuona fede per conservare integre le ragioni della controparte;- che tale violazione era stata ritenuta insussistente daltribunale con argomenti che la promittente alienante non avevavalidamente contrastato;- che, dunque, alla definitiva inefficacia del contratto dovevafar seguito il solo obbligo di quest’ultima di restituire la caparraricevuta.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA] conricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati dasuccessiva memoria.Gli intimati hanno depositato controricorso, anch’esso seguitoda memoria in prossimità dell’udienza.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 1175, 1176, 1358 e 1375 c.c., «nonché delle norme di dirittoNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026relative all’ermeneutica del contratto ex artt. 1362 c.c.», e omessoesame di un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio.La censura si articola in due profili.La ricorrente ribadisce, anzitutto, che il mancato ottenimentodel titolo edificatorio era dipeso dal comportamento delpromissario acquirente, il quale, come rilevato dal consulentetecnico nominato dal tribunale, a fronte del silenzio-assensoformatosi il 1° dicembre 2012 sull’istanza di rilascio, avrebbe«potuto e dovuto consolidare la concessione edilizia assentita,semplicemente depositando una perizia giurata del progettista chenormativa urbanistica.La Corte d’appello, dunque, avrebbe errato nell’escludere ilinadempimento, poiché il dovere di correttezza e buona fedeavrebbe imposto allo [OSCURATO:PERSONA] di porre in essere tutte le attivitànecessarie al perfezionamento dell’affare e, in particolare, alconsolidamento della concessione assentita; e ciò vieppiù inconsiderazione del fatto che, trattandosi di ingegnere esperto, ilsuo comportamento doveva essere valutato al metro delparametro di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondocomma, c.c.In secondo luogo, la ricorrente contesta la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso che lo [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse nellaposizione giuridica di iniziare i lavori, perché sprovvisto di unpossesso titolato del fondo.In tale statuizione, la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare «un elemento di assoluto rilievo, e cioè che, nei fatti,l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai […] formalmente (né informalmente)chiesto l’autorizzazione a iniziare i suddetti lavori sul suo fondo, néNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026ha mai informato la società proprietaria del fatto che laconcessione doveva ritenersi assentita».1.1. – Il motivo è inammissibile.Occorre premettere che la sentenza impugnata ha svolto, inrelazione alla condotta dello [OSCURATO:PERSONA], due distinti ragionamenti: ilprimo per affermare che costui non aveva interesse contrarioall’avveramento della condizione sospensiva e il secondo perescludere che, in pendenza della condizione medesima, egli sifosse reso inadempiente.Sul primo tema, la Corte d’appello ha preso le mosse dal rilievodella ricorrente in base al quale lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva più interessead acquistare il terreno, e lo ha disatteso svolgendo un proprioapprezzamento delle circostanze di fatto che lo supportavano,evidentemente opposto a quello della promittente venditrice.La disamina, da parte dei giudici d’appello, della condotta delloStella, riferita al silenzio-assenso formatosi sulla domanda dirilascio del titolo edilizio e alla scelta del medesimo di nonintraprendere i lavori, è dunque consistita in un apprezzamento difatti; e il motivo, in parte qua, dietro l’apparente deduzione di unaviolazione di legge, sottopone in realtà a questa Corte la richiestadi una rivalutazione di tali fatti, così invocando un sindacatoestraneo al contenuto del giudizio di legittimità.Del resto, questa Corte ha affermato che l’art. 1359 c.c., inforza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata percausa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento,si riferisce anche ai comportamenti della parte che, in concreto, hadimostrato, con la sua condotta successiva al perfezionamentodell’affare, di non avere più interesse al verificarsi della condizione,ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare alNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026contratto un elemento modificativo dell'iter attuativo della suaefficacia (Cass. 18/11/2011, n. 24325).Ciò conforta il rilievo in base al quale il requisito soggettivo chelegittima il ricorso alla finzione d’avveramento ex art. 1359 c.c.può ben consistere, come nella specie, anche in un fatto concreto,il cui accertamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.1.2. – Quanto, poi, al lamentato vizio ex art. 360, commaprimo, num. 5), c.p.c., la ricorrente, a ben vedere, non contestal’omessa considerazione di un fatto storico, ma assume che laCorte territoriale avrebbe dovuto valutare diversamente ilcontenuto della condotta doverosa dello [OSCURATO:PERSONA] una volta che si eraformato il silenzio-assenso, non limitandosi a dare atto che eglinon poteva dare inizio ai lavori, ma rilevando che avrebbe dovutoAnche in questo caso, pertanto, la censura si risolve nellarichiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali.1.3. – Con il suo secondo ragionamento, poi, la Corte d’appelloha escluso l’inadempimento dello [OSCURATO:PERSONA] ritenendo insussistentel’unica condotta, potenzialmente rilevante in tal senso, che puòrealizzarsi in pendenza di condizione.Sul punto, come si è accennato in premessa, la sentenzaimpugnata ha affermato (pag. 34): «l’inadempimento in pendenzadi condizione trova la sua compiuta ed esclusiva disciplina nell’art.1358 c.c., disposto codicistico la cui applicabilità al caso di specieè stata correttamente esclusa dal Tribunale giusta pronunciarimasta, in seguito, immune da gravame alcuno».Questa affermazione, fondata sul principio affermato dall’art.346 c.p.c., non è scalfita dal motivo in scrutinio che, dunque, noncoglie la ratio decidendi.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026La ricorrente sostiene, infatti, che il promissario acquirente,con la sua condotta, avrebbe violato l’obbligo di cui all’art. 1385c.c., ma non svolge alcuna considerazione atta a contrastarequanto statuito dalla sentenza impugnata sul punto.2.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 18 della l. 6 agosto 1967, n. 765 (come modificato dall’art.2 l. 14 marzo 1989 n. 122), dell’art. 41 sexies della l. 17 agosto1942, n. 1150, e dell’art. 40 della l.r. 31 marzo 1972 n. 19, nonchénullità della sentenza per omessa motivazione.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cuiavrebbe «ritenuto il progetto edilizio presentato dall’Ing.

Stellaconforme alla legge e ai vigenti strumenti urbanistici».La ricorrente svolge nutrite considerazioni in punto allanormativa urbanistica applicabile, donde trae l’assunto in base alquale il progetto presentato dal promissario acquirente non eraconforme alla normativa urbanistica; e aggiunge che, anche ove lofosse stato, ciò non spiega perché lo [OSCURATO:PERSONA] non si sia attivato perconsolidare la concessione assentita.Rileva poi, nel denunziare il vizio di omessa motivazione, chela sentenza d’appello si è discostata della consulenza tecnicaesperita dal tribunale, disattendendo, senza idoneo supportoargomentativo, anche le osservazioni del suo consulente di parte.2.1. – Il motivo è anzitutto inammissibile per ragioni analoghea quelle già esposte in relazione alla prima censura.Anche in questo caso, infatti, le doglianze della ricorrentehanno ad oggetto la valutazione di circostanze in fatto operate daigiudici d’appello con riferimento alla condotta dello [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’avveramento della condizione apposta.2.2. – Il motivo è poi infondato nella parte in cui denunzia lanullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026Al riguardo, giova richiamare quanto ripetutamente affermatoda questa Corte in relazione alla possibilità che il giudice di meritosi discosti dalle risultanze della consulenza tecnica esperita,possibilità che dev’essere sempre consentita, poiché le valutazioniespresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficaciavincolante per il giudice.Questi, infatti, può legittimamente disattenderle, attraversouna valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e chesia congruamente e logicamente motivata, in particolare mediantel’indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere erroneigli argomenti sui quali il consulente si è basato (così Cass.3/3/2011, n. 5148; nello stesso senso, più di recente e fra le altre,Cass. 13/5/2024, n. 13038, Cass. 11/1/2021, n. 200, Cass.18/7/2019, n. 19468).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato nel dettaglioil proprio convincimento, divergente dalle specifiche considerazionisvolte dall’ausiliario; nel fare ciò, in parte le ha contrastate,indicando le singole ragioni di dissenso (pagg. 33, 34 e 35 dellasentenza impugnata) e in parte le ha rilette in senso conforme alproprio diverso apprezzamento dei fatti (pag. 36).Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata appare munita divalido supporto argomentativo, in termini che escludono lasussistenza del vizio denunziato.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità dellasentenza d’appello per motivazione apparente e, in subordine, peromesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,nonché per violazione dell’art. 115 c.p.c.La decisione sarebbe sorretta da motivazione apparente nellaparte in cui ha escluso che fosse sopravvenuto un interessecontrario dello [OSCURATO:PERSONA] al perfezionamento dell’affare.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sul punto, la ricorrente osserva di aver dedotto che tantodoveva desumersi dall’esistenza di una clausola, in seno alregolamento contrattuale, che consentiva allo [OSCURATO:PERSONA] di dar corsoall’affare anche in caso di mancato avveramento della condizione.Tale argomento era stato ritenuto «singolare» dalla Corted’appello, che in ciò avrebbe, tuttavia, travisato le sueaffermazioni; essa, infatti, aveva voluto evidenziare che la clausolain questione lasciava libero il promissario acquirente diperfezionare l’affare secondo propria convenienza, così daevidenziare che solo quest’ultimo conservava un interesse almancato avveramento della condizione.La ricorrente rileva inoltre di aver rappresentato, quale indiceulteriore del sopravvenuto disinteresse dello [OSCURATO:PERSONA], il fatto che icosti per la realizzazione degli interventi edilizi sul fondo eranonotevolmente aumentati; tale circostanza, tuttavia, era stataapoditticamente esclusa dalla Corte d’appello, che si era limitata adare atto del fatto ch’essa risultava da una relazione tecnica diparte.Una tale statuizione, peraltro, rilevava anche sotto il profilo dicui all’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c., con riferimento alfatto storico della sopravvenuta sproporzione dei costi che larelazione tecnica veicolava, e come violazione dell’art. 115 c.p.c.,poiché il promissario acquirente non ne aveva contestate lerisultanze.3.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.È inammissibile nella parte in cui, dietro la denunzia di unamotivazione apparente, è in realtà volto a sovvertirel’interpretazione del contratto adottata dal giudice a quo.Nello scrutinio della clausola che attribuiva allo [OSCURATO:PERSONA] il dirittodi procedere all’acquisto del terreno anche in caso di mancatoNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026avveramento della condizione, infatti, la Corte d’appello harappresentato un suo risultato ermeneutico, escludendo che se nepotesse dare la lettura proposta dalla ricorrente; in particolare, haosservato che detta clausola, in sé sola considerata, non potevaessere al contempo significativa della volontà dello [OSCURATO:PERSONA] diconcludere il preliminare e del suo successivo possibile interessecontrario all’avveramento della condizione sospensiva (pag. 37).Una tale statuizione, all’evidenza, non è affatto sorretta damotivazione apparente; la ricorrente, quindi, propone una diversainterpretazione della clausola – volta a supportare il suo assuntoin base al quale «era solo e soltanto l’ing. [OSCURATO:PERSONA] la parte che potevaavere interesse al mancato avveramento della condizione» - e cosìinvoca nuovamente un sindacato riservato in via esclusiva algiudice del merito.3.2. – Il motivo è invece infondato per la parte relativaall’aumento dei costi di costruzione.Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, perquanto sintetica, sussiste ed è perfettamente intelligibile: secondoi giudici d’appello, la relazione tecnica di parte prodotta da Valiantnon poteva «fornire piena contezza, da sé soltanto» dellacircostanza, al fine invocato dalla ricorrente che pretendevainferirne la scelta dello [OSCURATO:PERSONA] di abbandonare l’affare (pag. 34).Tale affermazione conduce inoltre ad escludere che la Corteterritoriale abbia omesso di esaminare la relazione tecnica, con ilfatto storico che essa, in tesi, rappresentava.Né, infine, alla medesima relazione può essere attribuito ilvalore probatorio preteso dalla ricorrente perché lo [OSCURATO:PERSONA] non laha contestata; il principio di non contestazione, infatti, operasoltanto in relazione a fatti allegati dalle parti e non anche aidocumenti o alle conclusioni ricostruttive desumibili dallaNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026valutazione degli stessi (fra le altre, Cass. 26/6/2023, n. 18221,Cass. 5/3/2020, n. 6172), tanto più quando i documenti siriferiscono, come nella specie, ad accadimenti estranei alla sferacognitiva della parte nei cui confronti vengono invocati.4.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 1358, 1372 ss. e 1385 ss. c.c., nonché omessoesame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che, in pendenza di condizione sospensiva,l’inadempimento di una delle parti trovi «la sua compiuta edesaustiva disciplina nell’art. 1358 c.c.».La censura è corredata dal richiamo alla giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in presenza di una condizionesospensiva, le parti di un contratto a prestazioni corrispettive sonovincolate al puntuale ed esaustivo adempimento delle loroobbligazioni, comprese quelle strumentali all’avveramento dellacondizione.La ricorrente sostiene poi che la Corte territoriale avrebbeerrato nel rilevare che essa non aveva appellato la sentenza diprimo grado, per la parte in cui aveva escluso la sussistenza di unacondotta rilevante ex art. 1358 c.c.Nel suo motivo di appello incidentale, infatti, essa avevacensurato la decisione di prime cure laddove «ha negato [il suodiritto] a trattenere l’importo di € 450.000 a frontedell’inadempimento di controparte a prescindere dall’art. 1359c.c.»; inoltre, e in ogni caso, aveva svolto riferimenti all’art. 1358c.c. in numerosi passaggi degli scritti difensivi depositati nelgiudizio d’appello.I giudici d’appello avrebbero dunque omesso di considerare talicircostanze.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/20265.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia violazionedell’art. 1453 c.c.

«e delle norme di diritto che regolano il contrattocondizionale».La sentenza impugnata è nuovamente sottoposta a critica nellaparte in cui ha ritenuto che il contratto sottoposto a condizione nonpossa essere soggetto a risoluzione per inadempimento.5.1.

I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta per la loroconnessione, sono infondati nella parte in cui denunziano unaviolazione di legge.La sentenza impugnata ha dato continuità al principioaffermato da questa Corte, secondo cui «il contratto sottoposto acondizione fa sorgere diritti ed obblighi preliminari che possono darluogo a risoluzione per inadempimento alla specifica obbligazione– prevista dall’art. 1358 c.c. – di ciascun contraente di comportarsiin pendenza della condizione secondo buona fede per conservareintegre le ragioni dell’altra parte, cioè di osservare i doveri di lealtàe correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. in modo da noninfluire sul verificarsi dell’evento condizionante pendente» (così, inmotivazione, Cass. 19/6/2014, n. 14006), cosicché, ove lacondizione sospensiva non si verifichi, «non può farsi luogo arisoluzione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma,eventualmente, solo per inadempimento dell’obbligazione previstadall’art. 1358 c.c.» (così, fra le altre, Cass. 18/3/2002, n. 3942;nello stesso senso, successivamente, Cass. 25/1/2018, n. 1887;Cass. 3/6/2010, n. 13469).Le censure non offrono ragioni per discostarsi da taleorientamento, né chiariscono in cosa, con la sua statuizione, laCorte territoriale avrebbe errato.Sul punto, poi, resta fermo quanto già osservato in relazioneal primo motivo: la valutazione operata dalla Corte territoriale circaNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’insussistenza di un inadempimento a carico del promissarioacquirente costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudicedel merito e non più sindacabile in questa sede.5.2.

Da ultimo, il quarto motivo è inammissibile nella parte incui denunzia un vizio ex art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c.Come si è già osservato, la Corte d’appello ha rilevato che iltribunale aveva respinto la domanda con cui [OSCURATO:SOCIETA] deduceval’inadempimento del promissario acquirente per violazionedell’obbligo ex art. 1358 c.c., e che tale statuizione non era stataoggetto di specifico motivo d’appello.La ricorrente sostiene che, invece, il suo motivo di appelloincidentale era volto a tale scopo; a tal fine, tuttavia, omette diriportare detto motivo, così da non consentire un valido scrutiniodella censura, contravvenendo al dovere di specificità.6.

In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Sussistono i presupposti processuali per la condanna alversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in € 12.000,00 percompenso, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario eoneri accessori.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dagli Avv.tiAntonio Tola e [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliAvv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Marcello AuteriNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026ISELP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeRoberto Strano, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DiPaola- controricorrenti–avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2114/2020,depositata il 7 dicembre 2020 e notificata in pari data;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 2 aprile 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti.1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Cataniaun decreto ingiuntivo per l’importo di € 450.000,00, pari allacaparra confirmatoria versata all’atto della conclusione di unpreliminare di acquisto di un terreno concluso con [OSCURATO:SOCIETA]., dalquale l’ingiungente era receduto.A sostegno della pretesa, lo [OSCURATO:PERSONA] evidenziò che il contratto erasottoposto alla condizione sospensiva del rilascio, da parte delComune di Catania e degli altri enti preposti, di tutti iprovvedimenti necessari alla realizzazione di un insediamentoabitativo entro il termine del 31 marzo 2013, e che tale condizionenon si era avverata.Nel proporre opposizione, [OSCURATO:SOCIETA] dedusse che il mancatoavveramento della condizione era imputabile allo [OSCURATO:PERSONA];quest’ultimo, infatti – essendosi obbligato per contratto arealizzare il progetto in autonomia, mediante un tecnico di suafiducia, ad eseguire le opere di urbanizzazione e a sostenere iNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026relativi oneri – aveva causato il diniego della concessione ediliziada parte del Comune di Catania, presentando un progetto viziatoda errori e difformità dagli strumenti urbanistici vigenti.Secondo l’opponente, pertanto, la condizione dovevaconsiderarsi avverata ai sensi dell’art. 1359 c.c.Nel giudizio intervenne [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di parte delcredito vantato dal ricorrente, aderendo alle difese di quest’ultimo.Il Tribunale accolse l’opposizione.Rilevò, in tal senso, che il mancato avveramento dellacondizione era imputabile allo [OSCURATO:PERSONA], poiché il diniego diconcessione era dipeso da una sua inerzia colposa o, in ogni caso,dalla cattiva progettazione dell’opera, ma che non era applicabilel’art. 1359 c.c., poiché anche il predetto era interessatoall’avveramento.Tuttavia, ritenuto che la sua condotta integrasse comunque uninadempimento di non scarsa importanza, dichiarò risolto ilcontratto, condannandolo a risarcire il danno.2. La sentenza fu oggetto di appello principale dello [OSCURATO:PERSONA] e diappello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].; quest’ultima propose unsecondo appello incidentale dopo che il Tribunale aveva emendatoun errore materiale presente nella sentenza.Riunite le impugnazioni, la Corte d’appello di Catania, con lapronunzia indicata in epigrafe, accolse il solo gravame principale.I giudici distrettuali, in particolare, ritennero:- che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse interesse all’avveramento dellacondizione;- che fosse errata, per contro, la contraria tesi di Valiantsecondo cui costui si era disinteressato all’affare, come dimostravala sua condotta volontariamente inerte e tale da impedire che ilNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026silenzio-assenso della P.A., già formatosi sull’istanza diconcessione edilizia, si consolidasse nel successivo rilascio;- che, infatti, lo [OSCURATO:PERSONA], dopo aver presentato l’istanza di rilasciodel titolo, non avrebbe potuto fare altro, essendogli inibita, inparticolare, la possibilità giuridica di iniziare i lavori dalla mancanzadi possesso titolato del fondo;- che, d’altro canto, il mancato avveramento della condizioneostava a che potesse pronunziarsi la risoluzione perinadempimento;- che, infatti, durante la pendenza della condizione sospensivatale rimedio è consentito solo, ai sensi dell’art. 1358 c.c., inpresenza di una violazione dell’obbligo di comportarsi secondobuona fede per conservare integre le ragioni della controparte;- che tale violazione era stata ritenuta insussistente daltribunale con argomenti che la promittente alienante non avevavalidamente contrastato;- che, dunque, alla definitiva inefficacia del contratto dovevafar seguito il solo obbligo di quest’ultima di restituire la caparraricevuta.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA] conricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati dasuccessiva memoria.Gli intimati hanno depositato controricorso, anch’esso seguitoda memoria in prossimità dell’udienza.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 1175, 1176, 1358 e 1375 c.c., «nonché delle norme di dirittoNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026relative all’ermeneutica del contratto ex artt. 1362 c.c.», e omessoesame di un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio.La censura si articola in due profili.La ricorrente ribadisce, anzitutto, che il mancato ottenimentodel titolo edificatorio era dipeso dal comportamento delpromissario acquirente, il quale, come rilevato dal consulentetecnico nominato dal tribunale, a fronte del silenzio-assensoformatosi il 1° dicembre 2012 sull’istanza di rilascio, avrebbe«potuto e dovuto consolidare la concessione edilizia assentita,semplicemente depositando una perizia giurata del progettista chenormativa urbanistica.La Corte d’appello, dunque, avrebbe errato nell’escludere ilinadempimento, poiché il dovere di correttezza e buona fedeavrebbe imposto allo [OSCURATO:PERSONA] di porre in essere tutte le attivitànecessarie al perfezionamento dell’affare e, in particolare, alconsolidamento della concessione assentita; e ciò vieppiù inconsiderazione del fatto che, trattandosi di ingegnere esperto, ilsuo comportamento doveva essere valutato al metro delparametro di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondocomma, c.c.In secondo luogo, la ricorrente contesta la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso che lo [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse nellaposizione giuridica di iniziare i lavori, perché sprovvisto di unpossesso titolato del fondo.In tale statuizione, la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare «un elemento di assoluto rilievo, e cioè che, nei fatti,l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] non ha mai […] formalmente (né informalmente)chiesto l’autorizzazione a iniziare i suddetti lavori sul suo fondo, néNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026ha mai informato la società proprietaria del fatto che laconcessione doveva ritenersi assentita».1.1. – Il motivo è inammissibile.Occorre premettere che la sentenza impugnata ha svolto, inrelazione alla condotta dello [OSCURATO:PERSONA], due distinti ragionamenti: ilprimo per affermare che costui non aveva interesse contrarioall’avveramento della condizione sospensiva e il secondo perescludere che, in pendenza della condizione medesima, egli sifosse reso inadempiente.Sul primo tema, la Corte d’appello ha preso le mosse dal rilievodella ricorrente in base al quale lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva più interessead acquistare il terreno, e lo ha disatteso svolgendo un proprioapprezzamento delle circostanze di fatto che lo supportavano,evidentemente opposto a quello della promittente venditrice.La disamina, da parte dei giudici d’appello, della condotta delloStella, riferita al silenzio-assenso formatosi sulla domanda dirilascio del titolo edilizio e alla scelta del medesimo di nonintraprendere i lavori, è dunque consistita in un apprezzamento difatti; e il motivo, in parte qua, dietro l’apparente deduzione di unaviolazione di legge, sottopone in realtà a questa Corte la richiestadi una rivalutazione di tali fatti, così invocando un sindacatoestraneo al contenuto del giudizio di legittimità.Del resto, questa Corte ha affermato che l’art. 1359 c.c., inforza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata percausa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento,si riferisce anche ai comportamenti della parte che, in concreto, hadimostrato, con la sua condotta successiva al perfezionamentodell’affare, di non avere più interesse al verificarsi della condizione,ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare alNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026contratto un elemento modificativo dell'iter attuativo della suaefficacia (Cass. 18/11/2011, n. 24325).Ciò conforta il rilievo in base al quale il requisito soggettivo chelegittima il ricorso alla finzione d’avveramento ex art. 1359 c.c.può ben consistere, come nella specie, anche in un fatto concreto,il cui accertamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.1.2. – Quanto, poi, al lamentato vizio ex art. 360, commaprimo, num. 5), c.p.c., la ricorrente, a ben vedere, non contestal’omessa considerazione di un fatto storico, ma assume che laCorte territoriale avrebbe dovuto valutare diversamente ilcontenuto della condotta doverosa dello [OSCURATO:PERSONA] una volta che si eraformato il silenzio-assenso, non limitandosi a dare atto che eglinon poteva dare inizio ai lavori, ma rilevando che avrebbe dovutoAnche in questo caso, pertanto, la censura si risolve nellarichiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali.1.3. – Con il suo secondo ragionamento, poi, la Corte d’appelloha escluso l’inadempimento dello [OSCURATO:PERSONA] ritenendo insussistentel’unica condotta, potenzialmente rilevante in tal senso, che puòrealizzarsi in pendenza di condizione.Sul punto, come si è accennato in premessa, la sentenzaimpugnata ha affermato (pag. 34): «l’inadempimento in pendenzadi condizione trova la sua compiuta ed esclusiva disciplina nell’art.1358 c.c., disposto codicistico la cui applicabilità al caso di specieè stata correttamente esclusa dal Tribunale giusta pronunciarimasta, in seguito, immune da gravame alcuno».Questa affermazione, fondata sul principio affermato dall’art.346 c.p.c., non è scalfita dal motivo in scrutinio che, dunque, noncoglie la ratio decidendi.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026La ricorrente sostiene, infatti, che il promissario acquirente,con la sua condotta, avrebbe violato l’obbligo di cui all’art. 1385c.c., ma non svolge alcuna considerazione atta a contrastarequanto statuito dalla sentenza impugnata sul punto.2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 18 della l. 6 agosto 1967, n. 765 (come modificato dall’art.2 l. 14 marzo 1989 n. 122), dell’art. 41 sexies della l. 17 agosto1942, n. 1150, e dell’art. 40 della l.r. 31 marzo 1972 n. 19, nonchénullità della sentenza per omessa motivazione.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cuiavrebbe «ritenuto il progetto edilizio presentato dall’Ing. Stellaconforme alla legge e ai vigenti strumenti urbanistici».La ricorrente svolge nutrite considerazioni in punto allanormativa urbanistica applicabile, donde trae l’assunto in base alquale il progetto presentato dal promissario acquirente non eraconforme alla normativa urbanistica; e aggiunge che, anche ove lofosse stato, ciò non spiega perché lo [OSCURATO:PERSONA] non si sia attivato perconsolidare la concessione assentita.Rileva poi, nel denunziare il vizio di omessa motivazione, chela sentenza d’appello si è discostata della consulenza tecnicaesperita dal tribunale, disattendendo, senza idoneo supportoargomentativo, anche le osservazioni del suo consulente di parte.2.1. – Il motivo è anzitutto inammissibile per ragioni analoghea quelle già esposte in relazione alla prima censura.Anche in questo caso, infatti, le doglianze della ricorrentehanno ad oggetto la valutazione di circostanze in fatto operate daigiudici d’appello con riferimento alla condotta dello [OSCURATO:PERSONA] inrelazione all’avveramento della condizione apposta.2.2. – Il motivo è poi infondato nella parte in cui denunzia lanullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026Al riguardo, giova richiamare quanto ripetutamente affermatoda questa Corte in relazione alla possibilità che il giudice di meritosi discosti dalle risultanze della consulenza tecnica esperita,possibilità che dev’essere sempre consentita, poiché le valutazioniespresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficaciavincolante per il giudice.Questi, infatti, può legittimamente disattenderle, attraversouna valutazione critica ancorata alle risultanze processuali e chesia congruamente e logicamente motivata, in particolare mediantel’indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere erroneigli argomenti sui quali il consulente si è basato (così Cass.3/3/2011, n. 5148; nello stesso senso, più di recente e fra le altre,Cass. 13/5/2024, n. 13038, Cass. 11/1/2021, n. 200, Cass.18/7/2019, n. 19468).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato nel dettaglioil proprio convincimento, divergente dalle specifiche considerazionisvolte dall’ausiliario; nel fare ciò, in parte le ha contrastate,indicando le singole ragioni di dissenso (pagg. 33, 34 e 35 dellasentenza impugnata) e in parte le ha rilette in senso conforme alproprio diverso apprezzamento dei fatti (pag. 36).Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata appare munita divalido supporto argomentativo, in termini che escludono lasussistenza del vizio denunziato.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità dellasentenza d’appello per motivazione apparente e, in subordine, peromesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,nonché per violazione dell’art. 115 c.p.c.La decisione sarebbe sorretta da motivazione apparente nellaparte in cui ha escluso che fosse sopravvenuto un interessecontrario dello [OSCURATO:PERSONA] al perfezionamento dell’affare.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sul punto, la ricorrente osserva di aver dedotto che tantodoveva desumersi dall’esistenza di una clausola, in seno alregolamento contrattuale, che consentiva allo [OSCURATO:PERSONA] di dar corsoall’affare anche in caso di mancato avveramento della condizione.Tale argomento era stato ritenuto «singolare» dalla Corted’appello, che in ciò avrebbe, tuttavia, travisato le sueaffermazioni; essa, infatti, aveva voluto evidenziare che la clausolain questione lasciava libero il promissario acquirente diperfezionare l’affare secondo propria convenienza, così daevidenziare che solo quest’ultimo conservava un interesse almancato avveramento della condizione.La ricorrente rileva inoltre di aver rappresentato, quale indiceulteriore del sopravvenuto disinteresse dello [OSCURATO:PERSONA], il fatto che icosti per la realizzazione degli interventi edilizi sul fondo eranonotevolmente aumentati; tale circostanza, tuttavia, era stataapoditticamente esclusa dalla Corte d’appello, che si era limitata adare atto del fatto ch’essa risultava da una relazione tecnica diparte.Una tale statuizione, peraltro, rilevava anche sotto il profilo dicui all’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c., con riferimento alfatto storico della sopravvenuta sproporzione dei costi che larelazione tecnica veicolava, e come violazione dell’art. 115 c.p.c.,poiché il promissario acquirente non ne aveva contestate lerisultanze.3.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.È inammissibile nella parte in cui, dietro la denunzia di unamotivazione apparente, è in realtà volto a sovvertirel’interpretazione del contratto adottata dal giudice a quo.Nello scrutinio della clausola che attribuiva allo [OSCURATO:PERSONA] il dirittodi procedere all’acquisto del terreno anche in caso di mancatoNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026avveramento della condizione, infatti, la Corte d’appello harappresentato un suo risultato ermeneutico, escludendo che se nepotesse dare la lettura proposta dalla ricorrente; in particolare, haosservato che detta clausola, in sé sola considerata, non potevaessere al contempo significativa della volontà dello [OSCURATO:PERSONA] diconcludere il preliminare e del suo successivo possibile interessecontrario all’avveramento della condizione sospensiva (pag. 37).Una tale statuizione, all’evidenza, non è affatto sorretta damotivazione apparente; la ricorrente, quindi, propone una diversainterpretazione della clausola – volta a supportare il suo assuntoin base al quale «era solo e soltanto l’ing. [OSCURATO:PERSONA] la parte che potevaavere interesse al mancato avveramento della condizione» - e cosìinvoca nuovamente un sindacato riservato in via esclusiva algiudice del merito.3.2. – Il motivo è invece infondato per la parte relativaall’aumento dei costi di costruzione.Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, perquanto sintetica, sussiste ed è perfettamente intelligibile: secondoi giudici d’appello, la relazione tecnica di parte prodotta da Valiantnon poteva «fornire piena contezza, da sé soltanto» dellacircostanza, al fine invocato dalla ricorrente che pretendevainferirne la scelta dello [OSCURATO:PERSONA] di abbandonare l’affare (pag. 34).Tale affermazione conduce inoltre ad escludere che la Corteterritoriale abbia omesso di esaminare la relazione tecnica, con ilfatto storico che essa, in tesi, rappresentava.Né, infine, alla medesima relazione può essere attribuito ilvalore probatorio preteso dalla ricorrente perché lo [OSCURATO:PERSONA] non laha contestata; il principio di non contestazione, infatti, operasoltanto in relazione a fatti allegati dalle parti e non anche aidocumenti o alle conclusioni ricostruttive desumibili dallaNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026valutazione degli stessi (fra le altre, Cass. 26/6/2023, n. 18221,Cass. 5/3/2020, n. 6172), tanto più quando i documenti siriferiscono, come nella specie, ad accadimenti estranei alla sferacognitiva della parte nei cui confronti vengono invocati.4. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 1218, 1358, 1372 ss. e 1385 ss. c.c., nonché omessoesame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere che, in pendenza di condizione sospensiva,l’inadempimento di una delle parti trovi «la sua compiuta edesaustiva disciplina nell’art. 1358 c.c.».La censura è corredata dal richiamo alla giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui, in presenza di una condizionesospensiva, le parti di un contratto a prestazioni corrispettive sonovincolate al puntuale ed esaustivo adempimento delle loroobbligazioni, comprese quelle strumentali all’avveramento dellacondizione.La ricorrente sostiene poi che la Corte territoriale avrebbeerrato nel rilevare che essa non aveva appellato la sentenza diprimo grado, per la parte in cui aveva escluso la sussistenza di unacondotta rilevante ex art. 1358 c.c.Nel suo motivo di appello incidentale, infatti, essa avevacensurato la decisione di prime cure laddove «ha negato [il suodiritto] a trattenere l’importo di € 450.000 a frontedell’inadempimento di controparte a prescindere dall’art. 1359c.c.»; inoltre, e in ogni caso, aveva svolto riferimenti all’art. 1358c.c. in numerosi passaggi degli scritti difensivi depositati nelgiudizio d’appello.I giudici d’appello avrebbero dunque omesso di considerare talicircostanze.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/20265. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia violazionedell’art. 1453 c.c. «e delle norme di diritto che regolano il contrattocondizionale».La sentenza impugnata è nuovamente sottoposta a critica nellaparte in cui ha ritenuto che il contratto sottoposto a condizione nonpossa essere soggetto a risoluzione per inadempimento.5.1. I due motivi, meritevoli di trattazione congiunta per la loroconnessione, sono infondati nella parte in cui denunziano unaviolazione di legge.La sentenza impugnata ha dato continuità al principioaffermato da questa Corte, secondo cui «il contratto sottoposto acondizione fa sorgere diritti ed obblighi preliminari che possono darluogo a risoluzione per inadempimento alla specifica obbligazione– prevista dall’art. 1358 c.c. – di ciascun contraente di comportarsiin pendenza della condizione secondo buona fede per conservareintegre le ragioni dell’altra parte, cioè di osservare i doveri di lealtàe correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. in modo da noninfluire sul verificarsi dell’evento condizionante pendente» (così, inmotivazione, Cass. 19/6/2014, n. 14006), cosicché, ove lacondizione sospensiva non si verifichi, «non può farsi luogo arisoluzione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma,eventualmente, solo per inadempimento dell’obbligazione previstadall’art. 1358 c.c.» (così, fra le altre, Cass. 18/3/2002, n. 3942;nello stesso senso, successivamente, Cass. 25/1/2018, n. 1887;Cass. 3/6/2010, n. 13469).Le censure non offrono ragioni per discostarsi da taleorientamento, né chiariscono in cosa, con la sua statuizione, laCorte territoriale avrebbe errato.Sul punto, poi, resta fermo quanto già osservato in relazioneal primo motivo: la valutazione operata dalla Corte territoriale circaNumero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’insussistenza di un inadempimento a carico del promissarioacquirente costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudicedel merito e non più sindacabile in questa sede.5.2. Da ultimo, il quarto motivo è inammissibile nella parte incui denunzia un vizio ex art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c.Come si è già osservato, la Corte d’appello ha rilevato che iltribunale aveva respinto la domanda con cui [OSCURATO:SOCIETA] deduceval’inadempimento del promissario acquirente per violazionedell’obbligo ex art. 1358 c.c., e che tale statuizione non era stataoggetto di specifico motivo d’appello.La ricorrente sostiene che, invece, il suo motivo di appelloincidentale era volto a tale scopo; a tal fine, tuttavia, omette diriportare detto motivo, così da non consentire un valido scrutiniodella censura, contravvenendo al dovere di specificità.6. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Sussistono i presupposti processuali per la condanna alversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in € 12.000,00 percompenso, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario eoneri accessori.Numero registro generale 4905/2021Numero sezionale 840/2026Numero di raccolta generale 21754/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente