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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36654/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ct2 RG. 14743/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, pronunziando in sede di rinvio, rideterminata il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la imputazione contestata (art. 81 cpv, 110, 73 comma 1 e 80 comma 2 D.P.R. 309/1990) in anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l' omesso esame della memoria difensiva con cui erano stati evidenziati gli elementi meritevoli di valutazione ai fini delle concessione delle attenuanti generiche e di una pena più mite.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. va osservato la corte di appello, preso atto della memoria depositata dalla difesa, ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento anche alla gravità dei fatti contestati ed al ruolo svolto dall' imputato di corriere di notevoli quantitativi di droga.

Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691)

2.2. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa . delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ct2 RG. 14743/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, pronunziando in sede di rinvio, rideterminata il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la imputazione contestata (art. 81 cpv, 110, 73 comma 1 e 80 comma 2 D.P.R. 309/1990) in anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l' omesso esame della memoria difensiva con cui erano stati evidenziati gli elementi meritevoli di valutazione ai fini delle concessione delle attenuanti generiche e di una pena più mite. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. va osservato la corte di appello, preso atto della memoria depositata dalla difesa, ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento anche alla gravità dei fatti contestati ed al ruolo svolto dall' imputato di corriere di notevoli quantitativi di droga. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 2.2. Anche l' ulteriore motivo riguardante la pena è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa . delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 II consigliere est
Sentenza Cassazione n. 36654/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris