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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46696/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto e inammissibilità nel resto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in data 21 Marzo 2023 dal giudice per l'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per una rapina ai danni del gestore di un distributore, per le lesioni in tale occasione provocate alla vittima, per due ricettazioni di targhe di vetture oggetto di furto, per detenzione di attrezzi atti allo scasso e per quattro episodi di furto aggravato.

2. Con ricorso in Cassazione la difesa dell'imputato, rinunciando a formulare questione attinenti alla affermazione di responsabilità penale in relazione ad alcuno dei reati, deduce i seguenti motivi.2.1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione di legge nonché vizio motivazionale in relazione all'art. 628 comma 3, n. 3-bis cod. pen. in relazione agli artt. 628 primo comma e 624-bis cod. pen., lamenta l'applicazione, da parte del primo giudice e la conferma, da parte della corte d'appello, della circostanza aggravante della commissione della rapina in privata dimora della vittima, dovendosi escludere tale qualifica in relazione al distributore di carburante.

Si evidenzia che la valutazione effettuata dal giudice d'appello, in replica al quarto motivo di gravame, si fonda su una giurisprudenza obsoleta che non considera l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite n.31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01 il quale, con orientamento restrittivo, ha circoscritto l'applicazione dell'aggravante a luoghi in cui la privacy si esprima in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne, in maniera stabile e senza possibilità di accesso ad opera di terzi senza il consenso del titolare.

Si tratta di caratteristiche che, all'evidenza, il distributore di carburante ed i locali di servizio dello stesso non possiedono. 2.2 Anche il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione all'art.529 cod. proc. pen., nonché vizio motivazionale (art.606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen.).

In relazione all'episodio contestato in uno dei capi di imputazione (il n.12) si ribadisce il motivo di gravame già formulato con l'atto d'appello e disatteso dalla Corte palermitana.

Si deduce la mancanza di querela in relazione al furto aggravato ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. giacché il verbale del 28 dicembre 2021 di denuncia orale resa dall'amministratore della società ([OSCURATO:PERSONA]Agati) non manifesta alcuna volontà di querelare. 2.3 Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale (art. 606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) per il diniego delle attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio.

In relazione al primo aspetto, attinente alle invocate circostanze, si deduce la mancata considerazione della confessione resa dall'imputato all'udienza 21 marzo 2023. 2.4 II quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 628 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale (art.606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) in tema di trattamento sanzionatorio e degli aumentíVa-pplicati.

Oltre a lamentare l'eccessività tanto in relazione alla pena base che agli aumenti per i reati satellite, la difesa deduce l'erroneità del calcolo della pena per la rapina aggravata, che ha conteggiato, ai fini dell'applicazione della forbice edittale prevista dal comma 4 dell'art.628 cod. pen., due delle circostanze previste dal numero 3 del comma precedente, con duplicazione sanzionatoria.

3. Con memoria inviata per mail, il difensore dell'imputato ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento della sentenza di appello, richiamandosi, in subordine, alle conclusioni formulate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo, inammissibile fin dal grado di appello per genericità, va dichiarato tale in questa sede, a dispetto della risposta nel merito fornita dalla Corte d'appello.

Infatti, in relazione alla rapina, l'aggravante indicata in imputazione (art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen.: "se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa") è in concreto contestata in relazione al secondo profilo (che indica il luogo atto ad ostacolare la difesa), non al primo (che evoca i luoghi dell'art.624-bis cod. pen. — 'privata dimora o luoghi dove si svolgono atti della vita privata').

Si legge, infatti, nell'elenco delle aggravanti posto alla fine dello specifico capo di imputazione (n.1): "- di aver commesso il fatto in circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa".

A pg. 19 della sentenza di primo grado, il giudice dimostra di aver correttamente inteso i termini della contestazione, fornendo una motivazione diretta ad illustrare le ragioni per cui le condizioni di luogo e, soprattutto, di tempo, fossero tali da rendere più difficile la difesa del sito, isolato in ora notturna.

L'atto di appello, tuttavia, è stato incentrato sulla prima parte della aggravante, contestandosi che un distributore di carburante possa essere considerato un luogo ove si svolgono atti della vita privata.

Per tale ragione, il motivo d'appello, che non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado (e nemmeno con l'imputazione, in verità) era inevitabilmente privo dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è indubbio che un motivo che non si confronti minimamente con quanto statuito nella sentenza, al punto da fraintendere l'oggetto della contestazione, risulti aspecifico e solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

Ciò premesso, occorre ricordare in proposito un principio costantemente ribadito da questa Corte di legittimità: l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità del motivo può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc.

P, Rv. 271193 - 01), non essendo ostativo a tale soluzione il fatto che la Corte d'appello abbia dato risposta al motivo inammissibile ab origine.

Infatti, in tale caso, v'è carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso per Cassazione non potrebbe comunque sortire esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato: a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'atto di denuncia in termini di querela, ad essere determinante nel caso concreto nel senso di escludere la improcedibilità, è la costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pg.100 della sentenza di primo grado) avvenuta in udienza preliminare il 13 dicembre 2022, all'indomani del mutamento del regime di perseguibilità del reato, così come contestato.

Va applicato allora il principio enucleato (inter alla) da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019,[OSCURATO:PERSONA],Rv. 277432 - 01, nel senso dell'equipollenza tra querela e costituzione di parte civile, in caso di passaggio dal regime ufficioso a quello ad iniziativa di parte. 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la motivazione sulla applicazione delle circostanze, come ogni aspetto attinente al trattamento sanzionatorio, dalla determinazione della misura della pena, alla comparazione delle circostanze, recidiva inclusa, dal riconoscimento della continuazione tra reati al riconoscimento di eventuali benefici, costituisce dominio riservato al giudice di merito, la cui motivazione sul punto è insindacabile, quando venga espressa senza contraddizioni e manifeste illogicità.

Nel caso specifico, il giudice d'appello ha argomentato il rigetto del motivo in base alla assenza di elementi favorevoli di valutazione, in linea quindi con l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), nel caso di specie peraltro non sussistente. 1.4 Infine, il quarto ed ultimo motivo è carente di interesse e comunque non consentito.

Sotto quest'ultimo aspetto, il motivo non risulta formulato in atto di appello, circostanza da cui discende l'interruzione della catena devolutiva, in spregio dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello.

Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Inoltre, come detto, v'è carenza di interesse, poiché già in primo grado è stata riconosciuta la sussistenza, in relazione al reato di rapina, di quattro circostanze aggravanti tra quelle previste dall'art. 628, comma 3, cod. pen., collocate nei numeri 1, 2 e 3-bis della disposizione, con la conseguenza che, anche ad accettare il ragionamento difensivo, permane comunque una pluralità di aggravanti che comportano l'applicazione dell'aumento previsto dal comma 4 della norma incriminatrice.

2. Per le ragioni suddette, il ricorso va dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. m m n 61 P.Q.M. 2ffl >> cnO Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto e inammissibilità nel resto; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza resa in data 21 Marzo 2023 dal giudice per l'udienza preliminare di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per una rapina ai danni del gestore di un distributore, per le lesioni in tale occasione provocate alla vittima, per due ricettazioni di targhe di vetture oggetto di furto, per detenzione di attrezzi atti allo scasso e per quattro episodi di furto aggravato. 2. Con ricorso in Cassazione la difesa dell'imputato, rinunciando a formulare questione attinenti alla affermazione di responsabilità penale in relazione ad alcuno dei reati, deduce i seguenti motivi.2.1 Con il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione di legge nonché vizio motivazionale in relazione all'art. 628 comma 3, n. 3-bis cod. pen. in relazione agli artt. 628 primo comma e 624-bis cod. pen., lamenta l'applicazione, da parte del primo giudice e la conferma, da parte della corte d'appello, della circostanza aggravante della commissione della rapina in privata dimora della vittima, dovendosi escludere tale qualifica in relazione al distributore di carburante. Si evidenzia che la valutazione effettuata dal giudice d'appello, in replica al quarto motivo di gravame, si fonda su una giurisprudenza obsoleta che non considera l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite n.31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01 il quale, con orientamento restrittivo, ha circoscritto l'applicazione dell'aggravante a luoghi in cui la privacy si esprima in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne, in maniera stabile e senza possibilità di accesso ad opera di terzi senza il consenso del titolare. Si tratta di caratteristiche che, all'evidenza, il distributore di carburante ed i locali di servizio dello stesso non possiedono. 2.2 Anche il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione all'art.529 cod. proc. pen., nonché vizio motivazionale (art.606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen.). In relazione all'episodio contestato in uno dei capi di imputazione (il n.12) si ribadisce il motivo di gravame già formulato con l'atto d'appello e disatteso dalla Corte palermitana. Si deduce la mancanza di querela in relazione al furto aggravato ai danni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. giacché il verbale del 28 dicembre 2021 di denuncia orale resa dall'amministratore della società ([OSCURATO:PERSONA]Agati) non manifesta alcuna volontà di querelare. 2.3 Il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale (art. 606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) per il diniego delle attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio. In relazione al primo aspetto, attinente alle invocate circostanze, si deduce la mancata considerazione della confessione resa dall'imputato all'udienza 21 marzo 2023. 2.4 II quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 628 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità motivazionale (art.606 lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) in tema di trattamento sanzionatorio e degli aumentíVa-pplicati. Oltre a lamentare l'eccessività tanto in relazione alla pena base che agli aumenti per i reati satellite, la difesa deduce l'erroneità del calcolo della pena per la rapina aggravata, che ha conteggiato, ai fini dell'applicazione della forbice edittale prevista dal comma 4 dell'art.628 cod. pen., due delle circostanze previste dal numero 3 del comma precedente, con duplicazione sanzionatoria. 3. Con memoria inviata per mail, il difensore dell'imputato ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento della sentenza di appello, richiamandosi, in subordine, alle conclusioni formulate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo, inammissibile fin dal grado di appello per genericità, va dichiarato tale in questa sede, a dispetto della risposta nel merito fornita dalla Corte d'appello. Infatti, in relazione alla rapina, l'aggravante indicata in imputazione (art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen.: "se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa") è in concreto contestata in relazione al secondo profilo (che indica il luogo atto ad ostacolare la difesa), non al primo (che evoca i luoghi dell'art.624-bis cod. pen. — 'privata dimora o luoghi dove si svolgono atti della vita privata'). Si legge, infatti, nell'elenco delle aggravanti posto alla fine dello specifico capo di imputazione (n.1): "- di aver commesso il fatto in circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa". A pg. 19 della sentenza di primo grado, il giudice dimostra di aver correttamente inteso i termini della contestazione, fornendo una motivazione diretta ad illustrare le ragioni per cui le condizioni di luogo e, soprattutto, di tempo, fossero tali da rendere più difficile la difesa del sito, isolato in ora notturna. L'atto di appello, tuttavia, è stato incentrato sulla prima parte della aggravante, contestandosi che un distributore di carburante possa essere considerato un luogo ove si svolgono atti della vita privata. Per tale ragione, il motivo d'appello, che non si confrontava con la motivazione della sentenza di primo grado (e nemmeno con l'imputazione, in verità) era inevitabilmente privo dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è indubbio che un motivo che non si confronti minimamente con quanto statuito nella sentenza, al punto da fraintendere l'oggetto della contestazione, risulti aspecifico e solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Ciò premesso, occorre ricordare in proposito un principio costantemente ribadito da questa Corte di legittimità: l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità del motivo può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, Rv. 271193 - 01), non essendo ostativo a tale soluzione il fatto che la Corte d'appello abbia dato risposta al motivo inammissibile ab origine. Infatti, in tale caso, v'è carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso per Cassazione non potrebbe comunque sortire esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato: a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'atto di denuncia in termini di querela, ad essere determinante nel caso concreto nel senso di escludere la improcedibilità, è la costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pg.100 della sentenza di primo grado) avvenuta in udienza preliminare il 13 dicembre 2022, all'indomani del mutamento del regime di perseguibilità del reato, così come contestato. Va applicato allora il principio enucleato (inter alla) da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019,[OSCURATO:PERSONA],Rv. 277432 - 01, nel senso dell'equipollenza tra querela e costituzione di parte civile, in caso di passaggio dal regime ufficioso a quello ad iniziativa di parte. 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la motivazione sulla applicazione delle circostanze, come ogni aspetto attinente al trattamento sanzionatorio, dalla determinazione della misura della pena, alla comparazione delle circostanze, recidiva inclusa, dal riconoscimento della continuazione tra reati al riconoscimento di eventuali benefici, costituisce dominio riservato al giudice di merito, la cui motivazione sul punto è insindacabile, quando venga espressa senza contraddizioni e manifeste illogicità. Nel caso specifico, il giudice d'appello ha argomentato il rigetto del motivo in base alla assenza di elementi favorevoli di valutazione, in linea quindi con l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), nel caso di specie peraltro non sussistente. 1.4 Infine, il quarto ed ultimo motivo è carente di interesse e comunque non consentito. Sotto quest'ultimo aspetto, il motivo non risulta formulato in atto di appello, circostanza da cui discende l'interruzione della catena devolutiva, in spregio dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Inoltre, come detto, v'è carenza di interesse, poiché già in primo grado è stata riconosciuta la sussistenza, in relazione al reato di rapina, di quattro circostanze aggravanti tra quelle previste dall'art. 628, comma 3, cod. pen., collocate nei numeri 1, 2 e 3-bis della disposizione, con la conseguenza che, anche ad accettare il ragionamento difensivo, permane comunque una pluralità di aggravanti che comportano l'applicazione dell'aumento previsto dal comma 4 della norma incriminatrice. 2. Per le ragioni suddette, il ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. m m n 61 P.Q.M. 2ffl >> cnO Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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