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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07925/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4664/2016R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 3377/2015, depositata il 16 luglio 2015 ; Tributi –estinzione- Definizione agevolata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione svoltanella pubblica udienza del 1 9 marzo 202 5 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere; uditi per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su sette motivi, nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate, che ha resist ito con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, ne aveva rigettato l’appello avverso la prima decisione, anch’essa sfavorevole.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere allegando comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle entrate la quale d à atto dell’avvenuta definizione da parte del contribuente dei carichi di ruolo legati all’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

Memoria di analogo contenuto con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata depositata dal difensore del ricorrente.

Considerato che: entrambe le parti, rappresentando e allegando l’avvenuta integrale definizione da parte del contribuente, oggi ricorrente, dei carichi di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 ruolo conseguenti all’avviso di accertamento oggetto del giudizio, hanno palesato il loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio e chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere.

Le spese rimangono a carico di chi le ha sopportate.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe cessata la materia del contendere.

Spese a carico di chi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4664/2016R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 3377/2015, depositata il 16 luglio 2015 ; Tributi –estinzione- Definizione agevolata Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione svoltanella pubblica udienza del 1 9 marzo 202 5 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere; uditi per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su sette motivi, nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate, che ha resist ito con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, ne aveva rigettato l’appello avverso la prima decisione, anch’essa sfavorevole. Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere allegando comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle entrate la quale d à atto dell’avvenuta definizione da parte del contribuente dei carichi di ruolo legati all’avviso di accertamento oggetto di impugnazione. Memoria di analogo contenuto con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata depositata dal difensore del ricorrente. Considerato che: entrambe le parti, rappresentando e allegando l’avvenuta integrale definizione da parte del contribuente, oggi ricorrente, dei carichi di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 ruolo conseguenti all’avviso di accertamento oggetto del giudizio, hanno palesato il loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio e chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere. Le spese rimangono a carico di chi le ha sopportate. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioe cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi