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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 11494/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3622-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -2- -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 122/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina il Comune di Cori affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 60.255,00 a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in favore del convenuto in alcuni giudizi dinanzi al giudice amministrativo, nonché per lo svolgimento di attività stragiudiziale.

Nella resistenza del convenuto, disposta la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca sindaco del Comune, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1163/2016 accoglieva in parte la domanda attorea, liquidando la somma di € 27.824,04.

Riteneva che non potesse essere riconosciuto alcun compenso per l’attività stragiudiziale, trattandosi di prestazione resa in funzione del medesimo giudizio nel quale aveva assistito il Comune, essendo quindi assorbita in quella giudiziale.

Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -3- In relazione al compenso per l’appello avverso la sentenza del Tar, il Tribunale escludeva il diritto per la redazione di una memoria, in quanto non risultava versata in atti.

Inoltre, riduceva gli importi liquidati rispetto a quanto richiesto, in considerazione del valore e dell’importanza degli affari trattati, e ciò anche in relazione al giudizio di impugnazione dell’ordinanza cautelare del Tar.Quanto, poi, al regolamento di competenza, negava il diritto al compenso per la ricerca di documenti nonché quello per la discussione orale, riducendo in ogni caso gli importi dovuti.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito il Comune di Cori e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 122 del 9 gennaio 2018, ha rigettato l’appello.

Quanto ai motivi di impugnazione che investivano la liquidazione dei compensi per i tre giudizi, la sentenza, richiamato il contenuto della decisione di primo grado, reputava che gli stessi fossero inammissibili in quanto del tutto generici, con la sola eccezione della censura che investiva la mancata liquidazione del compenso per il deposito della memoria, censura che però era stata irritualmente avanzata, non avendo l’appellante individuato il documento di cui non si sarebbe tenuto conto in prime cure.

In merito all’attività stragiudiziale, il motivo, sebbene ammissibile, era però infondato.

Infatti, si trattava di attività prodromica alla difesa in giudizio la quale era stata correttamente assorbita, quanto alla Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -4- remunerazione, nel compenso liquidato per l’attività giudiziale.

Inoltre, a voler reputare che si tratti di un incarico autonomo rispetto a quelli afferenti alla difesa in giudizio, tale contratto non risultava formato nel rispetto dei requisiti di legge che impongono l’adozione della forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, essendo il contratto affetto da nullità, nulla poteva essere richiesto a tale titolo.

Era altresì disatteso il motivo di appello che investiva la condanna al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, avendo il Tribunale fatto applicazione del principio di soccombenza, essendo invece inammissibile la censura che investiva l’eccessiva liquidazione del loro importo, non avendo la parte appellante specificamente allegato la violazione dei massimi tariffari.

Infine, poneva le spese del giudizio di appello a carico dell’appellante ed in favore di entrambi gli appellati.

2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di nove motivi.

Il Comune di Cori resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase.

Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 3.Il primo motivo di ricorso denuncia l’omessa motivazione e la conseguente nullità della sentenza, non avendo il giudice esposto le ragioni della propria decisione.

Il motivo è infondato, in quanto il contenuto della decisione impugnata risulta ampiamente satisfattivo del cd. minimo Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -5- costituzionale della motivazione, come delineato da Cass.

S.U. n. 8053/2014.

La sentenza, infatti, dopo avere enunciato la regola di specificità del motivo di appello, ha fedelmente riportato in motivazione il contenuto della sentenza di primo grado per l’intera pag. 4, rilevando poi alla successiva pag. 5 come, a fronte del tenore della decisione impugnata, le critiche mosse con i motivi di appello, quanto alla liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale, fossero del tutto generiche, fatta salva la valutazione di ammissibilità di alcune censure, come quella relativa al mancato riconoscimento del compenso per una memoria, e quella relativa alla debenza del compenso per l’attività stragiudiziale, alla quale ha fatto seguire la compiuta esposizione delle ragioni che determinavano la loro infondatezza nel merito. 4.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.2233 c.c., in quanto la Corte d’Appello ha omesso di determinare il quantum della pretesa attraverso un’analitica ricostruzione del credito vantato, senza specificare l’importo dovuto a titolo di onorari, diritti e spese vive.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’omessa determinazione del quantum ha eluso il dovere del giudice di pronunciarsi sulla domanda proposta.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili in quanto non si confrontano con il reale contenuto della decisione impugnata.

Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -6- A tal fine rileva la circostanza che la determinazione del quantum spettante al ricorrente, sia pure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, è stata operata dal Tribunale, che ha, come si rileva dalla lettura della motivazione riportata anche nella sentenza di appello, provveduto a negare il diritto per alcune attività ed a ridurre la misura dei compensi, in relazione alla natura ed al valore della controversia trattata.

Orbene, in relazione ai compensi per l’attività giudiziaria, la Corte d’Appello ha in via del tutto preliminare ed assorbente ritenuto che i motivi di appello fossero inammissibili, il che precludeva il riesame nel merito circa la correttezza dei criteri di liquidazione seguiti in primo grado, essendo quindi rimasta ferma la liquidazione operata dal Tribunale, mentre quanto all’attività stragiudiziale ha evidenziato le ragioni in base alle quali nulla poteva essere preteso.

La risposta offerta dal giudice di appello, ancorché in gran parte determinata dal riscontro di un vizio di natura processuale che era impediente l‘esame nel merito delle doglianze dell’appellante, ha però riguardato l’intera materia del contendere devoluta alla decisione giurisdizionale, dovendosi quindi escludere che vi sia stata violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c., ed essendosi tenuta ferma la liquidazione come operata in primo grado, sebbene in misura riduttiva rispetto alle pretese del ricorrente.

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 29 della legge n. 794/1942 nonché degli artt. 50 bis e quater c.p.c.

Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -7- Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta del fatto che il giudizio rientrava nell’ambito di applicazione del menzionato art. 29, il che avrebbe dovuto imporre una decisione da parte del Tribunale in composizione collegiale.

Ciò ha quindi determinato la nullità della sentenza di primo grado per la violazione dell’art. 50 quater c.p.c., non potendosi nemmeno trascurare il fatto che, anche a voler reputare corretta la decisione in composizione monocratica, gli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942 devolvono la competenza a decidere al capo dell’ufficio, mentre nella specie la decisione è stata adottata da chi non ricopriva tale incarico.

Il motivo è inammissibile.

E’ stato, infatti, affermato che la controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale e che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione (Cass. n. n. 24754 del 03/10/2019; conf. sulla conversone del vizio in motivo di impugnazione, Cass. n. 16186/2018).

Poiché il ricorrente individua un vizio della sentenza di primo grado, lo stesso, in applicazione della regola posta dall’art.161 co. 1 c.p.c., avrebbe dovuto essere denunciato con uno Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -8- specifico motivo di appello, che il ricorrente non riferisce di avere proposto né risulta essere stata avanzato dalla lettura della sentenza di appello.

Ne consegue che è inammissibile, in quanto tardiva, la deduzione solo in sede di legittimità del vizio di erronea composizione del giudice di cui sarebbe affetta la decisione di primo grado.

La deduzione è in ogni caso infondata nel merito.

Come evidenziato, la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è correlata allo svolgimento di attività giudiziale resa dinanzi al giudice amministrativo nonché ad attività stragiudiziale, asseritamente autonoma rispetto alla prima.

Questa Corte ha affermato che l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che oggi regola dal punto di vista processuale le controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942), che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, può trovare applicazione per le sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali (Cass.

S.U. n. 25938 del 16/10/2018; Cass. n. 14394/2004, secondo cui la speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle competenze di avvocato e procuratore si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile, e non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, caso nel quale la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -9- civile; conf.

Cass. n. 18070/2013; Cass. n. 34501/2022; Cass.n. 24481/2022).

Attesa l’inapplicabilità del procedimento speciale di cui all’art. 14 citato, ne consegue che la causa è stata correttamente decisa dal Tribunale in composizione monocratica, non potendo invocarsi le previsioni derogatorie, anche in punto di composizione dell’ufficio giudicante, dettate dalle norme invece riservata alla sola liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali civili.

6. Il quinto motivo di ricorso denuncia un generico difetto di motivazione, nella parte in cui il giudice di appello ha avallato la liquidazione delle competenze operata dal Tribunale, in misura riduttiva rispetto alla richiesta del professionista ed in assenza di una contestazione specifica da parte del Comune.

Il motivo è inammissibile, oltre che per la mancata formulazione della censura con riferimento alla puntuale individuazione di uno dei vizi di cui all’art. 360 co. 1 c.p.c., alla luce di quanto già rilevato in occasione della disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Il giudice di appello ha ritenuto in limineinammissibili i motivi di appello che investivano la quantificazione dei compensi per le attività giudiziali svolte dal ricorrente, ed ha quindi ritenuto precluso l’esame nel merito delle doglianze, stante l’inammissibilità in parte qua del gravame.

Trattasi, quindi, di pronuncia in rito affermativa dell’esistenza di una causa impediente l’esame nel merito del gravame, non potendosi quindi addebitare, in assenza di una censura che Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -10- investa specificamente la correttezza della soluzione in merito all’applicazione dell’art. 342 c.p.c., il vizio di omessa motivazione da parte del giudice di appello in ordine alla valutazione nel merito della debenza delle somme richieste. 7.Il sesto motivo di ricorso denuncia il difetto di motivazione, in quanto la Corte d’Appello non si è avveduta che il ricorrente aveva avanzato due ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato per conto del Comune, avendo poi apoditticamente ridotto l’onorario, ritenendo che le questioni trattate fossero di limitati valore e rilevanza.

Inoltre, quanto al compenso richiesto per l’attività stragiudiziale, si sostiene che fosse stato redatto un parere pro veritate, essendo quindi del tutto ingiustificata la soluzione di negare ogni remunerazione per l’attività svolta.

Il settimo motivo denuncia l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che l’attività di assistenza e consulenza stragiudiziale fosse prodromica alla difesa in giudizio dell’ente, affermando poi, sempre erroneamente, che il relativo contratto fosse nullo per vizio di forma.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi.

In primo luogo, è inammissibile il sesto motivo, per le medesime ragioni evidenziate al fine di sorreggere l’analoga conclusione quanto al quinto motivo, non avendo il ricorrente formulato la propria censura mediante l’inquadramento in uno dei vizi specifici che a mente dell’art. 360 co. 1 c.p.c., Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -11- consentono di denunciare in cassazione l’asserito errore commesso dal giudice di merito, palesandosi del tutto inidoneo a garantire la specificità del motivo il generico richiamo ad un difetto di motivazione.

E’ altresì inammissibile quanto alla denuncia che investe la determinazione dei compensi per l’attività giudiziale, perché nuovamente non si confronta con il tenore della sentenza di appello che in parte qua è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità dei corrispondenti motivi di appello per la loro genericità, di tal che è stata tenuta ferma la liquidazione operata in primo grado, in assenza di censure che consentissero per la loro formulazione una diversa determinazione ad opera della Corte d’Appello.

Quanto, invece, al compenso per l’attività stragiudiziale, la sentenza impugnata, pur reputando ammissibile il motivo di appello, ha però ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata per una duplice ratio.

In primo luogo, ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che quella svolta non avesse un carattere di autonomia ma fosse prodromica e strettamente connessa all’incarico giudiziale, e quindi destinata a trovare il proprio corrispettivo nella liquidazione degli onorari per l’attività giudiziale.

In secondo luogo, ha osservato che, anche a voler superare il primo profilo, proprio l’autonomia dell’incarico, e l’impossibilità di ritenere il medesimo validamente conferito con il rilascio della procura alle liti, imponeva che lo stesso incarico dovesse Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -12- essere assegnato in forma scritta, come previsto dalle norme di contabilità pubblica.

Rileva la Corte che le critiche del ricorrente non sono idonee a sovvertire la prima ratio della Corte d’Appello.

A tal fine deve richiamarsi il principio costantemente seguito da questa Corte secondo cui ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente; Cass. n. 28855/2021; conf.

Cass. n. 24682/2017; Cass.

S.U. n. 17357/2009).

Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -13- I giudici di merito, con valutazione in fatto, hanno ritenuto che quella svolta fosse un’attività compiuta in relazione al medesimo giudizio nel quale il Lorusso aveva assunto la difesa dell’ente, ritenendo che si trattasse di un incarico di analisi preliminare, poi sfociato nell’incarico giudiziale, il cui compenso era destinato ad essere assorbito nel compenso dovuto per il secondo (così il Tribunale, con motivazione condivisa dal giudice di appello).

Come detto, trattasi di valutazione di merito che non risulta adeguatamente censurata dal ricorrente che si limita apoditticamente a sostenerne l’autonomia, in contrasto peraltro con le stesse indicazioni fornite nel motivo, dalle quali si evince che il parere faceva riferimento proprio alla richiesta di sospensiva dell’atto impugnato da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tar, giudizio patrocinato dal ricorrente quanto all’impugnativa dell’ordinanza cautelare ed al merito dinanzi al Consiglio di Stato, che costituisce proprio l’oggetto della richiesta d liquidazione dei compensi per attività giudiziale (con la riproduzione quasi identica delle argomentazioni poi spese in sede giudiziale come da confronto tra pag. 21 e 27 del ricorso).

L’inidoneità della critica del ricorrente a confutare la correttezza della prima ratio posta a sostegno del rigetto della domanda di pagamento in parte qua, implica poi evidentemente l’inammissibilità della critica mossa avverso la valutazione di nullità dell’incarico di consulenza stragiudiziale, trattandosi di una ratio autonoma che, ove anche risultante Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -14- erronea, non priverebbe la sentenza di una sua giustificazione per effetto della prima ratio.

8. Il settimo mo tivo denuncia il difetto di motivazione per avere disposto la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del doppio grado in favore del terzo chiamato.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni che hanno visto dichiarata l’inammissibilità dei motivi precedenti formulati con analoga tecnica redazionale quanto alla formulazione della sua rubrica.

In ogni caso si palesa infondato, avendo la Corte d’appello ritenuto di confermare la statuizione sul punto resa dal Tribunale facendo applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., e risolvendosi la censura in una sollecitazione ad operare una compensazione delle spese, il cui mancato esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, una volta che non sia contestato l’esito della lite in punto di soccombenza (Cass. n. 11329/2019; Cass.

S.U. n. 14989/2005).

Analoghe considerazioni valgono per disattendere l’ottavo motivo di ricorso con cui si addebita ai giudici di merito (ma più specificamente ai giudici di primo grado) di aver condannato il ricorrente al rimborso del spese in favore del terzo chiamato, ignorando che la chiamata del terzo era stata indotta dalle difese del Comune, in quanto si tratta di condanna scaturente dalla piana applicazione del principio di soccombenza che prevale anche nel caso di chiamata in causa del terzo, essendosi affermato che le spese sostenute dal Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -15- terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando anche che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (Cass. n. 7674/2008; Cass. n. 23552/2011; Cass. n. 2492/2016).

Pur a fonte delle difese del Comune, il ricorrente ha autonomamente deciso di evocare in giudizio anche l’ex sindaco di Cori, risultando però soccombente, rispetto a questi e dovendosi quindi fare carico delle spese di lite. 9.Il nono motivo denuncia il difetto di motivazione in quanto ha errato il giudice di appello a confermare la condanna alle spese di lite in favore del terzo chiamato per un importo eccessivo.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, per la sua formulazione, con il mancato riferimento ad uno dei vizi specifici di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

In secondo luogo, perché non si avvede che analogo motivo di appello è stato ritenuto inammissibile dal giudice del gravame, che ne ha evidenziato il difetto di specificità, essendo mancata la puntuale allegazione della violazione, per effetto della liquidazione delle spese operata dal Tribunale, dei minimi ovvero dei massimi tariffari, così che occorreva, per poter riproporre la questione, preliminarmente aggredire la statuizione di inammissibilità del motivo di appello.

Ric. 2018 n. 03622 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -16- In terzo luogo, perché, anche a voler superare tale profilo impediente, lo stesso motivo di ricorso sconta la genericità già ravvisata nel motivo di appello, limitandosi solo a dedurre un’eccessiva sproporzione nella liquidazione delle spese, ma senza allegare una puntuale violazione dei massimi tariffari. 10.Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nulla dovendosi disporre quanto alla parte rimasta intimata in questa fase.

12. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui €

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3622-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -2- -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 122/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina il Comune di Cori affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 60.255,00 a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in favore del convenuto in alcuni giudizi dinanzi al giudice amministrativo, nonché per lo svolgimento di attività stragiudiziale. Nella resistenza del convenuto, disposta la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca sindaco del Comune, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1163/2016 accoglieva in parte la domanda attorea, liquidando la somma di € 27.824,04. Riteneva che non potesse essere riconosciuto alcun compenso per l’attività stragiudiziale, trattandosi di prestazione resa in funzione del medesimo giudizio nel quale aveva assistito il Comune, essendo quindi assorbita in quella giudiziale. Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -3- In relazione al compenso per l’appello avverso la sentenza del Tar, il Tribunale escludeva il diritto per la redazione di una memoria, in quanto non risultava versata in atti. Inoltre, riduceva gli importi liquidati rispetto a quanto richiesto, in considerazione del valore e dell’importanza degli affari trattati, e ciò anche in relazione al giudizio di impugnazione dell’ordinanza cautelare del Tar.Quanto, poi, al regolamento di competenza, negava il diritto al compenso per la ricerca di documenti nonché quello per la discussione orale, riducendo in ogni caso gli importi dovuti. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito il Comune di Cori e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 122 del 9 gennaio 2018, ha rigettato l’appello. Quanto ai motivi di impugnazione che investivano la liquidazione dei compensi per i tre giudizi, la sentenza, richiamato il contenuto della decisione di primo grado, reputava che gli stessi fossero inammissibili in quanto del tutto generici, con la sola eccezione della censura che investiva la mancata liquidazione del compenso per il deposito della memoria, censura che però era stata irritualmente avanzata, non avendo l’appellante individuato il documento di cui non si sarebbe tenuto conto in prime cure. In merito all’attività stragiudiziale, il motivo, sebbene ammissibile, era però infondato. Infatti, si trattava di attività prodromica alla difesa in giudizio la quale era stata correttamente assorbita, quanto alla Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -4- remunerazione, nel compenso liquidato per l’attività giudiziale. Inoltre, a voler reputare che si tratti di un incarico autonomo rispetto a quelli afferenti alla difesa in giudizio, tale contratto non risultava formato nel rispetto dei requisiti di legge che impongono l’adozione della forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, essendo il contratto affetto da nullità, nulla poteva essere richiesto a tale titolo. Era altresì disatteso il motivo di appello che investiva la condanna al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, avendo il Tribunale fatto applicazione del principio di soccombenza, essendo invece inammissibile la censura che investiva l’eccessiva liquidazione del loro importo, non avendo la parte appellante specificamente allegato la violazione dei massimi tariffari. Infine, poneva le spese del giudizio di appello a carico dell’appellante ed in favore di entrambi gli appellati. 2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di nove motivi. Il Comune di Cori resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. 3.Il primo motivo di ricorso denuncia l’omessa motivazione e la conseguente nullità della sentenza, non avendo il giudice esposto le ragioni della propria decisione. Il motivo è infondato, in quanto il contenuto della decisione impugnata risulta ampiamente satisfattivo del cd. minimo Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -5- costituzionale della motivazione, come delineato da Cass. S.U. n. 8053/2014. La sentenza, infatti, dopo avere enunciato la regola di specificità del motivo di appello, ha fedelmente riportato in motivazione il contenuto della sentenza di primo grado per l’intera pag. 4, rilevando poi alla successiva pag. 5 come, a fronte del tenore della decisione impugnata, le critiche mosse con i motivi di appello, quanto alla liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale, fossero del tutto generiche, fatta salva la valutazione di ammissibilità di alcune censure, come quella relativa al mancato riconoscimento del compenso per una memoria, e quella relativa alla debenza del compenso per l’attività stragiudiziale, alla quale ha fatto seguire la compiuta esposizione delle ragioni che determinavano la loro infondatezza nel merito. 4.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.2233 c.c., in quanto la Corte d’Appello ha omesso di determinare il quantum della pretesa attraverso un’analitica ricostruzione del credito vantato, senza specificare l’importo dovuto a titolo di onorari, diritti e spese vive. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’omessa determinazione del quantum ha eluso il dovere del giudice di pronunciarsi sulla domanda proposta. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili in quanto non si confrontano con il reale contenuto della decisione impugnata. Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -6- A tal fine rileva la circostanza che la determinazione del quantum spettante al ricorrente, sia pure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, è stata operata dal Tribunale, che ha, come si rileva dalla lettura della motivazione riportata anche nella sentenza di appello, provveduto a negare il diritto per alcune attività ed a ridurre la misura dei compensi, in relazione alla natura ed al valore della controversia trattata. Orbene, in relazione ai compensi per l’attività giudiziaria, la Corte d’Appello ha in via del tutto preliminare ed assorbente ritenuto che i motivi di appello fossero inammissibili, il che precludeva il riesame nel merito circa la correttezza dei criteri di liquidazione seguiti in primo grado, essendo quindi rimasta ferma la liquidazione operata dal Tribunale, mentre quanto all’attività stragiudiziale ha evidenziato le ragioni in base alle quali nulla poteva essere preteso. La risposta offerta dal giudice di appello, ancorché in gran parte determinata dal riscontro di un vizio di natura processuale che era impediente l‘esame nel merito delle doglianze dell’appellante, ha però riguardato l’intera materia del contendere devoluta alla decisione giurisdizionale, dovendosi quindi escludere che vi sia stata violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c., ed essendosi tenuta ferma la liquidazione come operata in primo grado, sebbene in misura riduttiva rispetto alle pretese del ricorrente. 5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 29 della legge n. 794/1942 nonché degli artt. 50 bis e quater c.p.c. Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -7- Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta del fatto che il giudizio rientrava nell’ambito di applicazione del menzionato art. 29, il che avrebbe dovuto imporre una decisione da parte del Tribunale in composizione collegiale. Ciò ha quindi determinato la nullità della sentenza di primo grado per la violazione dell’art. 50 quater c.p.c., non potendosi nemmeno trascurare il fatto che, anche a voler reputare corretta la decisione in composizione monocratica, gli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942 devolvono la competenza a decidere al capo dell’ufficio, mentre nella specie la decisione è stata adottata da chi non ricopriva tale incarico. Il motivo è inammissibile. E’ stato, infatti, affermato che la controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, è soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale e che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione (Cass. n. n. 24754 del 03/10/2019; conf. sulla conversone del vizio in motivo di impugnazione, Cass. n. 16186/2018). Poiché il ricorrente individua un vizio della sentenza di primo grado, lo stesso, in applicazione della regola posta dall’art.161 co. 1 c.p.c., avrebbe dovuto essere denunciato con uno Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -8- specifico motivo di appello, che il ricorrente non riferisce di avere proposto né risulta essere stata avanzato dalla lettura della sentenza di appello. Ne consegue che è inammissibile, in quanto tardiva, la deduzione solo in sede di legittimità del vizio di erronea composizione del giudice di cui sarebbe affetta la decisione di primo grado. La deduzione è in ogni caso infondata nel merito. Come evidenziato, la richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è correlata allo svolgimento di attività giudiziale resa dinanzi al giudice amministrativo nonché ad attività stragiudiziale, asseritamente autonoma rispetto alla prima. Questa Corte ha affermato che l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che oggi regola dal punto di vista processuale le controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942), che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, può trovare applicazione per le sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali (Cass. S.U. n. 25938 del 16/10/2018; Cass. n. 14394/2004, secondo cui la speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle competenze di avvocato e procuratore si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile, e non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, caso nel quale la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -9- civile; conf. Cass. n. 18070/2013; Cass. n. 34501/2022; Cass.n. 24481/2022). Attesa l’inapplicabilità del procedimento speciale di cui all’art. 14 citato, ne consegue che la causa è stata correttamente decisa dal Tribunale in composizione monocratica, non potendo invocarsi le previsioni derogatorie, anche in punto di composizione dell’ufficio giudicante, dettate dalle norme invece riservata alla sola liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali civili. 6. Il quinto motivo di ricorso denuncia un generico difetto di motivazione, nella parte in cui il giudice di appello ha avallato la liquidazione delle competenze operata dal Tribunale, in misura riduttiva rispetto alla richiesta del professionista ed in assenza di una contestazione specifica da parte del Comune. Il motivo è inammissibile, oltre che per la mancata formulazione della censura con riferimento alla puntuale individuazione di uno dei vizi di cui all’art. 360 co. 1 c.p.c., alla luce di quanto già rilevato in occasione della disamina del secondo e del terzo motivo di ricorso. Il giudice di appello ha ritenuto in limineinammissibili i motivi di appello che investivano la quantificazione dei compensi per le attività giudiziali svolte dal ricorrente, ed ha quindi ritenuto precluso l’esame nel merito delle doglianze, stante l’inammissibilità in parte qua del gravame. Trattasi, quindi, di pronuncia in rito affermativa dell’esistenza di una causa impediente l’esame nel merito del gravame, non potendosi quindi addebitare, in assenza di una censura che Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -10- investa specificamente la correttezza della soluzione in merito all’applicazione dell’art. 342 c.p.c., il vizio di omessa motivazione da parte del giudice di appello in ordine alla valutazione nel merito della debenza delle somme richieste. 7.Il sesto motivo di ricorso denuncia il difetto di motivazione, in quanto la Corte d’Appello non si è avveduta che il ricorrente aveva avanzato due ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato per conto del Comune, avendo poi apoditticamente ridotto l’onorario, ritenendo che le questioni trattate fossero di limitati valore e rilevanza. Inoltre, quanto al compenso richiesto per l’attività stragiudiziale, si sostiene che fosse stato redatto un parere pro veritate, essendo quindi del tutto ingiustificata la soluzione di negare ogni remunerazione per l’attività svolta. Il settimo motivo denuncia l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che l’attività di assistenza e consulenza stragiudiziale fosse prodromica alla difesa in giudizio dell’ente, affermando poi, sempre erroneamente, che il relativo contratto fosse nullo per vizio di forma. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi. In primo luogo, è inammissibile il sesto motivo, per le medesime ragioni evidenziate al fine di sorreggere l’analoga conclusione quanto al quinto motivo, non avendo il ricorrente formulato la propria censura mediante l’inquadramento in uno dei vizi specifici che a mente dell’art. 360 co. 1 c.p.c., Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -11- consentono di denunciare in cassazione l’asserito errore commesso dal giudice di merito, palesandosi del tutto inidoneo a garantire la specificità del motivo il generico richiamo ad un difetto di motivazione. E’ altresì inammissibile quanto alla denuncia che investe la determinazione dei compensi per l’attività giudiziale, perché nuovamente non si confronta con il tenore della sentenza di appello che in parte qua è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità dei corrispondenti motivi di appello per la loro genericità, di tal che è stata tenuta ferma la liquidazione operata in primo grado, in assenza di censure che consentissero per la loro formulazione una diversa determinazione ad opera della Corte d’Appello. Quanto, invece, al compenso per l’attività stragiudiziale, la sentenza impugnata, pur reputando ammissibile il motivo di appello, ha però ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata per una duplice ratio. In primo luogo, ha ritenuto, conformemente al Tribunale, che quella svolta non avesse un carattere di autonomia ma fosse prodromica e strettamente connessa all’incarico giudiziale, e quindi destinata a trovare il proprio corrispettivo nella liquidazione degli onorari per l’attività giudiziale. In secondo luogo, ha osservato che, anche a voler superare il primo profilo, proprio l’autonomia dell’incarico, e l’impossibilità di ritenere il medesimo validamente conferito con il rilascio della procura alle liti, imponeva che lo stesso incarico dovesse Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -12- essere assegnato in forma scritta, come previsto dalle norme di contabilità pubblica. Rileva la Corte che le critiche del ricorrente non sono idonee a sovvertire la prima ratio della Corte d’Appello. A tal fine deve richiamarsi il principio costantemente seguito da questa Corte secondo cui ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente; Cass. n. 28855/2021; conf. Cass. n. 24682/2017; Cass. S.U. n. 17357/2009). Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -13- I giudici di merito, con valutazione in fatto, hanno ritenuto che quella svolta fosse un’attività compiuta in relazione al medesimo giudizio nel quale il Lorusso aveva assunto la difesa dell’ente, ritenendo che si trattasse di un incarico di analisi preliminare, poi sfociato nell’incarico giudiziale, il cui compenso era destinato ad essere assorbito nel compenso dovuto per il secondo (così il Tribunale, con motivazione condivisa dal giudice di appello). Come detto, trattasi di valutazione di merito che non risulta adeguatamente censurata dal ricorrente che si limita apoditticamente a sostenerne l’autonomia, in contrasto peraltro con le stesse indicazioni fornite nel motivo, dalle quali si evince che il parere faceva riferimento proprio alla richiesta di sospensiva dell’atto impugnato da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tar, giudizio patrocinato dal ricorrente quanto all’impugnativa dell’ordinanza cautelare ed al merito dinanzi al Consiglio di Stato, che costituisce proprio l’oggetto della richiesta d liquidazione dei compensi per attività giudiziale (con la riproduzione quasi identica delle argomentazioni poi spese in sede giudiziale come da confronto tra pag. 21 e 27 del ricorso). L’inidoneità della critica del ricorrente a confutare la correttezza della prima ratio posta a sostegno del rigetto della domanda di pagamento in parte qua, implica poi evidentemente l’inammissibilità della critica mossa avverso la valutazione di nullità dell’incarico di consulenza stragiudiziale, trattandosi di una ratio autonoma che, ove anche risultante Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -14- erronea, non priverebbe la sentenza di una sua giustificazione per effetto della prima ratio. 8. Il settimo mo tivo denuncia il difetto di motivazione per avere disposto la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del doppio grado in favore del terzo chiamato. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni che hanno visto dichiarata l’inammissibilità dei motivi precedenti formulati con analoga tecnica redazionale quanto alla formulazione della sua rubrica. In ogni caso si palesa infondato, avendo la Corte d’appello ritenuto di confermare la statuizione sul punto resa dal Tribunale facendo applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., e risolvendosi la censura in una sollecitazione ad operare una compensazione delle spese, il cui mancato esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, una volta che non sia contestato l’esito della lite in punto di soccombenza (Cass. n. 11329/2019; Cass. S.U. n. 14989/2005). Analoghe considerazioni valgono per disattendere l’ottavo motivo di ricorso con cui si addebita ai giudici di merito (ma più specificamente ai giudici di primo grado) di aver condannato il ricorrente al rimborso del spese in favore del terzo chiamato, ignorando che la chiamata del terzo era stata indotta dalle difese del Comune, in quanto si tratta di condanna scaturente dalla piana applicazione del principio di soccombenza che prevale anche nel caso di chiamata in causa del terzo, essendosi affermato che le spese sostenute dal Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -15- terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando anche che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (Cass. n. 7674/2008; Cass. n. 23552/2011; Cass. n. 2492/2016). Pur a fonte delle difese del Comune, il ricorrente ha autonomamente deciso di evocare in giudizio anche l’ex sindaco di Cori, risultando però soccombente, rispetto a questi e dovendosi quindi fare carico delle spese di lite. 9.Il nono motivo denuncia il difetto di motivazione in quanto ha errato il giudice di appello a confermare la condanna alle spese di lite in favore del terzo chiamato per un importo eccessivo. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, per la sua formulazione, con il mancato riferimento ad uno dei vizi specifici di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. In secondo luogo, perché non si avvede che analogo motivo di appello è stato ritenuto inammissibile dal giudice del gravame, che ne ha evidenziato il difetto di specificità, essendo mancata la puntuale allegazione della violazione, per effetto della liquidazione delle spese operata dal Tribunale, dei minimi ovvero dei massimi tariffari, così che occorreva, per poter riproporre la questione, preliminarmente aggredire la statuizione di inammissibilità del motivo di appello. Ric. 2018 n. 03622 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -16- In terzo luogo, perché, anche a voler superare tale profilo impediente, lo stesso motivo di ricorso sconta la genericità già ravvisata nel motivo di appello, limitandosi solo a dedurre un’eccessiva sproporzione nella liquidazione delle spese, ma senza allegare una puntuale violazione dei massimi tariffari. 10.Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nulla dovendosi disporre quanto alla parte rimasta intimata in questa fase. 12. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui €
Sentenza Cassazione n. 11494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris