CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordine di carcerazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] che censuravano l'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero per la condanna, divenuta definitiva per i delitti di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 e all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Tali reati erano stati contestati unitamente ad altri nel procedimento in cui la Corte di Cassazione aveva annullato parzialmente la sentenza di condanna della Corte di appello di Roma relativamente ad altro delitto ex art. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990. Secondo gli istanti, tra i reati per i quali era stato pronunciato l'annullamento con rinvio e quelli per i quali la sentenza di condanna era divenuta definitiva sussisteva una connessione essenziale che impediva l'esecuzione della pena per i secondi: ciò in quanto il delitto per il quale era stato pronunciato l'annullamento con rinvio era il più grave, mentre i due delitti per i quali la condanna era divenuta definitiva costituivano reati satellite; la Corte d'appello aveva errato nel calcolare la pena, individuando il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 come reato più grave. Secondo la Corte territoriale, l'istanza non teneva conto delle statuizioni irrevocabili: poiché la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza impugnata solo in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 112 cod. pen. e 80 d.P.R. 309 del 1990 in relazione al capo dl), il giudice del rinvio era vincolato sia al riconoscimento delle attenuanti generiche sia alla loro prevalenza su eventuali aggravanti. Pertanto, il delitto più grave non poteva che essere il delitto associativo; né l'irrogazione della pena di anni dieci di reclusione per tale delitto violava il divieto di reformatio in peius e, comunque, il trattamento sanzionatorio per tale reato era coperto da giudicato. In definitiva, in sede di rinvio la Corte avrebbe dovuto determinare l'aumento di pena da applicare per il reato satellite, non potendo, quindi, stravolgere la struttura del reato continuato ormai delineato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione. Il ricorrente richiama i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3423/21 e sostiene che la Corte territoriale non aveva compreso che l'annullamento con rinvio influiva inevitabilmente sulla determinazione della pena e sul relativo trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di Cassazione rimesso al giudice del rinvio tutti i punti relativi alla determinazione della pena. Risulta, quindi, ancora incerta l'individuazione del reato più grave, così come la determinazione della pena base e l'aumento per i reati satellite. Nel caso di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, cl.P.R. 309 del 1990, il reato più grave potrà essere individuato in quello per il quale è stato pronunciato l'annullamento, dovendo il giudice del rinvio tenere conto della pena stabilita in primo grado. L'individuazione del reato più grave deve essere compiuta in astratto, cosicché, nonostante la concessione delle attenuanti generiche, il giudice del rinvio avrebbe potuto individuarlo nel delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990 ancora sub iudice: manca, quindi, una pena certa, come richiesto dalla sentenza delle Sezioni Unite. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Marino era stato condannato per tre delitti in primo grado: art. 74 d.P.R. 309 del 1990, art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990; la Corte d'appello aveva escluso la recidiva contestata e aveva applicato le attenuanti generiche prevalenti sulle altre aggravanti, rideterminando la pena - fissata in primo grado in anni 13 di reclusione ed euro 50.000 di multa - in anni sette e mesi due di reclusione. Il delitto più grave era stato individuato in quello associativo (capo Al) per il quale la pena era stata determinata in anni dieci di reclusione; la pena era stata ridotta per l'applicazione delle attenuanti generiche ad anni sei e mesi otto di reclusione e aumentata ad anni sette e mesi due di reclusione per la continuazione per i due reati satellite. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti di cui agli artt. 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 e 112 cod. pen. contestate in relazione al capo Dl, rigettando nel resto il ricorso dell'imputato. 2. Le conseguenze di tale decisione sulla determinazione della pena che il giudice del rinvio dovrebbe effettuare sono evidenti. La Corte d'appello, pur ritenendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990 con riferimento al delitto di cui al capo Dl, aveva determinato la pena, adottando come pena base quella per il delitto associativo di cui al capo Al, ritenuto reato più grave e calcolando due aumenti di pari misura (mesi tre di reclusione) per la continuazione per i due delitti ex art. 73 dpr 309 del 1990, come conseguenza della decisione di concedere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Tale determinazione della pena non è stata oggetto di censura con ricorso per cassazione né da parte dell'imputato né da parte del Procuratore generale. Se, quindi, il giudice del rinvio riterrà sussistente l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990 e quella di cui all'art. 112 cod. pen. per il delitto sub DI non potrà che confermare la pena determinata dalla Corte d'appello nella prima sentenza; se, invece, riterrà insussistenti l'una o l'altra aggravante o entrambe potrà soltanto ridurre la misura dell'aumento per la continuazione calcolato nella prima sentenza di appello. 3. In definitiva, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la decisione del giudice del rinvio non può incidere sulla pena di ani sei e mesi otto di reclusione irrogata per il capo Al e per quella di mesi tre di reclusione irrogata, a titolo di aumento per la continuazione, per il capo El: il delitto associativo è stato definitivamente individuato come reato più grave tra quelli riuniti per continuazione e la pena base non è stata oggetto di censura, così come l'aumento per la continuazione per il reato El. Erroneamente il ricorrente sostiene che, in sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà individuare il reato più grave "in astratto": il principio, in caso di continuazione tra reati oggetto di condanna definitiva e reati ancora sub iudice è esattamente l'opposto ed è fissato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in base al quale "per l'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"; il giudice della cognizione che deve applicare l'aumento per la continuazione con un reato definitivamente giudicato opera come giudice dell'esecuzione. Ricorre, quindi, una delle ipotesi espressamente contemplate dalla sentenza delle Sezioni Unite cui fa riferimento il ricorrente (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261): "quando la decisione sia passata in giudicato in ordine alla pena stabilita per il reato qualificato — irrevocabilmente — come violazione più grave nell'ambito del reato continuato (ed eventualmente anche per alcuni dei reati-satellite), l'annullamento con rinvio disposto per i reati posti in continuazione con esso non incide sull'immediata esecutività del giudicato parziale": la pena inflitta per i capi per i quali non viene pronunciato l'annullamento, infatti, è certa e completa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe