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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 18049/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18258/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO diTRIBUNALE CATANIA n. 4176/2021 depositata il 25/05/2021; lette le conclusioni ex art. 380-bis 1 c.p.c. del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. – il Tribunale di Catania , accogliendo parzialmente l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ammessa a llo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. per euro 623.798,00 in via chirografaria, ha riconosciuto la prededuzione limitatamente al credito di € 103.226,55 in quanto sorto dopo l’aperturadell’amministrazione straordinaria, mentre ha rigettato la domanda con riferimento al restante credito sorto nel corso dell’amministrazione giudiziaria disposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 34 d.lgs. n.159/2011, non ritenendo sussistere la cd. consecutiotra le due procedure; 2.– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ( violazione degli artt. 54, 61, comma 3, d.lgs. 159/2011; art. 52 d.lgs. 270/1999);

3. – l ’Amministrazione straordinaria intimata non ha svolto difese, mentre il PM ha concluso per il rigetto del ricorso;

4. – la ricorrente, con atto del 7 .5. 2025 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione e ne ha chiesto l’estinzione.

Considerato che

5. – sussistono i presupposti ex art. 390 e s. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudiziosenza pronuncia sulle spese;

6. –in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18258/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: pec [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO diTRIBUNALE CATANIA n. 4176/2021 depositata il 25/05/2021; lette le conclusioni ex art. 380-bis 1 c.p.c. del Pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. – il Tribunale di Catania , accogliendo parzialmente l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ammessa a llo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. per euro 623.798,00 in via chirografaria, ha riconosciuto la prededuzione limitatamente al credito di € 103.226,55 in quanto sorto dopo l’aperturadell’amministrazione straordinaria, mentre ha rigettato la domanda con riferimento al restante credito sorto nel corso dell’amministrazione giudiziaria disposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 34 d.lgs. n.159/2011, non ritenendo sussistere la cd. consecutiotra le due procedure; 2.– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ( violazione degli artt. 54, 61, comma 3, d.lgs. 159/2011; art. 52 d.lgs. 270/1999); 3. – l ’Amministrazione straordinaria intimata non ha svolto difese, mentre il PM ha concluso per il rigetto del ricorso; 4. – la ricorrente, con atto del 7 .5. 2025 sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di cassazione e ne ha chiesto l’estinzione. Considerato che 5. – sussistono i presupposti ex art. 390 e s. c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudiziosenza pronuncia sulle spese; 6. –in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, ne
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