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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 34808/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27554-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 272/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/04/2021 R.G.N. 480/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] separata ingegneri R.G.N.27554/2021 Cron.

Rep.

Ud.30/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Catania rigettava l’opposizione proposta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ai contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2008 alla Gestione separata per l’attività di libero professionista svolta, e non potendo essere egli iscritto ad Inarcassa stantealtra occupazione lavorativa.

Nella contumacia dell’appellato, riteneva la Corte che fosse dovuta l’iscrizione, in aderenza all’orientamento di questa Corte di cassazione assunto in materia.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps è rimato intimato.

A seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione di questa Corte, la causa era rinviata alla pubblica udienza, in vista della quale l’ufficio della Procura Generale concludeva con nota scritta per l’accoglimento del terzo motivo.

La causa era poi rinviata in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull’ordinanza di rimessione resa da questa Corte nel giudizio n.26314/17.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la causa veniva fissata all’odierna udienza camerale.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.330 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. per avere la Corte giudicato in contumacia senza dichiarare la nullità della notifica dell’atto d’appello, notificato via pec a un difensore diverso da quello che aveva assistito la parte in primo grado, e in un domicilio diverso da quello eletto.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c. in combinato disposto con l’art.3 l. n.335/95, poiché il dies a quo della prescrizione quinquennale doveva individuarsi nella data del 16.6.2009 mentre l’atto interruttivo era prevenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Né era riscontrabile un occultamento doloso del debito.

Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.116, co.8, lett. a) l. n.388/00 per avere la Corte confermato l’avviso di addebito anche nella parte relativa all’applicazione delle sanzioni civili correlate all’evasione contributiva.

Il primo motivo è fondato.

Esso si presenta autosufficiente, individuando in maniera sufficientemente precisa il contenuto dei documenti cui si riferisce e localizzandoli nel fascicolo di parte.

Dall’esame degli stessi, in particolare dalla sentenza di primo grado, dal ricorso di primo grado e dalla notifica dell’atto d’appello, emerge che la notifica dell’atto d’appello fu effettuata via pec all’avvocata [OSCURATO:PERSONA],mentre risulta che in primo grado la difesa fu assunta dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA].

La notifica va allora dichiarata nulla, siccome effettuata presso un difensore diverso da quello del primo grado.

L’error in procedendo, non rilevato dalla sentenza qui impugnata, rende nulla la stessa ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio resti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27554-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 272/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/04/2021 R.G.N. 480/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] separata ingegneri R.G.N.27554/2021 Cron. Rep. Ud.30/10/2024 [OSCURATO:PERSONA]: In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Catania rigettava l’opposizione proposta dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e relativo ai contributi e sanzioni dovuti per l’anno 2008 alla Gestione separata per l’attività di libero professionista svolta, e non potendo essere egli iscritto ad Inarcassa stantealtra occupazione lavorativa. Nella contumacia dell’appellato, riteneva la Corte che fosse dovuta l’iscrizione, in aderenza all’orientamento di questa Corte di cassazione assunto in materia. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps è rimato intimato. A seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione di questa Corte, la causa era rinviata alla pubblica udienza, in vista della quale l’ufficio della Procura Generale concludeva con nota scritta per l’accoglimento del terzo motivo. La causa era poi rinviata in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull’ordinanza di rimessione resa da questa Corte nel giudizio n.26314/17. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la causa veniva fissata all’odierna udienza camerale. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.330 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. per avere la Corte giudicato in contumacia senza dichiarare la nullità della notifica dell’atto d’appello, notificato via pec a un difensore diverso da quello che aveva assistito la parte in primo grado, e in un domicilio diverso da quello eletto.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c. in combinato disposto con l’art.3 l. n.335/95, poiché il dies a quo della prescrizione quinquennale doveva individuarsi nella data del 16.6.2009 mentre l’atto interruttivo era prevenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Né era riscontrabile un occultamento doloso del debito. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.116, co.8, lett. a) l. n.388/00 per avere la Corte confermato l’avviso di addebito anche nella parte relativa all’applicazione delle sanzioni civili correlate all’evasione contributiva. Il primo motivo è fondato. Esso si presenta autosufficiente, individuando in maniera sufficientemente precisa il contenuto dei documenti cui si riferisce e localizzandoli nel fascicolo di parte. Dall’esame degli stessi, in particolare dalla sentenza di primo grado, dal ricorso di primo grado e dalla notifica dell’atto d’appello, emerge che la notifica dell’atto d’appello fu effettuata via pec all’avvocata [OSCURATO:PERSONA],mentre risulta che in primo grado la difesa fu assunta dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA]. La notifica va allora dichiarata nulla, siccome effettuata presso un difensore diverso da quello del primo grado. L’error in procedendo, non rilevato dalla sentenza qui impugnata, rende nulla la stessa ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio resti
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