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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2020

Cassazione n. 11753/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22766/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 624/2020 depositata il 03/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], ricorre con quattro motivi avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe.

La odierna ricorrente agiva davanti al Tribunale di Brindisi per sentirsi dichiarare unica proprietaria, per usucapione, di un terreno in Ostuni.

Citava in causa più soggetti quali comproprietari catastali dello stesso terreno, tra cui, per quanto interessa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Solo quest’ultimo si costituiva contestando la propria legittimazione, sostenendo che il terreno era di proprietà demaniale e comunque opponendosi alla domanda.

Il Tribunale, sulla base di consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva la domanda.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

3. La odierna ricorrente espone che [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del 20.1.2017, chiedeva alla Corte di Appello termine per rinnovare la notifica dell’appello agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di cui risultava il decesso, che, nel termine assegnato del 28.2.2017, l’appellante provvedeva alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che, alla successiva udienza del 16.6.2017, l’appellante chiedeva un rinvio “per verificare la situazione di eventuali eredi di [OSCURATO:PERSONA]”, che la Corte di Appello rinviava la causa per conclusioni.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello, sul rilievo per cui dal certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], prodotto da [OSCURATO:PERSONA], era emerso che il decesso si era verificato in epoca anteriore alla notifica della citazione di primo grado, dichiarava la nullità della sentenza impugnata in quanto resa a contradditorio non integro e precisamente senza che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] litisconsorti necessari avessero avuto modo di partecipare al giudizio, e rinviava la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 331 c.p.c.

Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel termine assegnatogli.

Sostiene che il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione trattandosi di produzione avvenuta nel corso dell’appello inammissibile; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione dell’art. 101 Cost. e dell’art. 183, quarto comma, c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di Appello deciso sul rilievo d’ufficio del difetto di contraddittorio in primo grado senza dar modo alle parti di interloquire sulla questione; 3.con il terzo motivo viene lamentata “nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”.

Deduce la ricorrente che non sarebbe mai stato rilevato che in appello non era stata evocata [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata convenuta in primo grado;

4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata “violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’inammissibilità dell’appello principale per difetto di legittimazione passiva e di interesse di [OSCURATO:PERSONA]”.

Deduce la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], fin dall’atto di costituzione di primo grado, pur essendosi difeso nel merito, aveva affermato di non essere legittimato passivo rispetto all’azione di accertamento promossa da essa ricorrente non essendo egli proprietario del bene in questione;

5. ai motivi di ricorso sono sottese questioni relative all’ordine delle questioni processuali, di particolare rilevanza, talché, visto l’art.375 c.p.c., la causa va rimessa alla pubblica udienza;

6. va disposto che la Cancelleria provveda ad acquisire il fascicolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22766/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 624/2020 depositata il 03/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], ricorre con quattro motivi avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe. La odierna ricorrente agiva davanti al Tribunale di Brindisi per sentirsi dichiarare unica proprietaria, per usucapione, di un terreno in Ostuni. Citava in causa più soggetti quali comproprietari catastali dello stesso terreno, tra cui, per quanto interessa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Solo quest’ultimo si costituiva contestando la propria legittimazione, sostenendo che il terreno era di proprietà demaniale e comunque opponendosi alla domanda. Il Tribunale, sulla base di consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva la domanda. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. 3. La odierna ricorrente espone che [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del 20.1.2017, chiedeva alla Corte di Appello termine per rinnovare la notifica dell’appello agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di cui risultava il decesso, che, nel termine assegnato del 28.2.2017, l’appellante provvedeva alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che, alla successiva udienza del 16.6.2017, l’appellante chiedeva un rinvio “per verificare la situazione di eventuali eredi di [OSCURATO:PERSONA]”, che la Corte di Appello rinviava la causa per conclusioni. 2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello, sul rilievo per cui dal certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], prodotto da [OSCURATO:PERSONA], era emerso che il decesso si era verificato in epoca anteriore alla notifica della citazione di primo grado, dichiarava la nullità della sentenza impugnata in quanto resa a contradditorio non integro e precisamente senza che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] litisconsorti necessari avessero avuto modo di partecipare al giudizio, e rinviava la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 331 c.p.c. Deduce la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel termine assegnatogli. Sostiene che il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione trattandosi di produzione avvenuta nel corso dell’appello inammissibile; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione dell’art. 101 Cost. e dell’art. 183, quarto comma, c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di Appello deciso sul rilievo d’ufficio del difetto di contraddittorio in primo grado senza dar modo alle parti di interloquire sulla questione; 3.con il terzo motivo viene lamentata “nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”. Deduce la ricorrente che non sarebbe mai stato rilevato che in appello non era stata evocata [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata convenuta in primo grado; 4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata “violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’inammissibilità dell’appello principale per difetto di legittimazione passiva e di interesse di [OSCURATO:PERSONA]”. Deduce la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], fin dall’atto di costituzione di primo grado, pur essendosi difeso nel merito, aveva affermato di non essere legittimato passivo rispetto all’azione di accertamento promossa da essa ricorrente non essendo egli proprietario del bene in questione; 5. ai motivi di ricorso sono sottese questioni relative all’ordine delle questioni processuali, di particolare rilevanza, talché, visto l’art.375 c.p.c., la causa va rimessa alla pubblica udienza; 6. va disposto che la Cancelleria provveda ad acquisire il fascicolo
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