CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 07866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 15 novembre 2019, il Tribunale di Livorno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod.proc.pen-y la pena concordata fra le parti in relazione a reato p. e p. dagli artt. 186, commi 2 lettera C) e 2 sexies, del Codice della Strada. 2. Quale unico motivo di ricorso, premessa l'ammissibilità del ricorso medesimo in quanto vertente sull'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in sede di patteggiamento (come stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite Melzani), il P.G. ricorrente censura l'omessa statuizione del giudice di merito in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (prevista, nella specie, da un minimo di un anno a un massimo di due anni), deducendone la doverosa applicazione anche in caso di sentenza di patteggiamento, pur laddove le parti non abbiano, nella relativa preliminare richiesta, fatto alcun riferimento a detta sanzione; e, per l'effetto, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sul punto. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato requisitoria scritta, con la quale aderisce al ricorso e alla richiesta ivi formulata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato e va accolto. Invero, va premesso che, come correttamente osservato dal P.G. ricorrente, é ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019 - dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). Tanto premesso, deve constatarsi che nella sentenza impugnata il giudice di merito non ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per l'ipotesi di reato in esame e di cui, nel ricorso, si lamenta la mancata applicazione. Ora, é pacifico che, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (ex multis vds. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871).E' pertanto fondata la censura relativa all'omessa applicazione della sanzione amministrativa de qua, in quanto sanzione obbligatoria conseguente al reato contestato, la cui applicazione é quindi doverosa a prescindere dall'accordo della parti in sede di patteggiamento. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa applicazione della ridetta sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Livorno, che procederà alla determinazione in concreto della sanzione stessa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Livorno. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022 Il Consigliere s