CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che aveva riconosciuto SARCHIOTO Domenico responsabile del reato di cui all'art.186 comma 2 lett.b) D.Lvo 30 Aprile 1992 n.285, aggravato ai sensi del comma 2 bis, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza da cui era derivato un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato con riferimento alla mancanza di dimostrazione del corretto funzionamento dell'etilometro impiegato per verificare la concentrazione di alcol nei liquidi biologici del conducente in relazione ai profili di omologazione, taratura e di revisione dello strumento, rappresentando altresì la insufficienza delle dichiarazioni sul punto dell'operatore che aveva proceduto all'effettuazione dell'esame. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di confronto con gli argomenti posti a fondamento della sentenza di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine all'asserito difetto di funzionamento dell'apparecchio etilonnetrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del 21~3,10nCgtir0. 3.1 Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilo-metrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958; 46146 del 13/10/2021, Rv.282550). Tale onere non è stato assolto in alcun modo in quanto il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilo-metrico, ma si è limitato a porre in dubbio che lo strumento rilevatore, fosse dotato di regolare certificato di omologazione e delle revisioni periodiche, dubbio certamente non scaturito dall'accertamento (che forniva risultati coerenti con la curva alcolimetrica), né dallo stesso contenuto del verbale di accertamenti urgenti sulla persona, né dai profili sintomatici della condizione di ebbrezza alcolica evidenziati dai verbalizzanti; tali deduzioni si risolvono in una mera prospettazione esplorativa, non accompagnata da alcuna seria contestazione della regolare operatività dello strumento utilizzato per la misurazione del tasso alcolico e priva dei caratteri di specificità e di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice distrettuale, prospettazione comunque contrastata dalle dichiarazioni testimoniali dell'agente accertatore. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del