CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 32534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6347-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 995/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] delle Marche (già ERAP della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]) agì in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Ancona, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per vederla condannare al pagamento della somma di € 441.171,42, oltre interessi, rivalutazione e spese, in adempimento del contratto autonomo di garanzia stipulato in data 24 agosto 2009 e previo accertamento del diritto all’escussione della polizza fideiussoria. A tal fine l’ente dedusse l’avvenuta risoluzione, per grave ritardo nell’adempimento, del contratto di appalto stipulato in data 2 settembre 2009 tra la stessa ERAP e l’ATI costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] (capogruppo ATI con S T costruzioni s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]). Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché non provato. Il Tribunale di Ancona dichiarò la propria incompetenza per territorio ritenendo competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Riassunto il giudizio nei termini di legge, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., in data 5 aprile 2017, accolse la domanda di parte ricorrente. 2.Propose appello la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione -[OSCURATO:PERSONA]). Si costituì l’ERAP eccependo la tardività dell’appello e, in subordine, contestandone la fondatezza. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 27 agosto 2021, dichiarò inammissibile l’appello, stante la tardività dello stesso, confermando per l’effetto il provvedimento impugnato. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione S.p.A. propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso l’ERAP Marche. Ha depositato anche memoria. Considerato che: 4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c . e degli artt. 134 e 176 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l’appello promosso in data 1 giugno 2017 dalla stessa Compagnia sul presupposto che il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 702-quater c.p.c., per la proposizione dell’impugnazione decorresse dalla data dell’udienza di discussione ex art. 281 - sexies c.p.c. (5 aprile 2017), anziché dalla comunicazione della sentenza avvenuta da parte della cancelleria via PEC (3 maggio 2017). 5.Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto oltre il trentesimo giorno dall’udienza, sebbene agli atti del giudizio manchi la prova della avvenuta lettura della sentenza in udienza e del suo inserimento a verbale. La sentenza si pone, in ogni caso, in contrasto con il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 28975 del 5 ottobre 2022 secondo cui, nelle controversie regolate dal rito sommario, “ il termine (di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. ” – quale , nella sostanza, deve nella specie ritenersi il provvedimento pronunciato, avuto riguardo al rito adottato - “ decorre, per la parte costituita n elle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281-sexies c.p.c. . I n mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.”. 6.Pertanto, la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di