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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1958

Cassazione n. 19697/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1958 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità , perché replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale ricostruzione della vicenda a giudizio in esito alla quale sono stati correttamente ritenuti i costituti anche soggettiví del reato ascritto al prevenuto e si è, con motivare logico e immune da censure, esclusa l'applicabilità dell'alt 131 bis cp, negate le generiche, congrueamente giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/3/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1958 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità , perché replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale ricostruzione della vicenda a giudizio in esito alla quale sono stati correttamente ritenuti i costituti anche soggettiví del reato ascritto al prevenuto e si è, con motivare logico e immune da censure, esclusa l'applicabilità dell'alt 131 bis cp, negate le generiche, congrueamente giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/2023
Sentenza Cassazione n. 19697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris