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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14274/2026

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osto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Milano.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 07.11.2025 accoglieva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 20.06.2025 che aveva rigettato il reclamo del detenuto in ordine alla mancata possibilità di utilizzare il fornello a gas, pentolame e accessori per la cottura di cibi anche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 all'interno della camera di pernottamento.

2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso avverso la suindicata ordinanza chiedendone l'annullamento, deducendo un motivo unico con cui lamenta l'erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen.

Secondo l'Amministrazione ricorrente, i giudici di sorveglianza hanno omesso di considerare che la previsione di fasce orarie per l'utilizzo di utensili inerisce alla regolamentazione del relativo diritto, nell'ottica 1del contemperamento delle diverse esigenze che la vita in comune comporta.

Pertanto, si evidenzia che la previsione di fasce orarie non viola il principio della parità di trattamento - a fronte dei detenuti ristretti in altri circuiti, i quali possono invece cuocere i cibi per tutto il tempo in cui hanno a disposizione i fornelli - a patto che tale diversificazione risponda a esigenze organizzative e non costituisca la spia della finalità di ottenere una maggiore afflittività della detenzione.

Ebbene, nel caso in esame, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il Tribunale di sorveglianza ha finito per sostituirsi al legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, laddove avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la differenziazione fra detenuti appartenenti a diversi circuiti della disciplina regolamentare in materia di orari di cottura dei cibi fosse manifestamente irragionevole: e tale irragionevolezza non avrebbe dovuto riscontrarsi nel caso in esame, dal momento che, mentre nel circuito di media sicurezza ogni cella ospita più detenuti, sicché la limitazione della possibilità di cucinare potrebbe creare problemi alla salubrità dell'aria e allo svolgimento delle attività trattamentali, nel circuito dei detenuti assoggettati al regime ex art. 41-bis Ord. pen. la loro collocazione in celle singole e il carattere limitato delle attività trattamentali loro consentite ha indotto a individuare le fasce orarie destinate alla cottura dei cibi, secondo un modulo finalizzato alla convivenza organizzata, senza alcun riflesso meramente afflittivo.

Il ricorso, quindi, conclude affermando che il Tribunale ha errato nell'entrare nel merito della dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la previsione di fasce orarie va intesa quale modalità organizzativa, e non meramente afflittiva, finalizzata a dettare una regola di convivenza organizzata all'interno delle sezioni detentive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Sul punto pare opportuno richiamare Sez. 1, n. 1442 del 07/10/2025, Rv. 289296 - 01, secondo la quale "In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie per i soli detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., qualora trovi plausibile giustificazione in specifiche esigenze logistiche e organizzative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la differenziazione non minasse il diritto del detenuto ad una sana alimentazione e fosse adeguatamente giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale, nonché dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a regime penitenziario comune)".

Anche, Sez. 1, n. 6807 del 09/12/2025, Alvaro, n. m., confermando tale orientamento giurisprudenziale, ha affermato che, pur nel pieno 2rispetto del principio della illegittimità di regolamentazioni differenziate tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi, "laddove esse si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e rivestano, quindi, una connotazione di ingiustificata e inutilmente oppressiva disparità, resta comunque consentito all'Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. e i detenuti comuni".

Ne consegue che "una pianificazione differenziata della medesima - e pienamente assicurata - attività all'interno della struttura carceraria, dunque, può trovare legittima giustificazione allorquando l'Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti, in concreto, la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico".

La Corte, quindi, afferma che "sarà quindi pienamente consentito porre a fondamento della suddetta diversificazione concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo" (si richiamano, in merito a tale tematica, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Min.

Giust. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280532 - 01; fra le non massimate, Sez. 1 n. 4031 del 04/12/2020, dep. 2021, Min.

Giust. in proc.

Greco, Sez. 1, n. 7192 del 19/01/2021, Min.

Giustizia in proc.

Bellocco; Sez. 1, n. 7193 del 19/01/2021, Min.

Giust. in proc.

Palazzotto, Sez. 1 n. 7194 del 19/01/2021, Min.

Giust. in proc.

Audino; si veda, infine, Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min.

Giust. in proc.

Bonomo, Rv. 285204 -

01. Tali ragioni potranno essere legate alla necessità di assicurare un maggiore e più assiduo controllo quanto ai detenuti che siano sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., ma anche la necessità di verificare l'assenza dei soggetti appartenenti a tale tipologia di detenuti dalle rispettive stanze, ovvero di contemperare tali esigenze con le specifiche carenze di organico del personale addetto alla gestione dell'attività penitenziaria.

Ne consegue che deve escludersi che l'individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al citato 41-bis si risolva in un trattamento discriminatorio per i detenuti.

2.1. Nella specifica vicenda oggetto dell'impugnazione, deve ritenersi che il Tribunale di sorveglianza non abbia fornito concreti argomenti idonei a dimostrare la natura discriminatoria della regolamentazione amministrativa, non apparendo irragionevole la tesi sviluppata dal D.A.P., secondo cui, laddove in un determinato ambiente alloggino più persone, è opportuno che queste possano cucinare in orari diversificati, così da non produrre un'eccessiva concentrazione di fumi nel medesimo ambiente (problema naturalmente insussistente, nel caso di collocazione del detenuto in camera singola).

L'Amministrazione penitenziaria, in definitiva, ha dimostrato di avere addotto delle concrete e logiche spiegazioni, rispetto all'avversata restrizione oraria; tali3 ldelimitazioni attenevano alla disciplina dell'esercizio del diritto, senza minimamente negarne l'esistenza e senza assumere le caratteristiche del rigore vano e fine a sé stesso.

È, in effetti, pacifico che dalla situazione di restrizione carceraria possano scaturire limitazioni alla sfera dei diritti soggettivi dei detenuti, limitazioni che immancabilmente derivano dall'adozione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di provvedimenti di natura organizzativa, finalizzati a regolamentare lo svolgimento della permanenza delle persone all'interno delle strutture carcerarie, nonché ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della necessaria sicurezza e bilanciando, inoltre, tali esigenze con il principio primario del trattamento rieducativo.

Tali misure logistiche e organizzative, ovviamente, vanno adottate attenendosi ai criteri basilari della ragionevolezza e della proporzionalità e, laddove presentino tali intrinseche connotazioni, possono incidere, del tutto legittimamente, sul diritto soggettivo del detenuto (nel caso di specie, di procedere alla cottura dei cibi, avendo a disposizione il materiale occorrente), degradandolo a un semplice interesse legittimo.

2.2. Va aggiunto che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che ha ribaltato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, ha finito per invadere un campo di indagine estraneo al controllo da compiere in sede giudiziaria, andando sostanzialmente a imporre alla Direzione dell'istituto una modalità organizzativa difforme, rispetto a quella che la stessa aveva già adottato, considerato che questa non può essere considerata lesiva di diritti soggettivi, per le ragioni sopra descritte.

A fronte di una regolamentazione non arbitraria e non foriera di una discriminazione fra detenuti appartenenti a differenti categorie, né lesiva dello specifico diritto soggettivo del detenuto, bensì inerente ad aspetti di tipo strettamente logistico e organizzativo, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto limitarsi al sindacato circa la legittimità dell'atto, senza poi entrare nel merito dell'utilizzo della potestà attuativa riservata all'Amministrazione penitenziaria.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto, in relazione al complessivo accertamento di fatto già emergente dall'articolato complesso dei provvedimenti suindicati.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 07.11.2025 accoglieva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 20.06.2025 che aveva rigettato il reclamo del detenuto in ordine alla mancata possibilità di utilizzare il fornello a gas, pentolame e accessori per la cottura di cibi anche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 all'interno della camera di pernottamento. 2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso avverso la suindicata ordinanza chiedendone l'annullamento, deducendo un motivo unico con cui lamenta l'erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen. Secondo l'Amministrazione ricorrente, i giudici di sorveglianza hanno omesso di considerare che la previsione di fasce orarie per l'utilizzo di utensili inerisce alla regolamentazione del relativo diritto, nell'ottica 1del contemperamento delle diverse esigenze che la vita in comune comporta. Pertanto, si evidenzia che la previsione di fasce orarie non viola il principio della parità di trattamento - a fronte dei detenuti ristretti in altri circuiti, i quali possono invece cuocere i cibi per tutto il tempo in cui hanno a disposizione i fornelli - a patto che tale diversificazione risponda a esigenze organizzative e non costituisca la spia della finalità di ottenere una maggiore afflittività della detenzione. Ebbene, nel caso in esame, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il Tribunale di sorveglianza ha finito per sostituirsi al legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, laddove avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la differenziazione fra detenuti appartenenti a diversi circuiti della disciplina regolamentare in materia di orari di cottura dei cibi fosse manifestamente irragionevole: e tale irragionevolezza non avrebbe dovuto riscontrarsi nel caso in esame, dal momento che, mentre nel circuito di media sicurezza ogni cella ospita più detenuti, sicché la limitazione della possibilità di cucinare potrebbe creare problemi alla salubrità dell'aria e allo svolgimento delle attività trattamentali, nel circuito dei detenuti assoggettati al regime ex art. 41-bis Ord. pen. la loro collocazione in celle singole e il carattere limitato delle attività trattamentali loro consentite ha indotto a individuare le fasce orarie destinate alla cottura dei cibi, secondo un modulo finalizzato alla convivenza organizzata, senza alcun riflesso meramente afflittivo. Il ricorso, quindi, conclude affermando che il Tribunale ha errato nell'entrare nel merito della dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la previsione di fasce orarie va intesa quale modalità organizzativa, e non meramente afflittiva, finalizzata a dettare una regola di convivenza organizzata all'interno delle sezioni detentive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Sul punto pare opportuno richiamare Sez. 1, n. 1442 del 07/10/2025, Rv. 289296 - 01, secondo la quale "In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie per i soli detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., qualora trovi plausibile giustificazione in specifiche esigenze logistiche e organizzative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, la differenziazione non minasse il diritto del detenuto ad una sana alimentazione e fosse adeguatamente giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale, nonché dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a regime penitenziario comune)". Anche, Sez. 1, n. 6807 del 09/12/2025, Alvaro, n. m., confermando tale orientamento giurisprudenziale, ha affermato che, pur nel pieno 2rispetto del principio della illegittimità di regolamentazioni differenziate tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi, "laddove esse si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e rivestano, quindi, una connotazione di ingiustificata e inutilmente oppressiva disparità, resta comunque consentito all'Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. e i detenuti comuni". Ne consegue che "una pianificazione differenziata della medesima - e pienamente assicurata - attività all'interno della struttura carceraria, dunque, può trovare legittima giustificazione allorquando l'Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti, in concreto, la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico". La Corte, quindi, afferma che "sarà quindi pienamente consentito porre a fondamento della suddetta diversificazione concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo" (si richiamano, in merito a tale tematica, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280532 - 01; fra le non massimate, Sez. 1 n. 4031 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Greco, Sez. 1, n. 7192 del 19/01/2021, Min. Giustizia in proc. Bellocco; Sez. 1, n. 7193 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Palazzotto, Sez. 1 n. 7194 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Audino; si veda, infine, Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. Giust. in proc. Bonomo, Rv. 285204 - 01. Tali ragioni potranno essere legate alla necessità di assicurare un maggiore e più assiduo controllo quanto ai detenuti che siano sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., ma anche la necessità di verificare l'assenza dei soggetti appartenenti a tale tipologia di detenuti dalle rispettive stanze, ovvero di contemperare tali esigenze con le specifiche carenze di organico del personale addetto alla gestione dell'attività penitenziaria. Ne consegue che deve escludersi che l'individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al citato 41-bis si risolva in un trattamento discriminatorio per i detenuti. 2.1. Nella specifica vicenda oggetto dell'impugnazione, deve ritenersi che il Tribunale di sorveglianza non abbia fornito concreti argomenti idonei a dimostrare la natura discriminatoria della regolamentazione amministrativa, non apparendo irragionevole la tesi sviluppata dal D.A.P., secondo cui, laddove in un determinato ambiente alloggino più persone, è opportuno che queste possano cucinare in orari diversificati, così da non produrre un'eccessiva concentrazione di fumi nel medesimo ambiente (problema naturalmente insussistente, nel caso di collocazione del detenuto in camera singola). L'Amministrazione penitenziaria, in definitiva, ha dimostrato di avere addotto delle concrete e logiche spiegazioni, rispetto all'avversata restrizione oraria; tali3 ldelimitazioni attenevano alla disciplina dell'esercizio del diritto, senza minimamente negarne l'esistenza e senza assumere le caratteristiche del rigore vano e fine a sé stesso. È, in effetti, pacifico che dalla situazione di restrizione carceraria possano scaturire limitazioni alla sfera dei diritti soggettivi dei detenuti, limitazioni che immancabilmente derivano dall'adozione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di provvedimenti di natura organizzativa, finalizzati a regolamentare lo svolgimento della permanenza delle persone all'interno delle strutture carcerarie, nonché ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della necessaria sicurezza e bilanciando, inoltre, tali esigenze con il principio primario del trattamento rieducativo. Tali misure logistiche e organizzative, ovviamente, vanno adottate attenendosi ai criteri basilari della ragionevolezza e della proporzionalità e, laddove presentino tali intrinseche connotazioni, possono incidere, del tutto legittimamente, sul diritto soggettivo del detenuto (nel caso di specie, di procedere alla cottura dei cibi, avendo a disposizione il materiale occorrente), degradandolo a un semplice interesse legittimo. 2.2. Va aggiunto che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che ha ribaltato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, ha finito per invadere un campo di indagine estraneo al controllo da compiere in sede giudiziaria, andando sostanzialmente a imporre alla Direzione dell'istituto una modalità organizzativa difforme, rispetto a quella che la stessa aveva già adottato, considerato che questa non può essere considerata lesiva di diritti soggettivi, per le ragioni sopra descritte. A fronte di una regolamentazione non arbitraria e non foriera di una discriminazione fra detenuti appartenenti a differenti categorie, né lesiva dello specifico diritto soggettivo del detenuto, bensì inerente ad aspetti di tipo strettamente logistico e organizzativo, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto limitarsi al sindacato circa la legittimità dell'atto, senza poi entrare nel merito dell'utilizzo della potestà attuativa riservata all'Amministrazione penitenziaria. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto, in relazione al complessivo accertamento di fatto già emergente dall'articolato complesso dei provvedimenti suindicati. P P.Q.M
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