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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24381/2026

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o il 01/07/1974 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al rigetto della proposta di concordato avanzata dalle parti, è manifestamente infondato; poiché, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 - 01), il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (in motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 01/07/1974 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al rigetto della proposta di concordato avanzata dalle parti, è manifestamente infondato; poiché, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 - 01), il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (in motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MM ; ; @a* ack3 r DePOSITATA [OSCURATO:PERSONA] 2026 W • '4/0 GiUdiZi@fiet Of
Sentenza Cassazione n. 24381/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris