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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39471/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIOFFRE' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo AI C4A4 &'4~o db• CL.01.4;bri 114kCa44~111/ • [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Palmi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli artt. 599-bis e 602, comma 2, cod. proc. pen., ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] veniva accusato di illegittima detenzione di sostanza stupefacente per uso non esclusivamente personale ovvero per cessione a terzi sul mercato illecito della droga a Milano, sostanza di cui era entrato in possesso per il tramite di [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] veniva incolpato di cessione di sostanza stupefacente al fine di successivo trasporto e vendita a Milano.

4. Ad entrambi era contestata la recidiva.

5. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Palmi dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e, disapplicata la recidiva ed accordata la diminuente del rito, li condannava alla pena ritenuta di giustizia.

6. Avverso la sentenza di appello ricorrono i rispettivi difensori lamentando:

6.1. Per quanto attiene a [OSCURATO:PERSONA]: la illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'avvenuta rinuncia parziale ai motivi di gravame, formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 589 cod. proc. pen. 6.2.

Per quanto attiene a [OSCURATO:PERSONA], il difensore lamenta, con il primo motivo, che all'imputato non sia stato consentito di prendere parte al processo a suo carico: la lettura del verbale di udienza evidenzia come il Cilona non abbia partecipato ad una parte della stessa, in particolare anche afferente alla lettura del dispositivo, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta.

Con il secondo motivo, deduce la contraddittorietà della motivazione fondante la affermazione di responsabilità, soprattutto laddove il giudice di merito ha preteso dal Cilona una spiegazione alternativa alla prospettazione accusatoria, in merito ai dialoghi intercettati.

In tal senso offre una ricostruzione differente, di segno opposto.

7. Il Procuratore Generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio per cui, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa, in ordine alla misura finale della pena, è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (da ultimo, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278114 - 01, in cui la Corte ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).

Deve pertanto ritenersi corretta la esclusione, da parte del giudice di appello, delle circostanze attenuanti generiche in quanto non rientranti nell'accordo tra le parti.

3. Parimenti inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Avuto riguardo al primo motivo, deve darsi continuità al principio per cui la sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all'imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri ed altri, Rv. 233089 - 01).

La relativa doglianza è pertanto manifestamente infondata.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prospettare una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito.

La pronuncia impugnata ha, infatti, giustificato la propria valutazione delle emergenze probatorie, in ordine alla sussistenza della ipotizzata fattispecie criminosa, con motivazione dotata di logica, coerenza e linearità argomentativa, la quale, pertanto, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

I giudici di merito hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati, unitamente agli esiti della più ampia attività investigativa, relativa alla attività di cessione di stupefacenti, conclusasi con il sequestro dello stupefacente e l'arresto in flagranza di uno dei correi.

Alla luce di tali plurime emergenze, risultano peraltro prese in esame tutte le prospettazioni difensive in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono confutate alla stregua di considerazioni che risultano puntuali e coerenti sul piano logico e corrette da un punto di vista giuridico, di tal che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede.

È, del resto, noto il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIOFFRE' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo AI C4A4 &'4~o db• CL.01.4;bri 114kCa44~111/ • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Palmi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli artt. 599-bis e 602, comma 2, cod. proc. pen., ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] veniva accusato di illegittima detenzione di sostanza stupefacente per uso non esclusivamente personale ovvero per cessione a terzi sul mercato illecito della droga a Milano, sostanza di cui era entrato in possesso per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] veniva incolpato di cessione di sostanza stupefacente al fine di successivo trasporto e vendita a Milano. 4. Ad entrambi era contestata la recidiva. 5. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Palmi dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e, disapplicata la recidiva ed accordata la diminuente del rito, li condannava alla pena ritenuta di giustizia. 6. Avverso la sentenza di appello ricorrono i rispettivi difensori lamentando: 6.1. Per quanto attiene a [OSCURATO:PERSONA]: la illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'avvenuta rinuncia parziale ai motivi di gravame, formulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 589 cod. proc. pen. 6.2. Per quanto attiene a [OSCURATO:PERSONA], il difensore lamenta, con il primo motivo, che all'imputato non sia stato consentito di prendere parte al processo a suo carico: la lettura del verbale di udienza evidenzia come il Cilona non abbia partecipato ad una parte della stessa, in particolare anche afferente alla lettura del dispositivo, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta. Con il secondo motivo, deduce la contraddittorietà della motivazione fondante la affermazione di responsabilità, soprattutto laddove il giudice di merito ha preteso dal Cilona una spiegazione alternativa alla prospettazione accusatoria, in merito ai dialoghi intercettati. In tal senso offre una ricostruzione differente, di segno opposto. 7. Il Procuratore Generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio per cui, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa, in ordine alla misura finale della pena, è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (da ultimo, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278114 - 01, in cui la Corte ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione). Deve pertanto ritenersi corretta la esclusione, da parte del giudice di appello, delle circostanze attenuanti generiche in quanto non rientranti nell'accordo tra le parti. 3. Parimenti inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Avuto riguardo al primo motivo, deve darsi continuità al principio per cui la sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all'imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri ed altri, Rv. 233089 - 01). La relativa doglianza è pertanto manifestamente infondata. 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prospettare una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito. La pronuncia impugnata ha, infatti, giustificato la propria valutazione delle emergenze probatorie, in ordine alla sussistenza della ipotizzata fattispecie criminosa, con motivazione dotata di logica, coerenza e linearità argomentativa, la quale, pertanto, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. I giudici di merito hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati, unitamente agli esiti della più ampia attività investigativa, relativa alla attività di cessione di stupefacenti, conclusasi con il sequestro dello stupefacente e l'arresto in flagranza di uno dei correi. Alla luce di tali plurime emergenze, risultano peraltro prese in esame tutte le prospettazioni difensive in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono confutate alla stregua di considerazioni che risultano puntuali e coerenti sul piano logico e corrette da un punto di vista giuridico, di tal che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede. È, del resto, noto il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, invero, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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