CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 07056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle incensurabili ragioni della sentenza che ha fatto leva sulla distanza coperta (30 km) e sui motivi e organizzazione dello stesso allontanamento; Ritenuto che il motivo sulla omessa concessione delle attenuenti generiche costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato i gravi e plurimi precedenti ostativi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024