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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27163/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., dei delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (capi A e B) e di cui agli artt. 110, 635, comma secondo, n. 3, e 61 n. 2 cod. pen. (capo C) ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei numerosi pre- cedenti penali per reati contro il patrimonio, della particolare professionalità ed orga- nizzazione dimostrata nella realizzazione dei delitti di cui si procede e dell'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'Ahmetovic; inoltre, ha adeguatamente chiarito le ragioni dell'irrilevanza dell'epoca remota dei precedenti penali.

3. Infine, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge num. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile a querela di parte: ciò in quanto deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enunciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite di questa Corte, ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., dei delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (capi A e B) e di cui agli artt. 110, 635, comma secondo, n. 3, e 61 n. 2 cod. pen. (capo C) ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei numerosi pre- cedenti penali per reati contro il patrimonio, della particolare professionalità ed orga- nizzazione dimostrata nella realizzazione dei delitti di cui si procede e dell'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'Ahmetovic; inoltre, ha adeguatamente chiarito le ragioni dell'irrilevanza dell'epoca remota dei precedenti penali. 3. Infine, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge num. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile a querela di parte: ciò in quanto deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enunciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite di questa Corte, ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma
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