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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05048/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe la Presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.P., presentate da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto con Legge n. 438 del 2001, requisito assistito dalla sanzione di inammissibilità.

2. Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Invero, in atti vi sarebbe una valida dichiarazione di elezione di domicilio, essendosi indicato nell'istanza di accesso alle misure alternative il domicilio del Coppola, in [OSCURATO:PERSONA] sul Sarno alla via Oberdan n.1 (cortile casa Coppola).

Inoltre, tale presupposto risulterebbe dalla nomina fiduciaria del difensore con contestuale elezione di domicilio.

Il difensore ha dedotto che, ricevuta la ;notifica del decreto di inammissi- aVve dor-t bilità, da verifiche in cancelleria si era stri151/1 che nel fascicolo di ufficio risultava smarrita la nomina con elezione di domicilio, all'epoca allegata all'istanza.

Si duole il ricorrente che la sinteticità della motivazione del decreto non abbia dato conto del motivo della dichiarata inammissibilità, ma in ogni caso l'apposizione del timbro di deposito da parte del cancelliere sull'istanza conte- nente l'indice degli allegati - l'atto di nomina del difensore e l'attestato di lavoro - fa fede dell'esistenza della dichiarazione di domicilio: invero, a norma dell'art.113 cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ordinare la ricostruzione dell'atto smarrito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico per mancata allegazione dell'atto di elezione di domicilio al quale si riferisce, che non risulta presente neppure negli atti trasmessi a questa Corte.

1.1. La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o altro provvedimento • attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza) l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore (Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720).

Coerentemente, si è affermato che le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407).

1.2. Nel caso in esame, l'indicazione del domicilio del ricorrente contenuta nell'istanza di misura alternativa presentata dal difensore del Coppola, non soddisfa il requisito formale richiesto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., con modalità che non ammette equipollenti.

Invero, si ribadisce che il difensore che presenti istanza di misura alternativa alla detenzione è tenuto a corredare la domanda della prescritta dichiarazione o elezione di do'micilio acquisita dal proprio assistito, potendo provvedervi direttamente soltanto qualora sia munito di una procura speciale ad hoc, con la conseguenza che l'adempimento di tale obbligo non può essere assolto mediante indicazioni sul domicilio dell'interessato recuperabili aliunde.

Peraltro, si ribadisce, il ricorso non è autosufficiente, non avendo allegato l'atto di nomina di difensore di fiducia dal quale dovrebbe risultare la elezione di domicilio effettuata dal Coppola (la nomina in atti è quella riguardante il ricorso di legittimità in esame).

2. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.P., presentate da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'istante non aveva dichiarato o eletto domicilio, come previsto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto con Legge n. 438 del 2001, requisito assistito dalla sanzione di inammissibilità. 2. Avverso tale decreto il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. Invero, in atti vi sarebbe una valida dichiarazione di elezione di domicilio, essendosi indicato nell'istanza di accesso alle misure alternative il domicilio del Coppola, in [OSCURATO:PERSONA] sul Sarno alla via Oberdan n.1 (cortile casa Coppola). Inoltre, tale presupposto risulterebbe dalla nomina fiduciaria del difensore con contestuale elezione di domicilio. Il difensore ha dedotto che, ricevuta la ;notifica del decreto di inammissi- aVve dor-t bilità, da verifiche in cancelleria si era stri151/1 che nel fascicolo di ufficio risultava smarrita la nomina con elezione di domicilio, all'epoca allegata all'istanza. Si duole il ricorrente che la sinteticità della motivazione del decreto non abbia dato conto del motivo della dichiarata inammissibilità, ma in ogni caso l'apposizione del timbro di deposito da parte del cancelliere sull'istanza conte- nente l'indice degli allegati - l'atto di nomina del difensore e l'attestato di lavoro - fa fede dell'esistenza della dichiarazione di domicilio: invero, a norma dell'art.113 cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ordinare la ricostruzione dell'atto smarrito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico per mancata allegazione dell'atto di elezione di domicilio al quale si riferisce, che non risulta presente neppure negli atti trasmessi a questa Corte. 1.1. La norma evocata a fondamento della declaratoria di inammissibilità è di chiara interpretazione letterale, imponendo al condannato non detenuto che avanzi istanza di una misura alternativa alla detenzione (o altro provvedimento • attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza) l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, specificando che tale obbligo sussiste anche se l'istanza è presentata dal difensore (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720). Coerentemente, si è affermato che le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). 1.2. Nel caso in esame, l'indicazione del domicilio del ricorrente contenuta nell'istanza di misura alternativa presentata dal difensore del Coppola, non soddisfa il requisito formale richiesto dall'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen., con modalità che non ammette equipollenti. Invero, si ribadisce che il difensore che presenti istanza di misura alternativa alla detenzione è tenuto a corredare la domanda della prescritta dichiarazione o elezione di do'micilio acquisita dal proprio assistito, potendo provvedervi direttamente soltanto qualora sia munito di una procura speciale ad hoc, con la conseguenza che l'adempimento di tale obbligo non può essere assolto mediante indicazioni sul domicilio dell'interessato recuperabili aliunde. Peraltro, si ribadisce, il ricorso non è autosufficiente, non avendo allegato l'atto di nomina di difensore di fiducia dal quale dovrebbe risultare la elezione di domicilio effettuata dal Coppola (la nomina in atti è quella riguardante il ricorso di legittimità in esame). 2. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno
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